Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5191 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME ad Anzio il DATA_NASCITA
Avverso l’ordinanza resa il 2 agosto 2023 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto l’istanza di riesame presentata nell’interesse di COGNOME avverso il provvedimento di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emesso l’11 luglio 2023 dal GIP del Tribunale di Velletri in quanto indiziato dei reati contestati ai capi 1, 3, 7 e 9 della incolpazi provvisoria, relativi a condotte di importazione di gasolio con correlata evasione di imposta; ricettazione di gasolio di provenienza furtiva; sottrazione al pagamento delle imposte su carburanti e di manomissione del misuratore volumetrico.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso COGNOME COGNOME, deducendo:
2.1 violazione di legge e in particolare degli artt. 273 cod. proc.pen. e 648 cod.pen. e travisamento della prova poiché il tribunale disattendeva le doglianze della difesa in ordine alla gravità indiziaria, sovrapponendo le posizioni di COGNOME, COGNOME e COGNOME.
In particolare osserva che in relazione al reato contestato al capo 1, il tribunale ha affermato che dalle intercettazioni si evince che gli indagati parlavano di gasolio, mentre invece tali conversazioni non sono idonee a raggiungere la soglia dei gravi indizi di colpevolezza in quanto si tratta di intercettazioni etero accusatorie e COGNOME non è mai stato coinvolto in una conversazione.
Per quanto attiene al capo 3 dell’incolpazione ricorre confusione tra gli elementi probatori relativi alle diverse posizioni che non superano la soglia della gravità.
In particolare a pagina 8 dell’ordinanza si afferma che COGNOME non aveva alcun documento che autorizzasse la sua cisterna a entrare e uscire dall’aeroporto e questo elemento viene considerato come grave indizio a carico del COGNOME, il quale poteva anche non esserne a conoscenza.
COGNOME è un acquirente che ordinava scarichi leciti presso i suoi distributori e non era tenuto a sapere che COGNOME avesse un’autorizzazione, o che fosse intervenuta una sottrazione di carburante dall’aeroporto mentre il reato di ricettazione richiede la consapevolezza che il bene oggetto della condotta sia di provenienza delittuosa.
Deduce inoltre che il riesame valuta come ulteriore elemento incliziario la circostanza che COGNOME volesse essere pagato in contanti e con banconote di grosso taglio e così valorizza elementi a sostegno della responsabilità del COGNOME nei confronti della posizione di COGNOME.
Per quanto riguarda il capo 7 della incolpazione gli elementi acqu siti non raggiungono la gravità indiziaria.
In merito al capo 9 il tribunale del riesame affermava la manomissione dei misuratori volumetrici delle colonnine di servizio del proprio distributore di carburante effettuate da NOME e COGNOME in occasione degli scarichi illeciti, ma tale elemento non può ritenersi sintomatico della colpevolezza dell’indagato, in quanto sul distributore di Anzio non vi sono telecamere e non è stato verificato alcun intervento.
In conclusione gli elementi GLYPH valorizzati dal Tribunale non consentono di ritenere dimostrata un’elevata probabilità di colpevolezza del COGNOME.
2.2 Violazione di legge in particolare degli artt. 274 e 275 cod. proc.pen. in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari poiché l’ordinanza afferma che “a partire dal 2019 fino alle indagini proseguite nel 2023 è rimasto costante il perseguimento di modalità illecite di approvvigionamento di gasolio”, ma nel caso in esame non si comprende come si possa ritenere l’attualità e la concretezza del pericolo laddove tutti gli elementi raccolt sono approssimativi.
Inoltre ilTribunale non ha rispettato il principio di proporzionalità e di adeguatezza della misura che impone una costante verifica della idoneità della misura a fronteggiare le esigenze cautelari.
3.11 ricorso è inammissibile.
In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena d reato contestato (secondo i criteri di cui all’articolo 192 cod. proc.pen) ma solo l
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell’adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli
Ne consegue che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Nel caso in esame nessuno di questi vizi – violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E – risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata sussistenza della gravità indiziaria in ordine a tutti i reati contestati.
3.1 Il compendio indiziarlo è costituito, oltre che dai servizi di osservazione e dall documentazione acquisita, anche dal tenore di numerose intercettazioni che palesano come i coimputati operassero di concerto; a fronte dell’articolata argomentazione resa in ordine alla gravità indiziaria, il ricorrente si limita a proporre una diversa interpretazi dei fatti accertati che sono stati oggetto di logica ricostruzione da parte del GIP e de Tribunale.
Peraltro alcune specifiche censure formulate in punto di fatto con il ricorso non sono state neppure avanzate in sede di riesame: nel provvedimento impugNOME il tribunale dà atto che la difesa non ha contestato l’attività di apertura della colonnina e di un qualche intervento all’interno, e pur ammettendo il fatto ha sostenuto che poteva essere dettato da esigenze tecniche. Al riguardo il tribunale ha affermato che non può trattarsi di una mera coincidenza la circostanza che questi interventi avvenissero sempre in coincidenza degli scarichi illeciti di gasolio e proprio la richiesta dell’intervento finalizzata ad effettuare l’ordine del carburante.
3.2 La seconda censura è manifestamente infondata e generica poiché fa discendere dalla pretesa non gravità degli indizi, l’insussistenza delle esigenze cautelari e richiama principi generali in tema di proporzionalità e adeguatezza, che sono stati superati dalle considerazioni del Tribunale basati su elementi specifici con cui il ricorrente non si confronta.
L’inammissibilità del ricorso impone le conseguenti statuizioni.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 13 dicembre 2023