Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1213 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1213 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LETTERE il 18/01/1959 avverso l’ordinanza del 27/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME il pg conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
L’avv. COGNOME Antonio conclude riportandosi al ricorso e ai motivi nuovi ed insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 maggio 2024 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell’impugnazione del Pubblico ministero, ha applicato, nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi A) e B) dell’imputazione.
1.1. Il procedimento ha ad oggetto i delitti descritti nell’editto imputativo come segue:
«A) reato p. e p. dagli artt. 110, 575, 577, comma primo, n. 3) e n. 4), 61 comma primo, n. 1) cod. pen. perchØ, previo accordo ed in concorso con i materiali esecutori del delitto, allo stato ignoti, cagionava la morte di NOME Domenico, COGNOME NOME agendo in qualità dl decidente, organizzatore e mandante dell’omicidio; e segnatamente quest’ultimo deliberava, predisponeva e dava incarico a due sicari di uccidere NOME mediante un agguato, nel corso del quale la vittima decedeva a causa di piø colpi esplosi da una non meglio accertata pistola semiautomatica cal. 9 short .
Con l’aggravante della premeditazione. essendo intercorso un rilevante lasso di tempo fra l’ideazione e l’esecuzione del delitto, impiegato anche per dare mandato ai sicari, per preparare i dettagli dell’agguato e per commissionare il pedinamento della vittima. Con l’aggravante dei motivi abietti e futili, venendo NOME NOME ucciso per spregevoli e sproporzionati moventi di odio e di vendetta contro di lui, derivanti dal sostegno che la vittima aveva offerto ai suoi germani in plurime cause civili inerenti alla contesa di un fondo agricolo sito a Lettere in INDIRIZZO
vittoriosamente intentate da NOME contro COGNOME NOMECOGNOME nonchØ per intimidire i sopravvissuti germani NOMECOGNOME inducendoli in tal modo a rinunciare in tutto o in parte ai vantaggi già ottenuti o ancora ottenibili in sede legale;
B) reato p. e p. dagli artt. 110, 61, comma primo, n. 2), 81, comma secondo, cod. pen. ed artt. 10, 12, 14 legge n. 497/1974 perchØ, previo accordo ed in concorso come descritto sub A), al fine di eseguire di cui al capo A), con piø azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico una non meglio accertata pistola semiautomatica cal. 9 short , arma comune da sparo;
C) reato p. e p. dagli artt. 110, 61 comma primo, n. 2), 703 cod. pen., perchØ, previo accordo ed in concorso come sub A), al fine di eseguire l’omicidio di cui al capo A), sparava piø colpi di pistola in una pubblica via.
Fatti accaduti ed accertati in Lettere (NA) il 1° agosto 2021».
Il fatto Ł avvenuto la sera del 1° agosto 2021 quando i Carabinieri venivano avvisati della presenza, a bordo di una macchina, di una persona attinta da colpi di arma da fuoco.
All’interno del veicolo, i militari rinvenivano il corpo senza vita di NOME COGNOME
La richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di NOME COGNOME Ł stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, essenzialmente, in quanto il, pur serio quadro indiziario (così definito nell’ordinanza di rigetto) a carico dell’indagato non Ł stato giudicato sufficientemente grave e, comunque, per la presenza di incertezze ricostruttive (con particolare riferimento al segmento esecutivo dell’azione omicidiaria) tali da incrinare la credibilità complessiva degli indizi.
Pur avendo preso atto della sussistenza di plurimi elementi riferiti al movente in capo all’indagato e alla sua presenza in luogo prossimo a quello dell’omicidio subito dopo il fatto, rilevata l’inutilizzabilità di una parte delle dichiarazioni dell’indagato e di quelle dei suoi familiari, il primo giudice ha respinto la mozione cautelare del Pubblico ministero.
1.2. Il Tribunale di Napoli ha richiamato le dichiarazioni rese dai familiari del deceduto: NOME, NOME e NOME COGNOME, fratelli della vittima, nonchØ NOME COGNOME, il cugino.
Tutti hanno descritto l’esistenza di risalenti e consistenti ragioni di astio e inimicizia tra NOME COGNOME e NOME COGNOME per motivi ascrivibili a liti di natura civilistica.
In particolare, si trattava di controversie definite con sentenza favorevole ai fratelli NOME in relazione alle quali erano in corso, al momento dell’omicidio, cause per la loro concreta esecuzione.
Le controparti di COGNOME nelle cause erano i NOME NOME; formalmente ne era estraneo NOME COGNOME che, tuttavia, essendo ritenuto il piø istruito dei germani, si occupava personalmente del contenzioso.
La tensione dei rapporti era sfociata, il 16 giugno 2021, in una vera e propria aggressione fisica, con contestuali minacce di morte, da parte dell’indagato, nei confronti della vittima in occasione di un sopralluogo eseguito alla presenza dei legali, dei consulenti di parte e di un perito nominato dal Tribunale al fine di procedere alla delimitazione dei confini dei terreni in contestazione.
Sul punto, sono state richiamate le dichiarazioni di NOME e NOME COGNOME, oltre che quelle di uno dei presenti (NOME COGNOME) e dello stesso legale dei COGNOME (avv. COGNOME, anch’egli personalmente destinatario di pesanti minacce da parte dell’indagato).
E’ altresì emerso che, al fine di comporre la questione e, comunque, convincere i Giordano a rinunciare ad una parte delle pretese derivanti dalla sentenza favorevole, COGNOME aveva, di recente e senza esito, sollecitato l’interessamento di comuni conoscenti ai quali aveva chiesto di fare da tramite con le controparti.
Il Tribunale ha concluso che l’unica persona ad avere un movente per l’azione ai danni di
COGNOME era proprio l’indagato.
1.3. Ulteriore elemento a carico Ł stato desunto dalla accertata presenza di COGNOME sul luogo del delitto e contemporaneamente allo stesso.
L’abitazione nella quale vivono i NOME NOME si trova nelle vicinanze del luogo dell’omicidio e i germani della vittima hanno riferito di avere udito, la sera del 1° agosto 2021, l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco a seguito dei quali si sono recati nel luogo dal quale provenivano gli spari.
Nelle vicinanze si trova anche il terreno di proprietà di COGNOME il quale, secondo quanto dichiarato da NOME COGNOME, era lì presente a bordo del proprio trattore, sia un’ora prima dell’omicidio, che immediatamente dopo gli spari.
NOME COGNOME ha riferito la medesima circostanza per averla appresa dal fratello NOME
Concordemente, Ł stata affermata l’anomalia del fatto, non essendo frequente la presenza a quell’ora (e in giornata festiva) di COGNOME a bordo del trattore su quel terreno.
Il Tribunale ha giudicato idonea tale informazione a «suggerire un coinvolgimento dell’indagato».
Tale suggerimento Ł stato ritenuto ancor piø consistente per effetto del tentativo di COGNOME, in occasione dell’interrogatorio del 2 agosto 2021, di nascondere quella presenza, negandola, affermando di essere rimasto a casa del suocero dalle 20 alle 23.
L’affermazione Ł stata ritenuta smentita dalla visione di alcune videocamere di sorveglianza che hanno ripreso il transito del trattore di COGNOME con l’indagato alla guida mentre usciva dalla proprietà alle 20.18 e rientrava a casa alle 21.35, mentre l’omicidio Ł stato compiuto alle 21.15/21.20.
In punto di utilizzabilità delle dichiarazioni rese da COGNOME senza l’assistenza del difensore in data 2 agosto 2021 (ore 4.05), il Tribunale non ha condiviso il giudizio di inutilizzabilità per violazione dell’art. 63 cod. proc. pen. formulato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, stante la mancanza, al momento della prima escussione dell’indagato, di univoci indizi di reità a suo carico.
L’inutilizzabilità Ł stata confermata per le dichiarazioni successive dell’indagato e dei suoi familiari.
Dal mendacio, il Tribunale ha desunto un ulteriore elemento a carico dell’indagato.
1.4. Ulteriori e piø consistenti indizi sono stati acquisiti dalle dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME
Le due figure sono comparse nel corso delle indagini al momento della visione delle riprese delle videocamere poste nei pressi della Casa comunale e della Chiesa di Sant’Anna di Lettere.
La vittima, la sera dell’omicidio, si era recata a messa.
Dalle immagini Ł stato accertato che, uscito dalla Chiesa verso le 21.00, Giordano si era diretto verso la propria automobile ed era stato seguito da un giovane che, ad un certo punto, aveva compiuto un gesto quasi a volersi accertare dell’identità della (di lì a poco) vittima.
Immediatamente dopo, il giovane aveva estratto dai pantaloni il telefono cellulare lasciando intendere che stesse avvisando qualcuno.
In seguito, era stato recuperato da un’automobile della quale era visibile il numero di targa che ha consentito di risalire alla proprietà del mezzo, risultato essere di NOME COGNOME
Gli inquirenti hanno quindi proceduto a sentire COGNOME il quale, in occasione del primo interrogatorio delle ore 10.30 del 19 ottobre 2021, ha mantenuto un atteggiamento reticente e vago, pur riconoscendosi nelle immagini video come il giovane ripreso insieme alla vittima al momento della uscita dalla messa.
Immediatamente dopo, alle ore 12.30 dello stesso 19 ottobre 2021, Ł avvenuta l’escussione di
NOME COGNOME il quale ha riferito circostanze ritenute significative.
Nel pomeriggio del 1° agosto 2021, verso le 18.00, si era recato a casa di NOME COGNOME, figlio di NOME, per eseguire alcuni lavori per i quali gli erano stati corrisposti 400 euro.
L’indagato, nell’occasione, gli aveva chiesto, a titolo di favore personale, di fargli sapere quando NOME COGNOME sarebbe uscito dalla Chiesa di Sant’Anna di Lettere, senza spiegargli il motivo di tale richiesta.
Per tale ragione, a sua volta, aveva chiesto aiuto a NOME COGNOME che, recatosi nella piazza del paese, avvistato NOME COGNOME all’uscita dalla Chiesa, lo aveva avvisato con un messaggio.
A questo punto, NOME aveva prelevato Longobardi dalla piazza ed entrambi si erano recati da NOME COGNOME che si trovava presso il fondo di sua proprietà in località Depugliano, a bordo del trattore, insieme al nipote.
Aveva avvisato, quindi, l’indagato dell’uscita dalla Chiesa di Giordano allontanandosi con l’amico COGNOME in direzione Gragnano.
Tali dichiarazioni sono state ritenute utilizzabili, in conformità a quanto ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari.
Solo a partire dal momento in cui NOME COGNOME ha dichiarato di avere avvisato l’indagato dell’uscita dalla Chiesa da parte della vittima, quelle successive di NOME COGNOME (ore 15.10 del 19 ottobre 2021) sono state giudicate inutilizzabili.
Sul punto, il Tribunale si Ł ampiamente soffermato in merito alla nozione di «indizi di reità non equivoci», la cui sussistenza impone l’osservanza delle garanzie di cui agli artt. 63 e 64 cod. poc. pen.
Nel caso delle dichiarazioni di NOME COGNOME Ł stata ritenuta operante la previsione dell’art. 63, comma 1, cod. proc. pen. e le relative informazioni sono state ritenute utilizzabili nei confronti di NOME COGNOME.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, le dichiarazioni di NOME COGNOME, pur valutate ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sono state giudicate gravemente indizianti a carico dell’indagato e dotate di idonei riscontri costituiti dalle immagini delle videocamere davanti alla Chiesa di Sant’Anna, dal contenuto di alcune intercettazioni dalle quali Ł stato desunto il tentativo, da parte di NOME e COGNOME, di concertare versioni di comodo, così come degli stessi familiari dell’indagato.
Il tutto, unitamente agli altri elementi precedentemente acquisiti, quali il movente, la condotta violenta del 16 giugno 2021, l’attivismo dell’indagato nel tentativo di trattare, anche con l’ausilio di conoscenti, l’esecuzione della sentenza civile, la presenza dell’indagato nei pressi del luogo dell’omicidio in epoca ad esso prossima.
Il Tribunale ha ritenuto configurabili le aggravanti della premeditazione, stante la natura del ruolo dell’indagato (mandante) e l’organizzazione dell’azione omicidiaria, nonchØ quella dei futili motivi, tenuto conto della palese sproporzione dell’azione rispetto allo stimolo che l’ha determinata.
1.5. In tema di esigenze cautelari e scelta della misura, ha richiamato la «doppia presunzione» di cui all’art. 273, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto del titolo cautelare ed evidenziando l’estrema gravità del fatto connotato da spiccata crudeltà.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore Avv. NOME COGNOME articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione dell’attività investigativa dei Carabinieri, richiamata dalla difesa con una memoria difensiva allo scopo di dimostrare l’esistenza di motivi di tensione tra la vittima (e i fratelli) con soggetti diversi da
NOME COGNOME.
Sarebbe emerso da alcune intercettazioni come la figlia dell’indagato conoscesse l’esistenza di ragioni di astio dei fratelli NOME con altri soggetti che si sarebbero avvantaggiati della contesa tra i primi e NOME COGNOME allontanando da sØ i sospetti.
A supporto, nella memoria, era stato richiamato anche quanto riferito da fonte confidenziale e riportato in un’annotazione di servizio dei Carabinieri datata 4 agosto 2021. L’omessa considerazione di tali elementi integrerebbe una prima ragione di annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo Ł stata eccepita violazione di legge con riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle originarie dichiarazioni di NOME COGNOME nonchØ vizio di omessa motivazione su specifici elementi indiziari in possesso della polizia giudiziaria e del Pubblico ministero antecedenti all’escussione dell’indagato.
L’assunto del Tribunale di Napoli secondo cui l’indagato, alle ore 4.05 del 2 agosto 2021, non era stato ancora raggiunto da alcun significativo elemento indiziario, sarebbe errato.
Per come ritenuto dallo stesso Pubblico ministero (oltre che dal Giudice per le indagini preliminari) quelle dichiarazioni erano, invece, inutilizzabili in quanto gli indizi a carico di COGNOME esistevano già, al punto che alle ore 3.30 del 2 agosto 2021 era stato sottoposto a stub e, pressochØ contestualmente, a perquisizione locale e domiciliare.
La sequenza delle escussioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME la notte del 2 agosto 2021 Ł stata ricostruita dalla difesa in termini diversi da quanto sostenuto dal Tribunale napoletano.
Infatti, l’interrogatorio della sorella della vittima si era concluso alle ore 5.10, dopo essere iniziato alle 4.05.
L’inizio del verbale di escussione di COGNOME non poteva essere quello delle ore 4.05 (come pure indicato a verbale) atteso che l’adempimento era terminato alle ore 6.25 e aveva visto prendervi parte gli stessi interroganti presenti in occasione dell’escussione di NOME COGNOME.
Questa, nel corso delle proprie sommarie informazioni, aveva fatto riferimento all’episodio delle minacce del 16 giugno 2021, episodio effettivamente contestato a COGNOME nel corso del proprio interrogatorio.
La documentazione non Ł stata valutata dal Tribunale che avrebbe, quindi, errato nel non ritenere l’inutilizzabilità ab origine delle dichiarazioni rese dall’indagato.
2.3. Con il terzo motivo, ha eccepito violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità con riguardo alle originarie dichiarazioni rese da NOME COGNOME in relazione agli artt. 62, 63 e 191 cod. proc. pen.
Prima dell’escussione delle ore 12.30 del 19 ottobre 2021 l’autorità procedente era in possesso dei seguenti elementi: nota del settembre 2021 dei Carabinieri di Castellammare di Stabia con la quale si era ipotizzato un ruolo di basista da parte di COGNOME nell’avvisare i killer di NOME; informative dell’1 ottobre 2021 e del 12 ottobre 2021 della polizia giudiziaria nelle quali, a seguito della visione delle immagini delle telecamere poste davanti alla Chiesa di Sant’INDIRIZZO, si era ritenuto che NOME COGNOME avesse svolto proprio quel ruolo.
Si tratta di elementi posti a base dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni a carico di COGNOME e COGNOME, richiesti dal Pubblico ministero il 12 ottobre 2021.
Peraltro, lo stesso NOME COGNOME la mattina del 19 ottobre 2021, escusso dai Carabinieri, aveva dichiarato di avere avvisato proprio NOME COGNOME dopo avere riconosciuto NOME COGNOME.
Alla luce di tali elementi, il ricorrente ha evidenziato la violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. e la radicale inutilizzabilità delle dichiarazioni di NOME COGNOME.
2.4. Con il quarto motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla
valutazione delle dichiarazioni di NOME COGNOME laddove il Tribunale ha completamente pretermesso l’esame all’attendibilità intrinseca del dichiarante.
Pur avendo dato atto dell’applicazione dei criteri di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale ha omesso ogni valutazione del citato profilo incorrendo in palese violazione dei criteri costantemente affermati da questa Corte in punto di valutazione delle chiamate di correo.
Sono stati proposti motivi nuovi ai sensi dell’art. 311, comma 4, cod. proc. pen.
In relazione al secondo motivo sono state ribadite e specificate le ragioni dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni di NOME COGNOME escusso a sommarie informazioni quando erano stati acquisiti indizi a suo carico, come risultante dall’esecuzione della perquisizione personale e domiciliare, dall’esecuzione dello stub e dalle dichiarazioni della sorella della vittima.
Ad ulteriore supporto del terzo motivo riferito alle dichiarazioni di NOME COGNOME il ricorrente ha allegato l’informativa dei Carabinieri dalla quale dovrebbe desumersi come lo stesso fosse indiziato di essere il basista dell’operazione delittuosa contro COGNOME sin da epoca precedente alla sua escussione in data 19 ottobre 2021.
Il difensore ha chiesto procedersi a discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato.
Va premesso, vertendosi in tema di impugnazione di provvedimento emesso dal tribunale in funzione di giudice dell’appello cautelare, che «in tema di misure cautelari personali, allorchØ sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828).
L’arresto si pone in linea di continuità con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, da ultimo, lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione.
Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti).
Il primo motivo Ł inammissibile.
La censura rinviene la propria origine nella tesi difensiva secondo cui non sarebbero state adeguatamente esplorate le possibili piste alternative, come già illustrato dallo stesso ricorrente nella memoria difensiva depositata davanti al Tribunale del riesame.
Si tratta di quanto emerso da una intercettazione che ha visto, tra i conversanti, la figlia del ricorrente.
La donna avrebbe fatto riferimento alla soddisfazione di «qualcun altro» per la circostanza che i
sospetti si stavano concentrando verso il padre e l’espressione sarebbe stata confermata da quanto emergente da un’annotazione di polizia giudiziaria in merito a quanto appreso da fonte confidenziale.
A fronte della puntuale ricostruzione dei profili di gravità indiziaria a carico di COGNOME, le allegazioni difensive non sono tali da smentire la coerenza della ricostruzione dei giudici di merito, atteso che le stesse si fondano su dati evidentemente generici (quale l’espressione di NOME COGNOME) e, allo stato, prive di qualsiasi elemento idoneo a supportarne l’attendibilità, stante l’impossibilità della sua verifica (fonte confidenziale).
Non essendo possibile che l’attendibilità degli indizi debba rapportarsi a tutte le conclusioni astrattamente compatibili con i fatti noti, la censura proposta con il motivo in esame, si rivela priva del requisito di specificità.
NØ può ipotizzarsi, a carico del Tribunale del riesame che, in sede di appello, riformi la decisione del Giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la mozione cautelare del Pubblico ministero, l’adozione del criterio valutativo del «ragionevole dubbio», trattandosi di parametro di giudizio applicabile nella sola fase della cognizione di merito.
Tanto, pur essendo necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale.
In tal senso, tra le molte, si richiamano Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272687; Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982 – 04.
4. Il secondo motivo Ł, anch’esso, inammissibile.
Deve essere ribadito che «in tema di ricorso per cassazione, Ł onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa ad atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari)» (Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009 Cc. (dep. 10/06/2009 ) Rv. 243416 – 01; fra le molte conformi successive Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278123)
Il ricorrente ha giustificato la tesi secondo cui il dato asseritamente inutilizzabile sarebbe decisivo richiamando (pag. 6 del ricorso) il passaggio della motivazione dell’ordinanza del Tribunale di Napoli nel quale Ł stato affermato che «il mendacio, allora, era un altro dato indiziario – non valorizzato dal GIP – di assoluta significanza dimostrativa, ove collocato all’interno del contesto probatorio che veniva man mano delineandosi» (pag. 25 dell’ordinanza oggetto di ricorso).
Tuttavia, non Ł stata sufficientemente illustrata la decisività del dato informativo asseritamente inutilizzabile, nØ, in fatto, il Tribunale ha assegnato tale significato alla (ritenuta) menzogna dell’indagato sull’uscita con il trattore la sera del 1° agosto 2021.
Si tratta, peraltro, di elemento desunto dalla visione delle videocamere e dalle dichiarazioni del fratello della vittima, NOME COGNOME.
Assorbe, comunque, ogni rilievo difensivo sul punto, la circostanza che la menzogna dell’indagato Ł stata valutata quale elemento confermativo del quadro indiziario unitamente ad altri otto indizi indicati alle pagg. 41 e 42 dell’ordinanza; ciò nell’ottica di una valutazione complessiva nel contesto della quale la falsità della dichiarazione resa dall’indagato costituisce solo uno degli elementi.
Si tratta di impostazione del tutto coerente con l’arresto di questa Corte secondo cui «ai fini
dell’applicazione di misura cautelare personale, l’alibi falso costituisce un indizio di reità che confluisce, unitamente a tutti gli altri, nella valutazione globale, e senza che occorra un piø intenso livello di persuasività, nel senso che esso non necessita di una gravità aggiuntiva allorchØ difetti la prova diretta di una specifica responsabilità dell’indagato, essendo sufficiente che converga, insieme con gli altri, a costituire un quadro di gravità indiziaria seria e univoca» (Sez. 1, n. 17261 del 01/04/2008, COGNOME, Rv. 239624).
NØ emerge, ictu oculi , la natura centrale e dirimente del mendacio dell’indagato, per cui non può essere invocato il principio per cui: «nel giudizio di legittimità, la cosiddetta “prova di resistenza” Ł implicitamente superata nel caso in cui emerga “ictu oculi”, dalla lettura della sentenza, che la prova ritenuta inutilizzabile ha una valenza centrale e dirimente, cosicchØ la sua invalidazione implica necessariamente la rivisitazione del giudizio di colpevolezza, e, in siffatta evenienza, la parte ricorrente che deduca la inutilizzabilità non Ł tenuta a procedere ad un esame specifico degli effetti che il venir meno della prova determina sulla struttura complessiva della motivazione» (Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, O., Rv. 285883 – 04).
Tale valutazione non Ł suscettibile di mutare anche a volere aderire all’orientamento in base al quale «nel giudizio di legittimità, laddove risulti l’inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, Ł consentito ricorrere alla cd. “prova di resistenza”, valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sØ sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata» (Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, COGNOME, Rv. 285533 – 01).
5. Il terzo motivo Ł infondato.
Si tratta di questione posta con riferimento alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME in data 19 ottobre 2021, alle ore 12 e 30.
Il Tribunale, dopo avere richiamato i principi in materia di garanzie ex art. 63 cod. proc. pen., ha spiegato (in particolare, pag. 32) per quale ragione ha ritenuto non applicabile la previsione del secondo comma della predetta disposizione, ma quella del primo.
Tanto, limitatamente alle dichiarazioni di NOME COGNOME contenute nel predetto verbale e fino al momento in cui, alla fine dell’adempimento investigativo, lo stesso non ha dichiarato di avere fornito a NOME COGNOME l’informazione relativa all’uscita dalla Chiesa da parte di NOME COGNOME.
Da tale momento in poi, le ulteriori dichiarazioni di NOME COGNOME sono state ritenute inutilizzabili.
Dopo l’illustrazione completa e corretta della giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul punto, nell’ordinanza si legge: «nemmeno poteva condividersi la prospettazione della difesa secondo cui le predette dichiarazioni di COGNOME NOME (ore 12.30 del 19.10.2021) non potessero essere rese in via testimoniale (essendo così inutilizzabili ex art. 63, comma 2 c.p.p.) perchØ il dichiarante andava considerato sin dall’inizio delle verbalizzazione indiziato di concorso nel delitto, in ragione della precedente ‘visione del filmato’ operata dalla PG. Richiamata la giurisprudenza già menzionata Ł facile osservare che la visione del filmato fosse palesemente insufficiente a fondare un indizio non equivoco in capo a COGNOME Pasquale, posto che la presenza del COGNOME (soggetto registrato in appostamento) era potenzialmente ambigua e che, soprattutto, non vi era nessun elemento desumibile dalle registrazioni che consentisse di assumere che COGNOME era in quella posizione proprio su incarico del COGNOME NOME, come poi emergerà solo dalle successive dichiarazioni. Lo stesso difensore, peraltro, assumeva che ‘il mero sospetto nato dalla visione delle telecamere avrebbe dovuto indurre la PG’ al rispetto delle formalità ex art. 63 e 64 c.p.p. in tal modo riconoscendo – proprio la difesa – l’infondatezza della eccezione per sussistenza solo di un ‘sospetto’ e nessun indizio inequivoco».
Si tratta di argomentazione che Ł stata contrastata dal ricorrente atteso che, secondo la prospettazione difensiva, l’assunzione di NOME COGNOME a sommarie informazioni, sarebbe stata effettuata dalla polizia giudiziaria senza le citate garanzie, nonostante il predetto fosse già attinto da un consistente compendio indiziario.
A supporto sono state richiamate tre note informative dei Carabinieri di settembre 2021, del 1° ottobre 2021 e del 12 ottobre 2021 e i decreti di intercettazioni telefoniche e tra presenti attivate prima dell’escussione oggetto di contestazione e supportati proprio dalle emergenze investigative risultanti dalle predette informative.
Inoltre, sempre secondo quanto segnalato dal ricorrente, NOME COGNOME prima che venisse sentito COGNOME aveva dichiarato di avere chiamato COGNOME NOME che gli aveva detto che stava già salendo con la macchina.
L’argomentazione del Tribunale, tuttavia, non Ł smentita dalle allegazioni illustrate dal ricorrente nell’atto introduttivo e nei motivi aggiunti ove si descrive una ipotesi investigativa che non si basa certamente sull’individuazione, in termini nitidi, dei rapporti tra NOME COGNOME e NOME COGNOME in funzione del loro coinvolgimento nell’omicidio di NOME COGNOME.
Va ricordato, infatti che «la sanzione di inutilizzabilità “erga omnes” delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall’inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell’interessato siano già acquisiti, prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall’autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell’interrogante» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243417 – 01).
Nella motivazione di tale fondamentale arresto Ł stato richiamato l’orientamento secondo cui la condizione di soggetti che sin dall’inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagine «non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall’autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l’esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi» (Sez. 1, n. 8099 del 29/01/2002, COGNOME, Rv. 221327; Sez. 1, n. 4040 del 8/11/2007, dep. 2008, Sommer, Rv. 239195).
Inoltre, Ł stato ribadito il precedente delle stesse Sezioni Unite in base al quale gli elementi a carico del dichiarante devono assumere la consistenza dell’indizio, non potendo la sua posizione di persona informata essere mutata dall’esistenza di sospetti o ipotesi investigative; conclusione, questa, ritenuta «coerente con la presunzione di non colpevolezza, con l’onere probatorio dell’accusa e con la strumentalità rispetto all’accertamento della verità materiale, principi cui Ł improntato l’intero sistema processuale» (Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007, COGNOME, Rv. 236370).
Si tratta di impostazione costantemente seguita dalla giurisprudenza di questa Corte successiva alla definizione del principio di diritto delle Sezioni Unite.
In particolare, si segnala Sez. 1, n. 48861 del 11/07/2018, COGNOME, Rv. 280666 con la quale Ł stato affermato che «l’inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che fin dall’inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico degli stessi risulti l’originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico».
Al par. 3 della motivazione Ł stato spiegato, in termini qui condivisi, come non abbia rilievo decisivo, ai fini di interesse, l’attivazione delle intercettazioni che trova la propria giustificazione nella
configurabilità di gravi indizi dell’avvenuta commissione di un reato di reato, laddove l’art. 63 cod. proc. pen. esige l’esistenza del presupposto costituito dai di gravi indizi di reità a carico del dichiarante.
Piø volte Ł stato affermato che «l’assunzione della qualità di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ai fini dell’applicabilità delle garanzie di cui all’art. 350 cod. proc. pen., non postula la previa formale iscrizione della persona nel registro degli indagati di cui all’art. 335 cod. proc. pen., essendo sufficiente che essa sia stata raggiunta da elementi concreti di colpevolezza che possano perlomeno far sospettare la sua responsabilità per la consumazione del reato. (Sez. 4, n. 48778 del 19/11/2019, Scaglione, Rv. 277401).
E’ stato anche precisato che «allorchØ venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicchŁ il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità» (Sez. 5 , n. 39498 del 25/06/2021, COGNOME, Rv. 282030).
Di rilievo anche il principio in base al quale la verifica della sussistenza della qualità di indagato va condotta «non secondo un criterio formale, quale l’esistenza della “notitia criminis” e l’iscrizione nel registro degli indagati, ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese» (Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, COGNOME, Rv. 267729).
Correttamente Ł stata fatta applicazione del principio condiviso in base al quale «le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dp. 2021, COGNOME, Rv. 280640; Sez. 3, n. 10916 del 12/11/2019, dep. 2020, COGNOME Rv. 279859 – 02).
La ragione di tale limitata sanzione Ł stata individuata nell’essere posta la garanzia di cui al primo comma a tutela del solo dichiarante (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807).
6. Il quarto motivo Ł inammissibile.
Nel compiere la valutazione delle dichiarazioni di NOME COGNOME contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale del riesame ha operato in conformità al criterio fissato dalla giurisprudenza di questa Corte in base alla quale «in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci anche solo parzialmente o tendenzialmente “individualizzanti”, in quanto la verifica dell’attendibilità di tali dichiarazioni pertiene ad una fase segnata dalla fluidità dell’incolpazione, in cui non Ł richiesta certezza della colpevolezza ed Ł invece sufficiente al riguardo un consistente grado di probabilità» (Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 279515).
L’esistenza di riscontri Ł stata ampiamente illustrata dopo avere correttamente dato atto dei criteri di valutazione delle dichiarazioni di COGNOME, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in funzione della dimostrazione, a livello indiziario, della condotta di mandante ascrivibile a NOME COGNOME.
Nel contesto di una valutazione complessiva e non frazionata dei diversi parametri dai quali
desumere l’attendibilità del dichiarante, il Tribunale ha illustrato in termini completi e, comunque, insindacabili, i predetti riscontri desumendoli, essenzialmente, dalle videoriprese e dai dati costituiti dalle intercettazioni (pag. 37 dell’ordinanza impugnata).
Così operando, ha osservato i principi che governano la materia e compiuto una disamina unitaria e non frammentata dei diversi passaggi che riguardano la valutazione delle dichiarazioni del coindagato.
E’ stata data, pertanto, adeguata risposta anche al profilo della credibilità intrinseca e soggettiva del dichiarante con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
Da quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 23/10/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME