Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2088 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2088 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato il 20/11/1987 a Messina avverso l’ordinanza in data 19/07/2024 del Tribunale di Messina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19/07/2024 il Tribunale di Messina ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Messina in data 30/05/2024, con cui è stata applicata a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in
carcere per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 in relazione alla cessione di un chilogrammo di cocaina a NOME COGNOME e NOME COGNOME
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Dato conto del quadro dell’indagine e degli elementi valorizzati dal Tribunale, segnala il ricorrente che il riferimento a NOME, NOME e NOME, quali possibili fornitori, non avrebbe potuto consentire di individuare COGNOME, anche considerando la manifestata ritrosia di NOME, e che parimenti avrebbe dovuto escludersi che il riferimento a NOME, quale soggetto con il quale si intendeva parlare per concordare l’acquisto, consentisse di affermare che proprio COGNOME avesse operato la cessione, posto che nella valorizzata conversazione del 27 aprile 2022, in cui si parla delle buone condizioni ottenute, i due acquirenti non avevano specificamente menzionato NOME.
Neppure la circostanza che COGNOME era titolare di un bar nella zona di INDIRIZZO» avrebbe potuto consentire l’individuazione del fornitore, non essendovi elementi di conferma di una trattativa effettivamente intercorsa con NOME, cui era seguita la consegna da parte di due corrieri, inviati dal predetto, essendo irrilevante in tale prospettiva la circostanza che uno dei due fosse stato riconosciuto in COGNOME, soggetto che frequentava COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a sollecitare una ricostruzione del quadro indiziario, in assenza della specifica individuazione di vizi deducibili in sede di legittimità.
Costituisce invero principio consolidato che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Operando tale tipo di scrutinio, è possibile rinvenire nel provvedimento impugnato una ricostruzione che non si espone a censure con riguardo alla pertinenza dei dati probatori valorizzati e alla linearità e coerenza del ragionamento, sulla cui base è stata ravvisata la gravità indiziaria a carico del ricorrente.
E’ GLYPH stato GLYPH infatti GLYPH segnalato GLYPH come, GLYPH a GLYPH seguito GLYPH della GLYPH difficoltà nell’approvvigionamento, derivante dall’arresto dei corrieri, COGNOME e COGNOME avessero avvertito la necessità di rifornirsi di droga con urgenza, anche ricorrendo ai concorrenti e, proprio in tale prospettiva, facendo riferimento a NOME e ad altri, tra i quali tale NOME, soggetti noti alle forze dell’ordine, in quanto inseri nell’ambiente del narcotraffico e identificabili nel ricorrente e in COGNOME Roberto.
Sta di fatto che, in base all’analisi operata dal Tribunale, dai colloqui tra i soggetti coinvolti nella vicenda è emerso il riferimento a NOME, in quanto «il migliore di tutti», e l’intendimento di prendere contatto con costui presso il suo bar in zona di «Cammari».
Tale dato è stato inteso come specificamente individualizzante, atteso che proprio COGNOME è titolare di un bar in quella zona.
Dagli ulteriori colloqui, immediatamente successivi al contatto con il fornitore, è emerso il buon esito del colloquio, la disponibilità del fornitore a cedere un chilogrammo di cocaina a buon prezzo e l’imminente arrivo della droga, inviata dal fornitore tramite un soggetto identificato in tale COGNOME e più volte controllato proprio con COGNOME
D’altro canto, è stato dato conto del colloquio da cui è emerso che la droga era stata effettivamente recapitata, tanto da consentire agli acquirenti di destinarla rapidamente allo spaccio.
In definitiva il Tribunale ha posto in evidenza la stretta consequenzialità dei colloqui e degli avvenimenti, nonché la presenza di plurimi elementi individualizzanti, tali da consentire di affermare che NOME si identificasse proprio in COGNOME, che con costui avessero parlato gli acquirenti e che sempre costui tramite soggetto a lui vicino avesse provveduto alla consegna dello stupefacente in cambio della somma di euro 34.000,00.
A fronte di ciò le deduzioni difensive sono volte solo a parcellizzare il quadro indiziario, segnalando l’insufficienza di ciascun elemento, ma omettendo di valutare il complesso della ricostruzione, che giunge a fondare il quadro indiziario sulla base di un’articolata correlazione dei dati probatori, nessuno dei quali contrastante con essa ed al contrario idonei ad una valutazione congiunta e combinata, secondo il procedimento richiesto dalla presenza di una pluralità di
elementi convergenti, in cui dopo la verifica di ciascun elemento può passarsi «all’esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri» (cfr. Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191230).
A ben guardare la combinazione delle risultanze in presenza di elementi individualizzanti consente di superare i rilievi difensivi, incentrati sull’identificazione di COGNOME e sulla riferibilità a quest’ultimo dell’accordo intercorso con gli acquirenti, prima della materiale consegna della droga, rilievi comunque inidonei a vulnerare la valutazione del Tribunale e ad insinuare fratture logiche nel ragionamento.
Di qui l’inammissibilità del ricorso cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 31/10/2024