Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47060 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47060 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MASSA DI SOMMA il 29/01/2003
avverso l’ordinanza del 20/09/2024 del TRIBUNA LE GLYPH di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede cautelare, ha rigettato l’appello proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva, a sua volta, respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata al ricorrente in relazione al reato di concorso in rapina aggravata, commessa ai danni di due persone offese, minacciate con un fucile a canne mozze mentre uscivano da una pizzeria e costrette a consegnare i loro orologi Rolex.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato l’elemento nuovo portato alla sua attenzione dalla difesa ed idoneo a scardinare l’impianto accusatorio, vale a dire la circostanza che in un video effettuato dal cellulare in uso a tale COGNOME NOMECOGNOME risultava che il ricorrente, nel momento in cui era stata commessa la rapina, si trovava alla guida di una autovettura Audi in compagnia dello stesso COGNOME e, dunque, non poteva essere a bordo del ciclomotore utilizzato per commettere il delitto unitamente ad un complice, così come contestatogli nell’imputazione provvisoria.
Inoltre, il navigatore satellitare installato sull’automobile Audi – i cui dati son stati travisati dal Giudice per le indagini preliminari, così come lo stesso Tribunale ha riconosciuto – dava atto del fatto che il mezzo era stato in movimento nell’orario della rapina e si era fermato sulla strada ove si era verificato il delitt per soli tre secondi, tempo talmente breve da essere incompatibile con qualunque attività di supporto alla commissione del reato.
Il Tribunale avrebbe, altresì, travisato le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio, non avendo egli mai affermato di essersi recato a Napoli con l’Audi nei momenti in cui si realizzava la rapina.
L’ordinanza impugnata, ancora, avrebbe rivisitato per la prima volta ed illogicamente il ruolo assunto dal ricorrente nella perpetrazione del delitto, accusandolo di una non meglio specificata attività di ausilio agli esecutori materiali del delitto, mentre il capo di imputazione lo indica a bordo del ciclomotore utilizzato per commettere la rapina.
Infine, la motivazione adottata dal Tribunale, proprio partendo da tale ultimo assunto, sarebbe illogica anche sotto il profilo della ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, dal momento che al ricorrente non si potrebbe ascrivere la grave condotta di aver puntato nei confronti delle vittime un fucile a canne mozze, circostanza che si è considerata essere rivelativa anche di contatti con ambienti malavitosi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati.
L’ordinanza impugnata ha approfonditamente valutato, in punto di fatto e con rilievi di merito non rivedibili in questa sede perché non manifestamente illogici, gli elementi nuovi forniti dalla difesa attraverso l’istanza di revoca della misura cautelare.
Infatti, anche sulla base delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio, il Tribunale ha ritenuto incontestabilmente provate alcune decisive
circostanze, che il ricorso trascura, idonee a sostenere la gravità degli indizi di colpevolezza a suo carico, essendosi sottolineato:
che il ricorrente, con l’utilizzo dell’automobile Audi lindividuata nelle indagini come noleggiata quello stesso giorno dal coindagato NOME COGNOME suo amico, si trovava presso la pizzeria dove si era verificato il delitto circa un’ora e mezzo prima, per quella che è stata ritenuta una preliminare attività di sopralluogo;
successivamente e fino ad oltre la mezzanotte – dunque, in orario compatibile con la rapina, avvenuta alle 23,58 con l’uso di un ciclomotore di proprietà del COGNOME – l’indagato, per sua stessa ammissione, era rimasto nel possesso dell’autovettura, la quale, dopo essere stata in sosta presso l’abitazione del COGNOME, aveva percorso, dalle 22,50 alle 23,51, strade per lo più adiacenti al luogo del delitto, così dimostrando la non veridicità di quanto affermato sul punto dal ricorrente ed, invece, assumendosi la logica compatibilità di tale condotta con l’esigenza di attendere che le vittime, individuate attraverso il precedente sopralluogo, uscissero dal locale;
che l’autovettura condotta dal ricorrente (che, per sua stessa ammissione, non l’aveva mai abbandonata nel segmento temporale di interesse), si trovava nella via pubblica dove si era verificata la rapina appena sette minuti prima e appena due minuti dopo, allorquando ivi si era fermata per tre secondi, ulteriormente sconfessando l’assunto difensivo che vorrebbe l’indagato lontano dal luogo del delitto.
Tali elementi indiziari, risultano idonei – senza manifeste illogicità – a superare i dati di novità portati dalla difesa, dai primi ricavandosi un ruolo del ricorrente nel delitto, comunque legato ad attività di supporto verso gli esecutori materiali, ricostruzione che non altera la contestazione accusatoria – della cui fluidità in fase di indagini lo stesso ricorso non dubita — se non lumeggiando un diverso atteggiarsi della condotta concorsuale di tipo materiale ascrivibile all’indagato.
Anche per quanto attiene alle esigenze cautelari, il ricorso non supera la soglia della inammissibilità, dal momento che il Tribunale, anche qui senza manifeste illogicità, ha ancorato il pericolo di reiterazione del reato alla gravità del fatt avuto riguardo alle modalità ed all’uso di un fucile a canne mozze, circostanzasintomatica di intensità del dolo, di pregressa organizzazione e di contatti con ambienti criminali in grado di reperire simili armi della quale anche il ricorrente è stato chiamato a rispondere, in uno con la contestazione specifica in materia di armi, atteso il suo ruolo concorsuale nella perpetrazione del delitto di rapina.
A fronte di queste consone valutazioni, il ricorso si rivela generico.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter,disp.att.cod.proc.pen.
Così deciso, il 28/11/2024.