Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1842 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1842 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata a COGNOME NOME la misura della custodia cautelare in carcere per il reato pluriaggravato di direzione ed organizzazione di una associazione di tipo mafioso. In particolare il Tribunale ha ritenuto sussistere gravi indizi del ruolo verticistico ricoperto dal COGNOME in seno al c camorristico NOME operante nel territorio di Castellamare di Stabia e Pompei sulla base delle risultanze dell’attività di intercettazione e videoripresa svolta nel corso de indagini preliminari.
Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione.
2.1 Sotto un primo profilo il ricorrente lamenta l’incapacità da parte dei giudici d merito di attribuire al COGNOME alcuna condotta concreta, oggettiva e materiale espressiva della sua effettiva militanza nell’associazione di cui si tratta. In tal se osserva come la ricostruzione del Tribunale sia legata alle fibrillazioni insorte verso fine del 2020 all’interno del sodalizio a causa dell’intenzione di COGNOME NOME destituire il reggente della cosca COGNOME NOME. Per stessa ammissione dei giudici del riesame la prima evidenza investigativa riguardante l’indagato risale solo a due mesi dopo e concerne una conversazione da lui intrattenuta con il COGNOME, la quale, al di là della non condivisa interpretazione fornitane nell’ordinanza impugnata, comunque non sarebbe idonea a rivelare alcuna condotta riconducibile alla fattispecie tipica contestata, essendosi egli limitato a raccogliere le confidenze del conoscente in merito all’attentato incendiario da questi subito ed ai suoi intenti bellicosi ed a profe occasionali commenti di per sé non significativi della sua militanza nella consorteria. Ed in tal senso non sarebbe significativa nemmeno la generica disponibilità manifestata dal COGNOME ad incontrare tale COGNOME NOME, atteso che egli poi non ha in concreto partecipato ad alcun incontro con quest’ultimo. Né è stato dimostrato dal Tribunale che l’indagato abbia effettivamente dato seguito alle presunte richieste del COGNOME di identificare coloro che avevano attentato ai suoi danni e di sostenerlo nella sua ascesa all’interno del sodalizio.
2.2 Quanto alla presunta riunione tenuta con i membri della consorteria presso un immobile sito a Torre del Greco di pertinenza dell’indagato, in maniera contraddittoria il Tribunale avrebbe affermato che la stessa sarebbe stata “convocata” dal COGNOME, posto che nello stesso svolgimento dell’ordinanza i giudici del riesame, nell’illustrare l captazioni dalle quali il fatto è stato desunto, hanno precisato come egli si sarebbe semplicemente reso disponibile a riceverli nel luogo indicato, mentre in un
conversazione intercettata il COGNOME avrebbe raccomandato al suo interlocutore che per non infastidirlo era necessario che i partecipanti giungessero nel luogo prestabilito usando poche auto. Ma ancora più contraddittoria sarebbe la suddetta affermazione alla luce dell’ulteriore passaggio motivazionale nel quale si sottolinea come la decisione di recarsi a Torre del Greco sarebbe stata frutto di una estemporanea decisione del COGNOME. Non di meno alcun elemento sarebbe stato acquisito a conferma del fatto che la suddetta riunione si sia veramente tenuta e tanto meno a dimostrazione del suo oggetto, talchè l’episodio sarebbe ancora una volta inconferente ai fini della prova dell’intraneità dell’indagato all’associazione.
2.3 Con riguardo al contenuto della ulteriore conversazione intercettata tra il COGNOME ed il COGNOME nell’agosto del 2021, in maniera illogica il Tribunale avrebbe confutato rilievi della difesa, che aveva sostenuto, con l’ausilio di una consulenza di parte, la no corrispondenza della trascrizione di polizia di un brano del colloquio con quanto effettivamente registrato. In particolare il ricorrente rileva come l’incomprensibilità contenuto del supporto informatico prodotto dalla difesa non escluderebbe, come sostenuto, la rilevanza dell’obiezione, – peraltro incentrata proprio su ta incomprensibilità – posto che tale supporto contiene null’altro che la copia del file audi originale rilasciata dal pubblico ministero alla difesa.
2.4 Per quanto concerne l’ultimo elemento valorizzato dai giudici del riesame, ovvero che l’indagato fungesse da tramite con il suocero COGNOME NOME detenuto in regime speciale e vertice apicale della consorteria, la circostanza sarebbe stata desunta esclusivamente dal contenuto di una conversazione intervenuta tra il COGNOME ed il COGNOME NOME, nel corso della quale gli stessi confidavano che il COGNOME potesse svolgere tale compito, il che non dimostrerebbe che effettivamente egli si sia prestato in tal senso, tanto più che il Tribunale ha dato atto di come dalle registrazio dei colloqui intramurari svolti dall’indagato con il proprio congiunto non sia emerso nulla di rilevante.
Il PG ha depositato memoria e i difensori dell’indagato hanno presentato memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.
Va anzitutto ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Ne consegue che al giudice di legittimità è precluso il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, così come la prospettazione di una diversa lettura o interpretazione delle risultanze posta a fondamento della decisione impugnata (ex multis Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ed in tal senso costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
3. Alla luce degli illustrati principi risultano invero inammissibili le doglianze ricorrente tese a fornire per l’appunto una diversa interpretazione del significato dell conversazione intrattenuta con il COGNOME, mentre mere censure di fatto sono quelle relative all’incontro tenuto dai componenti del sodalizio sulla terrazza dell’immobile dell’indagato, tanto più che l’elemento posto al centro del ragionamento probatorio dal Tribunale è che tale riunione si sia effettivamente tenuta e che il COGNOME abbia ricevuto presso un luogo nella sua disponibilità i sodali, per di più partecipando alla suddetta riunione, come logicamente desunto dai giudici del merito dal compendio indiziario.
Più in AVV_NOTAIO le critiche mosse al provvedimento impugNOME dal ricorrente risentono di un approccio atomistico alla piattaforma cognitiva, che ha del tutto logicamente desunto che il COGNOME rivesta un ruolo rilevante in seno all’associazione dal complesso degli elementi raccolti nel corso delle indagini, che hanno rivelato come il COGNOME, impegNOME nel delicato tentativo di scalzare il COGNOME NOME, abbia discusso proprio con l’indagato il suo piano – mentre la pretesa del ricorrente di degradare la circostanza ad una mera confidenza tra amici, prima ancora di costituire una interpretazione alternativa dell’intercettazione che l’ha certificata, è priva di qualsi fondamento logico – ed abbia tenuto presso un luogo sicuro e appartato – all’evidente
fine di eludere eventuali attività di captazione – una riunione cui hanno partecipato numerosi associati.
Il fatto che non risulti che il COGNOME si sia mai incontrato con COGNOME NOME no sminuisce poi la rilevanza indiziaria della disponibilità manifestata ad incontrarlo dovendosi tale disponibilità essere collegata – come ha fatto il giudice del riesame – al contesto del colloquio con il COGNOME nel corso del quale è stata manifestata, evidenziando l’appoggio assicurato al progetto bellicoso di quest’ultimo.
Anche la conversazione tra COGNOME NOME ed il COGNOME è stata correttamente valorizzata per evidenziare la militanza associativa del COGNOME, giacchè anche solo il fatto che i due conversanti abbiano manifestato l’aspettativa di poter contare sul suo contributo per assicurare i collegamenti con i vertici detenuti della cosca, una volta inserito nel complessivo contesto indiziario, non illogicamente è stata interpretata come un ulteriore indizio dell’intraneità dell’indagato.
Per quanto riguarda l’ulteriore conversazione dell’agosto del 2021 evocata nell’ordinanza impugnata, se può convenirsi sul fatto che il Tribunale non abbia correttamente interpretato la censura difensiva, ritenendo erroneamente che oggetto della consulenza non fosse la copia del file audio originale rilasciata alla difesa d pubblico ministero, deve però rilevarsi come la censura del ricorrente non rivesta il carattere della decisività, posto, che anche privata dei riferimenti a tale conversazione, la tenuta della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato, come già illustrato, non risulta in discussione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod
Così deciso il 6/12/2023