Gravi Indizi di Colpevolezza: Quando Bastano per la Custodia Cautelare?
La recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. 2 Penale, n. 6349/2024, offre un’importante lezione sulla differenza tra la valutazione probatoria necessaria per una misura cautelare e quella richiesta per una condanna definitiva. Il caso in esame riguarda un ricorso contro un’ordinanza di custodia in carcere per rapina aggravata, e la Corte ha colto l’occasione per ribadire i confini entro cui possono essere valutati i gravi indizi di colpevolezza.
I Fatti del Caso
Un giovane uomo veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dal GIP del Tribunale di Salerno, in quanto gravemente indiziato di aver commesso una rapina aggravata e porto d’armi da sparo. L’indagato, tramite il suo difensore, presentava istanza di riesame al Tribunale di Salerno, che però confermava la misura restrittiva. Contro questa decisione, l’indagato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dei gravi indizi a suo carico.
La Valutazione dei gravi indizi di colpevolezza
Il nucleo della difesa si concentrava sulla presunta insufficienza degli elementi raccolti per giustificare una misura così afflittiva come il carcere. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su principi consolidati della procedura penale.
La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione contro un’ordinanza cautelare è ammissibile solo se denuncia una violazione di specifiche norme di legge o una manifesta illogicità della motivazione. Non è possibile, in tale sede, proporre una semplice rilettura degli elementi di fatto o una diversa valutazione delle prove, come tentato dalla difesa. Il ricorso, infatti, si limitava a reiterare le stesse censure già adeguatamente respinte dal Tribunale del riesame.
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato un punto fondamentale: nella fase cautelare non si richiede la “prova piena” del reato, come previsto per la condanna dall’art. 192 c.p.p., ma la sola sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. L’articolo 273 del codice di procedura penale, che regola i presupposti per le misure cautelari, richiede un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato, basato su elementi idonei a fondarlo.
Nel caso specifico, la motivazione del Tribunale del riesame è stata ritenuta logica, coerente e completa. Gli elementi valorizzati erano molteplici e convergenti:
* La testimonianza di una persona che aveva annotato il numero di targa dell’auto usata per la fuga.
* Il ritrovamento del veicolo, solo due ore dopo la rapina, nella disponibilità degli indagati.
* Il rinvenimento, nell’abitazione, dei passamontagna utilizzati.
* La corrispondenza tra il modello di scarpe indossato da un rapinatore (visibile nei filmati) e quelle possedute dall’indagato.
* La compatibilità tra le descrizioni fornite dalle vittime e le sembianze degli indagati.
Questi elementi, valutati nel loro complesso, sono stati ritenuti sufficienti a costituire quel quadro di gravità indiziaria richiesto dalla legge per l’applicazione della custodia in carcere.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce che il controllo di legittimità della Corte di Cassazione sulle misure cautelari è circoscritto alla verifica della coerenza e logicità della motivazione del giudice di merito, senza poter entrare in una nuova e diversa valutazione del compendio indiziario. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando la solidità dell’impianto accusatorio nella fase delle indagini preliminari. Questa decisione serve da monito: un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Qual è la differenza tra ‘prova piena’ e ‘gravi indizi di colpevolezza’?
La ‘prova piena’, richiesta per una condanna, deve dimostrare la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. I ‘gravi indizi di colpevolezza’, sufficienti per una misura cautelare, sono elementi che rendono altamente probabile la responsabilità dell’indagato, senza necessità di raggiungere la certezza processuale.
Per quale motivo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare una violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione, proponeva una diversa valutazione delle circostanze e dei fatti, tentando di ottenere un nuovo giudizio nel merito, cosa non consentita in sede di legittimità.
Quali elementi sono stati considerati sufficienti per costituire gravi indizi in questo caso?
Sono stati considerati sufficienti: la testimonianza sul numero di targa dell’auto dei rapinatori, il ritrovamento del veicolo nella disponibilità degli indagati poco dopo il fatto, il rinvenimento dei passamontagna, la corrispondenza delle scarpe e la compatibilità delle descrizioni fornite dalle vittime.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6349 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6349 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOME nato a Salerno il DATA_NASCITA
Avverso l’ordinanza resa il 26 ottobre 2023 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FA -n0 E IN DIRITTO
1.Con ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno sezione del riesame ha respinto l’istanza proposta nell’interesse di COGNOME NOME e per l’effetto ha confermato l’ordinanza cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Salerno il 3 ottobre 2023 con cui è stata applicata al predetto COGNOME NOME la custodia cautelare in carcere, in quanto indagato in ordine ai reati di rapina aggravata porto di armi da sparo commessi il 3 settembre 2023.
2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, deducendo:
2.1 vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi d colpevolezza.
1.11 ricorso è inammissibile.
In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena de reato contestato (secondo i criteri di cui all’articolo 192 cod. proc.pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell’adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigl gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio merito dall’articolo 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell’articolo 273 comma 1 bis cod.proc.pen. che richiama i commi terzo e quarto dell’articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, vero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Nel caso in esame nessuno di questi vizi – violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma 1 lett.E – risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata ricorrenza della gravità indiziaria, unico punto contestato dal ricorso.
Il ricorso, inoltre, deduce formalmente vizi della motivazione ma reitera pedissequamente le censure già formulate con l’istanza di riesame, cui il tribunale ha reso adeguata ed esaustiva risposta, non manifestamente infondata o contraddittoria, valorizzando le dichiarazioni del teste COGNOME che aveva indicato il numero della targa dell’auto su cui si erano allontanati i rapinatori; il rinvenimento del veicolo due ore dopo la rapina nella disponibilità dei due indagati e il ritrovamento nell’abitacolo dei passamontagna utilizzati dai due rapinatori; la corrispondenza del modello di scarpe indossate dal rapinatore con quelle in possesso del COGNOME; la compatibilità tra le descrizioni offerte dalle due cassiere e le sembianze dei due indagati.
2.L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.