Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28587 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28587 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 23/01/1999
avverso l’ordinanza del 16/01/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate dalla difesa in data 24 aprile 2025.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato, in data 16 gennaio 2025, l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOMECOGNOME in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 56, 575, 577 cod. pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la nu dell’ordinanza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c), c-bis), e 273 cod. proc. pen.
Il il ricorrente ha dedotto l’assoluta inattendibilità della persona offesa NOME COGNOME e la sussistenza di incolmabili discrasie e contraddizioni tra tutt sommarie informazioni testimoniali, sicché l’ordinanza applicativa, prima, e l’ordinanza del Tribunale del riesame, poi, non hanno dato conto della chiara sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, incorrendo in travisamento dei fatti.
Ciò precisato, la difesa, al fine di scardinare la ricostruzione della vice effettuata nell’ordinanza censurata, ha evidenziato una diversa dinamica dei fatt verificatisi il 25 ottobre 2024, rilevando come non si sia trattato di una rissa t ricorrente e gli altri indagati, ma piuttosto di una violenta aggressione con colte da parte della persona offesa, la quale ha riportato una ferita al basso addom non profonda, in quanto di circa 2,5 cm e un colpo alla testa infarto con un bottiglia, senza certezza in ordine all’autore di tale gesto.
In particolare, la difesa ha evidenziato che non si può ipotizzare un ferimento grave visto che NOME la sera dell’aggressione ha reso sommarie informazioni, è stato ricoverato presso l’ospedale dal quale è scappato, è rimast per ore in Questura, per poi essere riaccompagnato in ospedale dove vi è rimasto per soli tre giorni ritornando alle sue abitudini quotidiane, a svolgere l’att lavorativa e ad andare in giro per la città.
Inoltre, il ricorrente ha eccepito che la gravità indiziaria non può essere fa discendere da un video che riguarda una fase successiva all’aggressione e da testimonianze rese da chi dovrebbe essere considerato unico responsabile; in particolare, ha rilevato che dagli atti di indagine non vi è alcuna prova in ordin colui che abbia usato il coltello o i coltelli, né si è tenuto conto che il NOMECOGNOME al momento dell’aggressione subita dal Louchi, è stato attinto da due coltellate, riportando due tagli sul giubbotto, né si è indentificato tale Omran c
a dire del COGNOME è colui che lo ha inseguito fino al bar INDIRIZZO, né è stata acqu la cartella clinica della presunta persona offesa, la quale non è stata perquisi pur essendo stata inizialmente inserita tra coloro i quali avrebbero partecipato all rissa.
Né, ha rilevato la difesa, si è tenuto conto del fatto che i quattro coindagati sono recati spontaneamente presso la Questura per denunciare di essere stati aggrediti dal COGNOME e che hanno reso dichiarazioni sovrapponibili e non contrastanti, sia la sera del 24 dicembre 2024 – nell’occasione in cui la person offesa ha cominciato a inveire contro tutti i presenti e contro il ricorrente per assalire NOME COGNOME – sia la sera successiva, sia nell’interrogatorio di garanzia.
Con il motivo di ricorso si è, dunque, eccepito che il Tribunale del riesame non avrebbe preso in considerazione alcuna argomentazione spesa in sede di impugnazione, dando luogo ad un ragionamento viziato sotto il profilo logico giuridico in ordine ad una serie di elementi: alla attendibilità intrinseca de persona offesa, che pure non richiesta, si è recata in Questura per rendere ulterior dichiarazioni e che ha indicato come presenti solo le persone che erano per lui convenienti, per non far emergere la circostanza che la sera prima aveva tentato di accoltellare NOME COGNOME; alla premeditazione dell’attentato, là dove invece sarebbe stato il Louchi ad aggredire violentemente NOME e NOME COGNOME dopo che, come risulta da una telefonata rilevabile sul cellulare, la presunta persona offesa aveva dato appuntamento al ricorrente in un luogo lontano dalle telecamere per parlare di quanto era accaduto la sera prima; al tentativo di depistaggio che sarebbe stato posto in essere dai quattr coindagati; al dato secondo cui il COGNOME sia stato colpito in testa dall’indagato ge NOME (non presente al momento dei fatti) e sia stato colpito con un corpo tagliente dal COGNOME; a ciò si aggiunge che non vi sono dichiarazioni di terzi, n sono state acquisite le registrazione delle telecamere della zona, né vi son sopralluoghi sulla presenza di bottiglie e coltelli. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In definitiva, si contesta che le sole dichiarazioni della persona offesa no possono essere poste a fondamento della responsabilità penale, in presenza di indagini lacunose e dopo aver disatteso una richiesta difensiva di acquisire le video riprese della sera del 24 dicembre 2024, dalle quali si rileva che il COGNOME tenta aggredire NOME COGNOME e il ricorrente NOME.
Pertanto, ad avviso della difesa, diversamente da quanto riportato nell’ordinanza, deve affermarsi che la persona offesa, autore dell’aggressione perpetuata con il coltello, ha provocato una reazione di tutte le persone offese ch
hanno tentato di raggiungerlo per fermarlo. Di conseguenza vi sarebbe un unico elemento a sostegno dell’accusa, ovvero le dichiarazioni del Louchi e un video dal quale risulta che la persona offesa corre in velocità, inseguito da alcune perso e non si nota la presenza di coltelli, né di ferimenti.
Ha evidenziato, poi, il ricorrente, che alla luce di tali elementi, il procedim non potrà che concludersi con una pronuncia di assoluzione e con un risarcimento del danno per ingiusta detenzione.
In punto di sussistenza delle esigenze cautelar’, il ricorrente ha dedotto che motivazione in ordine al pericolo di inquinamento probatorio, palesandosi come stereotipata e di stile generalizzato, non dà conto, in concreto, in che consisterebbe il pericolo di inquinamento probatorio, dal momento che il ricorrente ha indicato egli stesso le prove acquisite e quelle ancora da acquisire.
Analoga motivazione stereotipata sussisterebbe con riferimento al pericolo di reiterazione di condotte delittuose e alla configurabilità dell’indole pericolosa momento che il ricorrente è persona ammalata ed invalida e ha un figlio invalido.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto l’illogicità della motivazione sul punto momento che non si comprende quale condotta il ricorrente potrebbe reiterare visto che la stessa presunta persona offesa ha escluso che lui fosse l’aut materiale del ferimento.
Infine, secondo la difesa, sussisterebbe una assoluta mancanza di motivazione sulle esigenze cautelar’, di cui all’art. 274 cod. proc. pen., essendosi il Tri limitato alla valutazione della sola gravità indiziaria, in assenza di riferiment personalità del ricorrente.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
In data 24 aprile 2025, la difesa ha depositato conclusioni scritte insisten per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento del Tribunale del riesame, nel fornire il quadro di gravità indiziaria nei confronti del ricorrente, ha reso una motivazione coerente, linear completa, valutando non solo gli aspetti emergenti dall’attività investigativa, anche i profili fattuali introdotti nella ricostruzione della dinamica dal ricorr dagli altri coindagati, resistendo alle deduzioni difensive.
Nell’ordinanza censurata viene attribuito rilievo alle dichiarazioni dell persona offesa, evidenziando che non vi sono elementi per minarne la credibilità e, a tal proposito, esaminando le deduzioni difensive, i giudici del riesame hanno rilevato che la vittima non ha celato l’episodio verificatosi la sera precedente all’aggressione, né ha dimostrato un intento ritorsivo, rappresentando, poi, che l accuse hanno riguardato persone estranee ai tesi rapporti pregressi con il ricorrente.
Si è poi evidenziata l’affidabilità delle dichiarazioni rese dal COGNOME, per la lo coerenza interna in punto di ricostruzione della dinamica riscontrata dalla disamina delle videoriprese che, anche se riguardano le fasi intermedie e final dell’aggressione, sono state ritenute idonee dai giudici del riesame ad attestar che la persona è stata vittima di un pestaggio collettivo, nel corso del quale un degli indagati, impugnava un oggetto appuntito, cercando di trattenere e colpire il COGNOME durante la fuga. Con ciò concludendosi, in modo lineare e ragionevole, per un giudizio di compatibilità con la dinamica riferita dalla persona offesa nella parte relativa al ferimento con strumento da punta ad opera del ricorrente NOME e all’aggressione subita da parte dei coindagati.
L’ordinanza ha, poi, spiegato che le dichiarazioni della vittima sono risultate riscontrate dal referto medico attestante un “trauma da aggressione alle spalle con ferita penetrante emitorace destro alla base e ferita L.0 della testa region paritale dx” e dalla gconsulenza medica espletata dal Pubblico ministero che ha dimostrato che l’aggressione è stata consumata verosimilmente con un coltello che aveva causato due ferite una in regione pettorale destra dorsale di profondità pari a 4/4,5 cm e l’altra in regione fronto – parietale di 1,5 cm e che la dinami riferita dalla persona offesa era compatibile con le risultanze medico legali, atte l’assenza sul corpo di ferite attive e passive.
Pertanto, le deduzioni difensive sono state tutte valutate nel complessivo percorso motivazionale, che è pervenuto ad escludere, secondo un logico argomentare, che le dichiarazioni degli altri coindagati potessero smentire il riferit della persona offesa dal momento che si è correttamente evidenziato che nessuno di loro aveva dato spiegazioni in ordine al duplice ferimento della vittima.
Altrettanto puntuale è la motivazione fornita con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio, in quanto l’ordinanza impugnata attribuisce rilievo determinante al tipo di arma impiegata, alla zona corporea attinta, al numero dei colpi inferti e al proposito omicidiari espressamente dichiarato dagli aggressori durante la sequenza fattuale, consequenzialmente affermando che trattasi di elementi oggettivi che, nel loro
complesso, valgono a profilare sia la potenzialità letale dell’azione, sia l’un finalità omicidiaria ad essa sottesa.
Il provvedimento censurato contiene, poi alle pagine 6 e 7, una compiuta motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando che il prof della incensuratezza del ricorrente soccombe a fronte della pericolosità pervicacia dimostrata nella commissione del fatto, oltre che per avere res dichiarazioni incompatibili con le risultanze investigative.
Tanto premesso deve, in conclusione, affermarsi che il ricorrente ha sottoposto al Collegio dati fattuali puntualmente esaminati nell’ordinanz censurata, la cui valutazione, secondo i consolidati principi della giurisprudenza legittimità che pertengono al sindacato di legittimità, è preclusa alla Corte.
Va infatti, ribadito il principio secondo cui sono precluse al giudice legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decis impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati al ricorrente come maggiormente plausibili o dot di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del me (ex plurimis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01).
E va, altresì, ribadito che in tema di misure cautelari personali, il ricors cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle rag addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritt governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quell censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudic di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01).
3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce dell sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in co nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila e al pagamento delle spese processuali.
4. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 – ter, disp. att. cod. proc. pen. non seguendo alla pronuncia la liberazion
dell’indagato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma i-
ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così d ciso in Roma, il 6 maggio 2025.