Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1841 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1841 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VICO EQUENSE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/07/2023 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, la quale ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata a COGNOME NOME la misura della custodia cautelare in carcere per il reato pluriaggravato di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso e per quello di cui all’art. 391-ter c.p. particolare il Tribunale ha ritenuto sussistere gravi indizi dell’intraneità dell’indaga RAGIONE_SOCIALE operante nel territorio di Castellamare di Stabia e Pompei sulla base delle risultanze dell’attività di intercettazione e videoripresa svolta nel co delle indagini preliminari, oltre che utilizzatore RAGIONE_SOCIALEdestini, mentre era in carcere una utenza telefonica con la quale comunicava con il fratello NOMENOME esponente di spicco della medesima consorteria.
Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi del re associativo. Lamenta il ricorrente che il Tribunale non avrebbe dimostrato che il COGNOME abbia tenuto alcuna condotta espressiva del suo effettivo inserimento organico nel sodalizio, posto che le intercettazioni valorizzate nell’ordinanza impugnata rivelerebbero solo normali conversazioni con il fratello NOME dal tenore inconferente a fini della prova dell’assunzione di un ruolo dinamico e funzionale nella consorteria risultando arbitraria ed illogica l’interpretazione in chiave accusatoria del l significato adottato dai giudici del riesame. Quanto al presunto tentativo di coinvolgere il COGNOME nei piani strategici del COGNOME NOME, la motivazione del provvediment sarebbe meramente apparente, tanto più che il summenzioNOME COGNOME mai ha partecipato all’associazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va anzitutto ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché si denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione all peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, s giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando l congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzament
delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Ne consegue che al giudice di legittimità è precluso il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, così come la prospettazione di una diversa lettura o interpretazione delle risultanze posta a fondamento della decisione impugnata (ex multis Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ed in tal senso costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Alla luce degli illustrati principi si rivelano pertanto inammissibili le censure ricorrente che si traducono nella prospettazione di una lettura alternativa e riduttiv del contenuto delle intercettazioni valorizzate dai giudici del riesame, i quali han desunto in maniera logica dalle stesse il ruolo partecipativo del RAGIONE_SOCIALE all’associazione, in quanto fattosi parte attiva del progetto elaborato dal fratello scalzare dalla direzione del sodalizio COGNOME NOME. Ed in tal senso è irrilevante che i contatti a tal fine avviati dall’indagato con il COGNOME non abbiano avuto esi positivo, rimanendo il fatto che egli ha effettivamente cercato di supportare in t modo la fazione costituita dal proprio congiunto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att cod. proc. pen.
Così deciso il 6/12/2023