Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9000 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
NOME NOME NOME Napoli il DATA_NASCITA
NOME NOME NOME a Napoli DATA_NASCITA
COGNOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 2 ottobre 2023
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli sezione del riesame ha respinto la richiesta proposta nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso l’ordinanza con cui è stata applicata nei loro confronti dal GIP del Tribunale di Napoli il 14 settembre 2023 la misura cautelare della custodia in carcere, all’esito dell’udienza di convalida del fermo, in relazione ai delitti di detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo nonché, nei confronti dei COGNOME, in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata dall’aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e al fine di agevolare il clan COGNOME/ COGNOME.
2.Avverso detta ordinanza, con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, propongono ricorso i tre indagati deducendo:
2.1 vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di porto di arma da sparo, contestato a tutti e tre gli indagati, poiché il tribunale ha fornito una lettura frammentaria e disorganica del compendio indiziario desumendo la gravità indiziaria da alcune conversazioni captate in ambientale, in cui si parla di una “cosa” non presente al momento all’interno del veicolo, e ipotizzando che con questo termine gli interlocutori facessero riferimento ad una pistola, valorizzando al riguardo il rumore metallico che potrebbe essere assimilato all’apertura e chiusura manuale del carrello otturatore di un’arma da sparo.
La difesa aveva evidenziato la illogicità di tale ricostruzione poiché NOME, sollecitato dal COGNOME ad andare a prendere la “cosa” non aveva mai lasciato mai l’abitacolo ed era rimasto senza soluzione di continuità a bordo della vettura; ciononostante il tribunale ha ritenuto che per circa un’ora, dalle 21:00 fino alle successive 22:29 del 28 agosto 2023, l’arma fosse all’interno dell’auto nella quale viaggiavano i tre indagati, i quali ne avevano piena e consapevole disponibilità.
Ricorda inoltre il difensore che mancano elementi di fatto indiziari a sostegno di questa prospettazione accusatoria della codetenzione da parte di tutti gli interlocutori.
Ricorda infine che secondo la giurisprudenza di legittimità la detenzione viene assorbita per continenza nel porto, quando la detenzione dell’arma inizia contestualmente al porto in luogo pubblico e sussiste prova che l’arma non sia stata detenuta anche in precedenza.
2.2 Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante speciale contestata in ordine al reato di cui al capo 1 della rubrica, poiché né il gip né il tribunale argomentano in merito a tale aggravante in ordine al reato di detenzione dell’arma, nella duplice forma del metodo e dell’agevolazione mafiosa. Nonostante la difesa avesse espressamente invocato l’esclusione dell’aggravante in parola, l’ordinanza non offre alcuna motivazione e richiama sul punto il provvedimento cautelare genetico, affermando che va condiviso anche con riferimento alla contestata aggravante, in quanto entrambi i reati sono commessi per agevolare il clan di riferimento e rafforzare la presenza nel territorio. Tuttavia emerge l’inosservanza della regula iuris secondo cui il giudice del gravame ha l’onere di dare adeguata risposta a tutte le censure mosse con il ricorso.
2.3 Vizio di motivazione e violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc.pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di detenzione e porto di arma da fuoco poiché il tenore delle conversazioni captate non consente di ritenere integrata il requisito della gravità indiziaria, alla stregua del canone della qualificata probabilità di colpevolezza previsto dalla legge.
2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il reato di estorsione aggravata dall’art. 416 bis.1 cod.pen. contestato a COGNOME NOME e a COGNOME NOME, poiché la qualificazione giuridica del fatto si basa su congetture e su una pretesa inversione dell’onere della prova, secondo cui l’indagato dovrebbe documentare l’esistenza di una causale lecita del proprio agire.
Inoltre non è certo che il debitore appellato come NOME debba identificarsi in NOME COGNOME, soprattutto alla luce della mancata corrispondenza tra il nome riferito dagli interlocutori, che è il diminuitivo di NOME, e il nome del presunto debitore, NOME. A conforto di questa identificazione il tribunale ha osservato che dal sistema GPS installato sull’autovettura emerge che COGNOME NOME si recava con i coindagati presso l’abitazione di NOME COGNOME, ma va precisato che l’auto percorreva una strada senza fermarsi con certezza dinanzi ad una specifica abitazione. Inoltre non viene considerata e valutata la attendibilità del collaboratore di giustizia NOME COGNOME che ha attribuito a NOME COGNOME la reggenza del sodalizio, mentre tale valutazione è passaggio preliminare alla verifica della rilevanza probatoria delle sue dichiarazioni.
2.5 Violazione delle norme processuali in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari in quanto il tribunale ha considera recessivi rispetto alla contiguità degli indagati a contesti criminali gli elementi di fatto dedotti dalla difesa, così incorrendo nel vizio di illogicità in quanto esprime una motivazione generica, sostenendo la contiguità di tutti gli indagati a contesti organizzati illeciti, mentre avrebbe dovuto formulare un profilo individuale in merito all’esigenza cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili.
In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all’articolo 192 cod. proc.pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell’adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio merito dall’articolo 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell’articolo 273 comma 1 bis cod.proc.pen. che richiama i commi terzo e quarto dell’articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi.
Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano
la ricostruzione dei fatti, vero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Nel caso in esame nessuno di questi vizi – violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E – risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla ritenuta gravità indiziaria e alla necessità della misura e alla sua adeguatezza.
1.1 Il tribunale ha premesso una dettagliata esposizione del tenore della conversazione registrata nell’abitacolo della vettura nella disponibilità di NOME alla presenza dei coindagati ed ha effettuato una ragionevole interpretazione dei vari passaggi dei dialoghi intercettati, da cui emerge la presenza di un’arma che viene maneggiata e caricata da NOME COGNOME e a cui viene fatto riferimento nell’ambito dei propositi criminosi esplicitati da NOME COGNOME.
La circostanza che il COGNOME non sia sceso dall’autovettura è stato ritenuto dal Tribunale elemento non idoneo a smentire il contenuto inequivoco della registrazione, con argomentazione non manifestamente illogica e quindi non suscettibile di censura in questa sede.
Le censure in merito al concorso dei tre indagati nel porto sono smentite dal tenore della conversazione registrata, mentre la doglianza in merito all’eventuale assorbimento della detenzione nel porto ha contenuto generico.
1.2 II tribunale ha fornito adeguata e congrua motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi in merito alla contestata aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen. valorizzando le conversazioni registrate da cui emerge la finalità del porto dell’arma al perseguimento di interessi della cosca e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME da cui emerge il ruolo di reggente del sodalizio rivestito da NOME COGNOME, il che che induce a ritenere ragionevole che le condotte di detenzione dell’arma e di estorsione fossero tese ad agevolare il sodalizio a lui facente capo.
1.3 Quanto alla gravità indiziaria in ordine al delitto di tentata estorsione in danno di tale COGNOME, il tenore delle conversazioni registrate non lascia residuare dubbi in merito alla pretesa estorsiva diretta all’acquisizione di una somma di denaro indebita attraverso minacce reiterate e formulate secondo i caratteri tipici dell’intimidazione mafiosa, prospettando la possibilità di ritorsione anche in danno di congiunti e la conoscenza dei movimenti e delle abitudini della vittima.
1.4 Le questioni in merito all’identificazione del destinatario delle minacce nel COGNOME non sono consentite in questa sede, poiché invocano una diversa valutazione del compendio probatorio che esula dal sindacato di questa Corte e comunque non sono rilevanti, poiché l’identità della persona offesa non incide sulla configurabilità della condotta estorsiva in quanto, a prescindere dall’identificazione della persona offesa, non possono residuare dubbi in ordine all’evidente tenore estorsivo delle frasi formulate dal
COGNOME che certamente integrano un quadro di gravità indiziaria a carico dei tre indagati.
1.5 La censura in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari è manifestamente infondata poiché il tribunale ha valorizzato la datazione recente delle condotte, che consente di ritenere attuale e concreto il pericolo di recidiva. Non va poi trascurato che la ritenuta aggravante del metodo e dell’agevolazione mafiosa comporta una presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia cautelare, che non risulta inficiata dalle argomentazioni difensive come correttamente evidenziato dal tribunale.
2.L’inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. cod. proc.pen.
Roma 23 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME