Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28351 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28351 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 10-11-1987, COGNOME NOME, nato a Polistena il 17-07-1978, avverso l ‘ordinanza del 19 -11-2024 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito l’avvocato NOME COGNOME il quale, anche nella veste di sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento de i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 novembre 2024, il Tribunale del riesame di Firenze confermava l’ordinanza del 13 agosto 2024, con la quale, nell ‘ ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, il G.I.P. del Tribunale di Firenze, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME; costoro sono stati ritenuti gravemente indiziati del delitto di cui agli art. 110 – 61bis – 416bis , comma 1 cod. pen. e art. 73, comma 1 bis e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, delitto a loro contestato ai capi F (entrambi) e G (COGNOME), per aver concorso nell’importazione in Italia , rispettivamente, di oltre 400 chili (capo F) e di circa 900 chili (capo G) di cocaina proveniente dall’Ecuador, avendo COGNOME agito quale collaboratore nell’attività di esfiltrazione dal porto di Livorno del narcotico e di supervisore alle attività di recupero, essendo stato a tal fine inviato dalla ‘ndrina COGNOME, e COGNOME con funzioni anche di supporto logistico; fatti commessi in Livorno il 14 marzo 2022 (capo F) e il 13 aprile 2022 (capo G).
Avverso l’ordinanza del Tribunale toscano, COGNOME e COGNOME tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.
2.1. Il ricorso di COGNOME è affidato a tre motivi.
Con il primo, la difesa censura la valutazione indiziaria rispetto alle imputazioni provvisorie contestate ai capi F) e G), avendo il Tribunale valorizzato la sola chiamata in correità operata da COGNOME, senza verificarne l’attendibilità e senza considerare che il predetto collaboratore di giustizia non ha fornito alcuna informazione sulla tipologia dello stupefacente, sul prezzo, sulle modalità di trasporto e sulle percentuali da riservare ai vari soggetti intervenuti, a ciò aggiungendosi che non è affatto emerso che il ricorrente abbia partecipato nella fase antecedente all’incontro delle volont à funzionali al trasferimento della droga nel territorio nazionale, non potendo peraltro escludersi che lo stupefacente era già uscito dal porto di Livorno nei giorni in cui COGNOME si trovava in tale città.
Con il secondo motivo, sono stati dedotti il vizio di motivazione e la violazione degli art. 274, 275 e 292 cod. proc. pen., rispetto al giudizio con cui il Tribunale ha ritenuto la custodia cautelare in carcere l’unica misura idonea a salvaguardare il pericolo di condotte recidivanti, rilevandosi al riguardo che il presunto ruolo di collaboratore e supervisore del ricorrente, circoscritto a due sole occasioni, si è in ogni caso esaurito nel lontano aprile del 2022 e non ha avuto ulteriori prosiegui, per cui la misura di massimo rigore risulterebbe del tutto sproporzionata.
Il terzo motivo è dedicato al giudizio relativo sulla scelta della misura, eccependosi al riguardo l’inosservanza dell’art. 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per non avere il Tribunale considerato l’adeguatezza e l’idoneità del
domicilio indicato dalla difesa, non potendo in ogni caso il giudizio sulla necessità dell’applicazione di massimo rigore essere fondato su presunzioni astratte .
2.2. Il ricorso di COGNOME è affidato a tre motivi.
Con il primo, è stata eccepita la violazione degli art. 309 cod. proc. pen. e 24 Cost., in relazione alla mancata traduzione del ricorrente all’ udienza del giudizio di riesame del 19 novembre 2024, nonostante la richiesta di partecipazione di COGNOME funzionale alla sua intenzione di rilasciare dichiarazioni in udienza.
Con il secondo motivo, la difesa censura la valutazione indiziaria, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione degli art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., 73, comma 1 bis , e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, avendo il Tribunale valorizzato la chiamata in correità operata dal collaboratore di giustizia COGNOME senza tuttavia verificarne l’attendibilità e senza analizzarne i riscontri.
Con il terzo motivo, infine, oggetto di doglianza è il giudizio relativo sia alla sussistenza delle esigenze cautelari che alla scelta della misura, rilevandosi che nel caso di specie difetterebbero i parametri sia dell’attualità della pericolosità sociale che dell’adeguatezza della misura, essendosi al cospetto di fatti non vicini temporalmente, ascritti a un soggetto che, prima di essere attinto dalla misura, era già destinatario di un titolo definitivo, con scadenza temporale nel 2040.
2.2.1. Con memoria pervenuta il 18 aprile 2025, l’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia di COGNOME, nel replicare alla requisitoria scritta del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendone e sviluppandone gli argomenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono nel loro complesso infondati.
Iniziando per ragioni di priorità logica dal primo motivo del ricorso di COGNOME, se ne deve rimarcare la manifesta infondatezza, posto che nel fascicolo processuale, il cui esame è stato impos to dalla natura dell’eccezione sollevata, vi è la nota proveniente dall’Ufficio Matricola del Centro Penitenziario ‘Pasquale COGNOME‘ di Secondigliano , in cui si dà atto della volontà del detenuto NOME COGNOME di non voler presenziare all’udienza del 19 dicembre 2024, circostanza questa a fronte della quale le obiezioni difensive circa l’omessa partecipazione dell’indagato all’udienza sono inevitabilmente destinate a rimanere sullo sfondo.
Passando alle censure in punto di gravità indiziaria, tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre innanzitutto richiamare, per un inquadramento generale, la consolidata affermazione di questa Corte ( ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza
non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura è infatti sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare ‘un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato’ in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per que sta ragione che l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi ‘all’interno’ del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito es clusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requi siti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato.
2.1. Alla luce di tali premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale (e prima ancora dal G.I.P.) rispetto a ciascun ricorrente non presta il fianco a censure di irragionevolezza.
2.2. Ed invero, nel ripercorrere le risultanze investigative riferibili ai capi F (contestato sia a Ladini che a Urciuolo) e G (contestato solo a Urciuolo), il Tribunale
del riesame ha richiamato le risultanze investigative, costituite dalle attività di osservazione, pedinamento e controllo della P.G., dagli esiti delle intercettazioni, anche telematiche, dai sequestri di ingenti quantitativi di droga e dai verbali degli interrogatori del collaboratore di giustizia NOME COGNOME ; è stato così ricordato che le indagini sono partite da un controllo operato dalla Guardia di Finanza agli inizi di marzo del 2021 nei pressi del porto di Livorno, dove furono sorpresi sei cittadini albanesi intenti a compiere attività preparatorie all’estrazione di un carico di cocaina giunto via mare dal Sudamerica. Da qui è partita un’articolata indagine, che ha portato al disvelamento di una serie di operazioni finalizzate all’importazione in Italia di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti. In particolare, sono sta te accertate un’importazione in Italia di oltre 400 kg. netti di cocaina provenienti dall’Ecuador occultati all’interno di un carico di banane giunto a Livorno tra il 14 e il 17 marzo 2022, successivamente trasferito a Frattamaggiore il 30 marzo 2022 e poi sequestrato il 5 aprile 2022 (capo F) e un’altra importazione di circa 900 kg. di cocaina provenienti sempre dall’Ecuador occultati all’interno di un carico di banane giunto a Livorno il 13 aprile 2022, successivamente trasferito al Centro agroalimentare di Guidonia e qui sequestrato il 16 aprile 2022 (capo G). Ora, rispetto a tali vicende, il Tribunale del Riesame ha evidenziato che COGNOME e COGNOME sono intervenuti nelle vicende (COGNOME solo rispetto al capo F) partecipando alle operazioni di recupero, in virtù della loro alleanza o appartenenza alla cosca dei COGNOME e in funzione agevolatrice della medesima, stante l’interesse economico della ndrina a partecipare alla spartizione dei guadagni che ne sarebbero derivati. In tal senso sono state valorizzate, in maniera non illogica, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME : questi, dopo aver premesso di appartenere alla ndrina COGNOME e di rivestire il grado di ‘Vangelo’, ha riferito di aver partecipato nel 2022 a due operazioni di esfiltrazione di cocaina dal porto di Livorno, quelle di cui ai capi F e G, permettendo di individuare i finanziatori delle importazioni e tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività di recupero della droga, tra i quali, appunto, i ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME quest’ultimo appartenente alla cosca di Cinquefrondi alleata a quella dei COGNOME. A COGNOME, residente in provincia di Roma, a Vicovaro, COGNOME aveva portato un cittadino albanese, NOME COGNOME con cui il collaboratore aveva condiviso un periodo di detenzione e che era stato individuato da COGNOME per fornire un supporto logistico. COGNOME provvedeva a fornire a COGNOME un criptotelefonino Matrix per comunicare con COGNOME e con gli appartenenti alla cosca COGNOME, consegnandogli la somma di 30.000 euro come anticipo per il recupero della droga. Quanto a COGNOME, alias ‘Vortice’, soggetto di origini napoletane, COGNOME lo ha indicato quale persona inviata a curare gli interessi della ndrina COGNOME nelle due importazioni di cocaina del marzo 2022 (capo F) e dell’aprile 2022 (capo G).
Nel rimarcare l’attendibilità di COGNOME che ha iniziato a collaborare quando ancora non era stata elevata alcuna accusa a suo carico, rendendo dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie, il Tribunale del riesame ha sottolineato che le propalazioni del dichiarante, rivelatesi di per sé chiare e precise, hanno trovato adeguati riscontri, in primo luogo, nei servizi di osservazione e controllo della P.G., che hanno conformato la presenza degli indagati nei luoghi indicati dal collaboratore e l’utilizzo dei me zzi aventi le medesime caratteristiche descritte da COGNOME : in particolare la circostanza riferita dal collaboratore circa la presenza di COGNOME in compagnia di NOME COGNOME a bordo di una Smart bianca la sera del 16 marzo 2022, in cui veniva tentato il recupero della cocaina, ha trovato conferma nel servizio di appostamento della P.G. cristallizzato nell’annotazione del 17 marzo 2022, in cui si dà atto della presenza di quell’auto in loco e della discesa di due uomini, la cui mancata identificazione è risultata invero non dirimente.
A carico di COGNOME si sono inoltre delineate sia le dichiarazioni del coindagato NOME COGNOME sia talune conversazioni intercettate, nelle quali gli interlocutori si riferiscono o a ‘COGNOME‘, soprannome di COGNOME, o a ‘NOME‘, suo nome di battesimo, non potendo esserci confusione con l’unico coindagato avente lo stesso nome, ossia NOME COGNOME o, essendo quest’ultimo di origin i foggiane, mentre COGNOME è di origini napoletane e aveva una cadenza e una dizione del tutto diverse, come emerge chiaramente dal tenore delle intercettazioni effettuate.
In relazione poi al capo G, le dichiarazioni di COGNOME hanno trovato riscontro nei controlli di P.G. della mattina del 16 aprile 2022 (alle 4 e alle 12.30), che hanno attestato la presenza di Urciuolo in prossimità dei luoghi descritti dal collaboratore. Quanto invece a NOME COGNOME risulta significativo che egli, dopo aver incontrato NOME a Vicovaro, fornendogli il cripotelefonino e dandogli un rilevante acconto, abbia mandato il figlio NOME in occasione delle operazioni finalizzate al recupero della droga, mentre la riferita appartenenza del ricorrente alla ndrina di Cinquefrondi, alleata dei COGNOME, ha trovato conferma nella sentenza del G.U.P. di Reggio Calabria del 16 ottobre 2017, divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2022.
2.3. In definitiva, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, occorre evidenziare che la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto ai reati provvisoriamente ascritti ai ricorrenti, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive, che invero sollecitano sostanzialmente una lettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che non può tuttavia trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi in tal senso ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in
tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
2.4. Resta solo da precisare che, avuto riguardo all’accertato impegno di una pluralità di persone nelle importazioni di significative partite di cocaina di oltre 400 (capo F) e 900 (capo G) chili provenienti dal Sudamerica, è stato legittimamente ritenuto configurabile in entrambi i casi, almeno a livello di gravità indiziaria, il reato ex art. 73-80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 110 cod. pen., dovendosi comunque considerare che, ove pure il reato fosse ritenuto configurabile nella forma tentata, non vi sarebbero effetti favorevoli per gli indagati , stante la contestazione dell’aggravante a effetto speciale dell’ingente quantità, che eleva la pena detentiva massima del tentativo a 22 anni, 2 mesi e 20 giorni. Sotto tale profilo, risulta dunque carente l’interesse a ricorrere, dovendosi richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Rv. 284489 e Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018 dep. 2019, Rv. 275028), secondo cui, in tema di procedimento cautelare, sussiste l ‘ interesse concreto e attuale dell ‘ indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l ‘ impugnazione sia volta ad ottenere l ‘ esclusione di un ‘ aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso (qui non ravvisabile) in cui ciò incida sull ‘ ‘ an ‘ o sul ‘ quomodo ‘ della misura. Di qui l’infondatezza delle doglianze in punto di valutazione indiziaria.
3. Ugualmente immune da censure, per ciascun ricorrente, è infine il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, individuata per entrambi nella custodia in carcere. Ed invero, sia per COGNOME che per COGNOME, il Tribunale del Riesame (pag. 16 ss. dell’ordinanza impugnata) ha ragionevolmente valorizz ato l’oggettiva gravità de i fatti e l’accertata disponibilità degli indagati a partecipare con funzioni di primissimo piano a operazioni illecite di significativo valore, così dimostrando una più che spiccata capacità a delinquere, confermata anche dai rispettivi certificati penali dei ricorrenti, a ciascuno dei quali è stata contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Alla luce di tali rilievi, è stato ritenuto concreto e straordinariamente attuale il pericolo di recidiva, pur in presenza di condotte risalenti nel tempo, dovendosi tenere conto degli strutturati rapporti di complicità esistenti tra gli indagati, dell’appartenenza di alcuni di essi a cosche mafiose e della disponibilità di coloro che ne sono estranei a partecipare con continuità ai traffici illeciti, non essendo emerso, a fronte di ciò, alcun elemento rivelatore della volontà degli indagati di sganciarsi dai contesti
criminali di riferimento, per cui i giudici cautelari hanno concluso che il pericolo di condotte recidivanti non potesse essere salvaguardato con misure meno gravose, che risulterebbero pur sempre sottodimensionate rispetto alla serietà degli addebiti e inefficaci alla luce della occasionalità dei relativi controlli. A ciò è stato poi aggiunto che il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod. pen. rispetto ai reati di cui ai capi F e G comporta l’operatività del la presunzione sulla sussist enza delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura di massimo rigore di cui all’ art. 275 comma 3 cod. proc. pen., presunzione legittimamente ritenuta non superata nel caso di specie, in assenza di concreti elementi di segno contrario e in presenza della recidiva qualificata contestata a entrambi.
Dunque, anche rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari, si è al cospetto di un apparato argomentativo non illogico, a fronte del quale non vi è spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive , in quanto volte a veicolare differenti apprezzamenti di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti COGNOME e COGNOME al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 30.04.2025