Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3681 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3681 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/06/2023 del Tribunale della libertà di Catanzaro emessa nei suoi confronti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale NOME
NOME ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati NOME COGNOME, del RAGIONE_SOCIALE Lamezia Terme, e NOME COGNOME, del RAGIONE_SOCIALE, in difesa di NOME, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 giugno 2023, il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro a NOME COGNOME in relazione ai reati ex artt. 416-bis cod. pen. (capo 1), artt. 1, 2, e 4 legge 2 ottobre 1967 n.895 e 110, 416 bis.1 cod. pen. (capo 66), artt. 2 e 4 L. 895/1967 e 110, 416-bis cod. pen. (capi 67 e 75) descritti nelle imputazioni provvisorie.
Nel ricorso e nei motivi nuovi del 16 novembre 2023 presentati dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza.
2.1. GLYPH Con il primo motivo e con il motivo unico nuovo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato ex art. 416-bis cod. pen. contestato nel capo 1, presupponendo esistente una ‘ndrina di COGNOME in realtà inesistente e valorizzando le dichiarazioni accusatorie di alcuni collaboranti con l’Autorità giudiziaria nelle quali in realtà non si parla di NOME COGNOME come di un partecipe alla ‘ndrangheta, accusa dalla quale è stato assolto in altri procedimenti penali. Si assume che il Tribunale ha fornito una risposta soltanto apparente alle deduzioni difensive.
In particolare, nel ricorso si osserva che il Tribunale non ha risposto alle obiezioni della Difesa concernenti l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di NOME COGNOME del 21/07/2015 in realtà in gran parte oscurate da omissis e, quindi, non fruibili. Inoltre, si valutano generiche le accuse provenienti da NOME COGNOME e da NOME COGNOME e del tutto infondato attribuire, come indice di appartenenza alla associazione, a NOME COGNOME la custodia’ delle armi descritte nel capo 75 e erroneo trarre dall’uccisione (nel 2013) del padre (indicato dai collaboranti come figura di riferimento della ‘ndrangheta a Milio) del ricorrente indicazione dell’appartenenza di questi all’associazione.
2.2. GLYPH Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione relativamente ai capi 66 e 67 perché nell’ordinanza impugnata si è riconosciuto che gli elementi acquisiti non integrano gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati descritti nelle imputazioni provvisorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. GLYPH Il Tribunale ha valutato le dichiarazioni dei collaboranti contAutorità giudiziaria NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME indicato nella famiglia di NOME COGNOME, il cui padre NOME risulta ucciso in un agguato connesso alle dinamiche della criminalità ‘ndranghetista, composta anche da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (secondo le precisazioni di COGNOME che li ha riconosciuti in foto) ‘ la famiglia di riferimento della ‘ndrangheta nella locale di COGNOME.
1.2. GLYPH In questo quadro, ha collocato le dichiarazioni specificamente riguardanti il ruolo di NOME COGNOME: a) quelle del collaborante con l’Autorità giudiziaria NOME AVV_NOTAIO che ha indicato NOME COGNOME (riconosciuto in foto) quale operante nella ‘ndrina condotta dalla famiglia COGNOME Ci COGNOME; b) quelle
di NOME COGNOME ha descritto le vicende della ‘ndrangheta nel territorio di COGNOME e ha indicato COGNOME come la persona alla quale, ella, trasferitasi nel nord dell’Italia, avrebbe potuto rivolgersi per un aiuto in caso di bisogno.
1.3. GLYPH Inoltre, il Tribunale ha valutato che sia le dichiarazioni dei collaboranti indicate sub 1.1. che quelle specificamente riguardanti il ricorrente indicate sub 1.2. è corroborata dai contenuti delle conversazioni intercettate dalle quali (p. 4-10), ha desunto, con interpretazione esente da manifeste illogicità, che il ricorrente assieme al NOME NOME (entrambi emissari del loro NOME NOME) si recarono a casa di NOME COGNOME per trattare la compravendita di una partita di sostanza stupefacente (oggetto del capo 75 delle imputazioni provvisorie) e a un certo punto NOME chiese al NOME se gli bastassero dieci chilogrammi da occultare perché nel luogo individuato allo scopo stavano già dei fucili.
1.4. GLYPH A questi dati, congruamente intesi quali gravi indizi di partecipazione del ricorrente alle varie attività criminali della sua famiglia, ha aggiunto, nel quadro di una valutazione unitaria dei dati acquisti, la considerazione, pur non trascurandone la genericità, delle dichiarazioni del collaborante con l’Autorità giudiziaria NOME AVV_NOTAIO, che ha indicato NOME COGNOME come coinvolto in un traffico di armi, provenienti dall’Estero e portate in Calabria, assieme a altri esponenti della locale di COGNOME.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Relativamente alle dichiarazioni di COGNOME sopra indicate sub 1.4., il Tribunale ha ritenuto che «trattandosi di dichiarazioni de relato che per la posizione di COGNOME non trovano riscontri in altre attività di indagine, non siano sufficienti ad integrare la gravità indiziaria dei reati di cui ai capi 66 e 67 anch perché nessuno ha poi fornito elementi circa l’effettivo possesso delle armi o di parte di esse da parte del COGNOME».
Tuttavia, da questo non ha fatto conseguire, come logica conseguenza, l’annullamento dell’ordinanza genetica, relativamente ai capi 66 e 67, che va pertanto disposto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi 66 e 67 l’ordinanza impugnata nonchè l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 1° giugno 2023.
Rigetta il ricorso nel resto.
Dispone la formale scarcerazione di COGNOME NOME limitatamente ai capi 66 e 67, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc.
pen., nonchè per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc pen.
Così deciso il 29/11/2023