Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5911 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5911 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dal Tribunale di Catania del 20 settembre 2023
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania ha respinto l’istanza ex art. 309 cod.proc.pen. avanzata nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Siracusa il 22 agosto 2023 con cui NOME è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato dei reati di rapina, sequestro, ricettazione e porto di oggetto atto ad offendere.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso NOME COGNOME, deducendo:
2.1violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza di gravità indiziaria e mancanza di motivazione in relazione allo specifico ruolo e al contributo offerto dal COGNOME all’esecuzione del reato.
La prospettazione accusatoria si basa sul tenore di una conversazione intercettata tra la compagna dell’odierno indagato e alcuni soggetti ai quali riferiva di essere stata
sentita dagli inquirenti e di avere fornito informazioni false ma la prospettazione accusatoria secondo cui 1’11 gennaio 2023 COGNOME si trovava a Siracusa unitamente agli altri soggetti coinvolti nella rapina non ha trovato obiettive conferme nelle emergenze processuali.
2.2 Vizio di motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari poiché il tribunale si è limitato a valorizzare i precedenti penali del COGNOME e ha utilizzato mere clausole di stile del tutto avulse dalla fattispecie in esame, mentre avrebbe dovuto verificare l’adeguatezza della sola misura carceraria a contenere il pericolo di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena d reato contestato (secondo i criteri di cui all’articolo 192 cod. proc.pen) ma solo l sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell’adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigl gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizi merito dall’articolo 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell’articolo 273 comma uno bis cod.proc.pen. che richiama i commi terzo e quarto dell’articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, vero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Nel caso in esame nessuno di questi vizi – violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E – risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla ritenuta gravità indiziaria e all necessità della misura e alla sua adeguatezza.
Il Tribunale ha fornito adeguata e congrua motivazione in ordine alla gravità indiziaria evidenziando che mentre per gli altri quattro rapiNOMEri l’identificazione si basa sul riconoscimento delle persone offese e sulla verifica del DNA estrapolato dagli indumenti abbandonati sulla vettura utilizzata per la rapina, nei confronti dell’odierno ricorrente concorrono a confermare il suo coinvolgimento i contatti con gli altri indagati, la localizzazione delle celle agganciate dalle utenze cellulari, che ne attestano la presenza in Siracusa sia in occasione della rapina, che in occasione dei sopralluoghi effettuati nei giorni precedenti ed ancora la inequivocità delle conversazioni registrate tra la
compagna dell’indagato e due interlocutori, ai quali dopo essere stata sentita dagli inquirenti riferiva di avere detto “un mare di bugie” aggiungendo che la Polizia già sapeva tutto; e tra uno dei correi e il ricorrente subito dopo l’arresto del primo.
Anche in ordine alle esigenze cautelari l’ordinanza impugnata non appare viziata dalle censure formulate dal ricorrente in quanto il pericolo di reiterazione dei reati si desume sia dalle circostanze e dalle modalità allarmanti e particolarmente spregiudicate della condotta illecita, sia dalla negativa personalità del ricorrente che risulta gravato da diversi precedenti penali. Il tribunale ha reso congrua motivazione anche in ordine alla scelta della custodia cautelare in carcere in ragione dell’elevato rischio di recidiva che rende la misura domiciliare inidonea a contenerlo.
Per queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo determinare in euro 3.000,00 .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp.att. cod. proc.pen.
&.,