Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33541 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 33541  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA a Pescara;
avverso l’ordinanza del 22/05/2025 dal Tribunale di l’Aquila letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME, che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di L’Aquila, in qualità di giudice del riesame, confermava gli arresti domiciliari disposti nei confronti dell’indagata in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
AVV_NOTAIO ha presentato ricorso nell’interesse dell’indagata, deducendo tre motivi.
2.1. Violazione di legge per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Nessun elemento oggettivo collega l’indagata e l’attività di spaccio perquisizione personale avendo dato esito negativo (non sono state rinvenute sostanze stupefacenti né denaro né telefoni cellulari né altri strumenti tipicamente usati per tale attività).
Infatti, l’occupante dell’immobile ha confermato che l’indagata vi si trovava per svolgere le faccende domestiche e il complesso sistema di videosorveglianza rinvenuto nell’abitazione era nell’esclusiva disponibilità degli occupanti dell’immobile (se l’indagata fosse stata partecipe dell’attività di spaccio, lo avrebbe usato per eludere i controlli delle forze dell’ordine: cosa che non fece).
I Giudici hanno poi ritenuto inverosimile che la ricorrente non sapesse della presenza della sostanza stupefacente, che si trovava in bella vista. Così argomentando, hanno però ribaltato l’onere della prova (tutti i citati elementi oggettivi deponevano nel senso che lo spaccio fosse realizzato dagli occupanti dell’immobile).
È poi illogico ritenere che il fatto che l’occupante dell’appartamento dormiva al momento dell’intervento delle forze dell’ordine fosse un elemento a carico dell’indagata, la donna avendo tra l’altro confermato che quest’ultima era presente in casa per motivi lavorativi e in assenza di elementi da cui desumere un accordo tra le due.
2.2 Violazione di legge per insussistenza delle esigenze cautelari e in relaz alla scelta della misura.
I precedenti penali dell’indagata risalgono al 2016, né il Tribunale ha alcuna fornito motivazione sull’attualità del pericolo o ha espresso una prognosi specifica, limitandosi ad affermazioni generiche ed astratte.
Ne deriva la lesione anche del principio di proporzionalità e di adeguatezza, dal momento che le supposte esigenze cautelari avrebbero potuto essere soddisfatte mediante il ricorso a misure meno afflittive: senza che, anche sul punto, sia stata resa motivazione.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione non avendo il Tribunale risposto alle deduzioni difensive.
Il Tribunale non ha fornito una valutazione specifica degli elementi forniti dalla difesa, quali: la testimonianza dell’occupante dell’immobile, secondo cui l’indagata vi era presente per motivi esclusivamente lavorativi; l’esito negativo della perquisizione; la distanza temporale dei precedenti penali.
2  COGNOME
La difesa dell’imputata ha presentato una memoria di replica alle osservazioni del Procuratore generale in cui ha rappresentato che, nelle more dalla presentazione del ricorso, l’indagata è stata condannata per direttissima e che la custodia cautelare è stata sostituita dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Quindi, nell’insistere per l’accoglimento del ricorso, ha ribadito che: l’abitazione in cui è stata trovata la sostanza stupefacente non è della ricorrente (mera collaboratrice domestica); la strumentazione ritrovata (videosorveglianza, bilancini e sostanza in sequestro) non è dunque a lei riconducibile; non è emerso che la ricorrente abbia ceduto la sostanza, circostanza esclusa anche dal Maresciallo escusso in dibattimento; va quindi escluso che l’indagata ricevesse gli avventori. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  Il ricorso è inammissibile.
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione all peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
2.1. Tanto precisato, il primo motivo di ricorso risulta inammissibile poiché generico, non confrontandosi con la motivazione, completa ed affatto logica.
Nel provvedimento impugnato si spiega, infatti, che, a seguito di segnalazione di un “via vai” di persone le quali, con fare sospetto, entravano nell’immobile per uscirne immediatamente dopo, gli agenti di polizia giudiziaria: approfittarono dell’ingresso di una di esse per entrare nello stabile e constatarono la presenza di un assuntore fermo fuori di un appartamento al primo piano; notarono una donna che gli apriva la porta; bussarono, a questo punto, alla porta, che veniva aperta dalla medesima donna – identificata nell’indagata – la quale affermava di trovarsi nella dimora per svolgere pulizie domestiche; prima ancora di entrare, videro un bilancino di precisione sul tavolo della sala e diversi incarti di cellophane; quindi, rinvennero, all’interno dell’abitazione, sostanza stupefacente di vario genere, due bilancini di precisione, denaro contante, e constatarono la presenza di un monitor
collegato a telecamere esterne che inquadravano la porta d’ingr dell’appartamento.
2.2. I Giudici rappresentano, inoltre, che, nella camera da letto, gl trovarono in casa tale NOME COGNOME, occupante dell’immobile, che dormiva e una volta svegliata, riferì di non essere a conoscenza dell’attività illecita COGNOME, lì presente unicamente per svolgere faccende domestiche.
E da ciò inferiscono, linearmente, come, dal momento che all’inte dell’immobile vi erano soltanto le due donne e che una di queste dorm l’indagata non potesse che essere dedita all’attività di cessione illecita.
Anche il secondo motivo è inammissibile, risultando le esigenze cautel puntualmente argomentate dai Giudici del riesame – anche sotto i dedotti pr dell’adeguatezza e della proporzionalità -, sulla base della considerazio l’indagata svolgeva attività di spaccio domiciliare, sebbene in abitazione rispetto a quella in cui abita, nonché dei suoi plurimi precedenti specifici, per evasione.
Quanto al terzo motivo, è il caso di ricordare come l’obbligo di motivaz del giudice dell’impugnazione non richiede necessariamente che egli forni specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentaz osservazioni o rilievi contenuti nell’atto d’impugnazione, se il suo d giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimos aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio. Pertanto, quando r condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell’appello, ed incompatibili le COGNOME motivazioni COGNOME contenute COGNOME nella sentenza, COGNOME devono COGNOME ritenersi, COGNOME anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclus della configurabilità del vizio dì mancanza di motivazione dì cui all’art. 606, primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Ama Rv. 260841).
Ciò, alla luce di quanto riferito, è accaduto nel caso di specie.
I motivi aggiunti sono sostanzialmente reiterativi delle censure formu nel ricorso e, pertanto, anch’essi inammissibili.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento de somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presi nte