Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27459 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27459 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 9233/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
NOME nato in Georgia il 18/01/1994 NOME nato in Georgia il 28/07/1975 avverso l’ordinanza emessa in data 04/02/2025 dal Tribunale di Roma, sezione per il riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che non Ł stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte depositate in data 14/04/2025 dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con le quali Ł stata declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; preso atto che il difensore di entrambi i ricorrenti, avv. NOME COGNOME non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma – in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento emesso in data 10/08/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli che aveva rigettato, anche nei confronti degli odierni ricorrenti, la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di ricettazione di vari beni provento di furti in abitazione – applicava l’invocata cautela in relazione al reato di cui sopra.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli indagati tramite il difensore di fiducia deducendo, con un unico atto di impugnazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale applicata.
Quanto al profilo della gravità indiziaria, rileva la difesa ricorrente che l’iter argomentativo sviluppato sul punto nell’ordinanza impugnata Ł illogico e contraddittorio:
-il rinvenimento di oggetti idonei allo scasso avrebbe dovuto condurre all’addebito di cui all’art. 707 cod. pen, ma non certo a quello di ricettazione;
nella casa ove Ł stata eseguita la perquisizione gli indagati avevano affittato esclusivamente i due posti letto di una delle due camere e non avevano l’uso dei locali comuni della casa, in particolare del salone e del ripostiglio all’interno dei quali sono stati trovati alcuni beni oggetto della contestata ricettazione, sicchŁ degli stessi costoro non avevano alcuna disponibilità e men che meno erano a conoscenza della loro provenienza delittuosa;
nella stanza in uso ai due indagati Ł stata rinvenuta una pochette marca Gucci che Cialone NOME riconosceva come propria, tuttavia tale bene Ł privo del numero di serie e non Ł elencato nella denuncia di furto, non Ł quindi certo che si tratti dell’accessorio sottratto alla COGNOME;
-il tentativo di fuga messo in atto da NOME COGNOME alla vista dei militari che, in borghese,accedevano alla stanza, ha rappresentato una normale reazione istintiva di colui che, vedendo entrare persone sconosciute e senza una chiara percezione di quanto stava accadendo (l’indagato non parla la lingua italiana), cercava di uscire precipitosamente per mettersi al riparo;
-le versioni rese dagli indagati in sede di convalida del fermo operato nei loro confronti sono state ritenute inverosimili, nonostante la loro piena convergenza e l’assenza di contraddizioni.
Rileva altresì la difesa ricorrente che il Tribunale del riesame ha valorizzato, in sede di valutazione della gravità indiziaria, anche la circostanza che l’autovettura in uso agli altri indagati COGNOME e COGNOME autori di un tentativo di furto in abitazione perpetrato il giorno 8 agosto 2024 e per il quale erano stati tratti in arresto, era stata noleggiata dal COGNOME COGNOME, tuttavia il contratto di noleggio e i tracciati GPS della vettura non stati messi a disposizione della difesa.
Quanto alle ravvisate esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha attribuito rilievo alla pendenza nei confronti di NOME del procedimento n. 16933/2023 RGNR instaurato presso la Procura di Roma, senza considerare la produzione difensiva che ne attestava l’avvenuta archiviazione; neppure Ł stata valutata la documentazione comprovante la lecita attività della moglie e la nascita recentissima di una figlia.
L’ordinanza impugnata Ł stata emessa a distanza di sei mesi dal fermo avvenuto nell’agosto 2024; da tale epoca ad oggi gli indagati – incensurati e neppure gravati da precedenti giudiziari (l’unico a carico di COGNOME Ł stato archiviato) – non hanno commesso alcun illecito, nØ sono stati oggetto di segnalazioni di polizia, ciò rende illogico l’assunto relativo alla sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati.
Il Tribunale del riesame ha poi omesso di prendere in considerazione l’ipotesi di una misura cautelare domiciliare per l’indagato COGNOME con riferimento al quale la difesa aveva prodotto il certificato di residenza del nucleo familiare nell’appartamento in locazione sito in Reggio Calabria, INDIRIZZO e la dichiarazione di ospitalità della proprietaria dell’immobile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il profilo di censura relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza si presenta all’evidenza infondato nel presente giudizio di legittimità.
1.1. Giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di chiarire che in tema di misure cautelari personali, allorchØ sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, al giudice di legittimità spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio demandato ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il provvedimento cautelare abbia dato adeguatamente conto della sussistenza del requisito di cui all’art. 273 cod. proc. pen. a carico dell’indagato (non fondato su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza), controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze disponibili (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce piø recenti ove si Ł affermato che ‘il controllo di logicità deve rimanere ‘all’interno’ del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate’ (ex multis Sez. 4 n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 255460; Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME
Rv. 276976; Sez. 4, n. 17651 del 28/03/2023, Simone, non mass.).
Ne consegue, in primo luogo, che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. Ł rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; in secondo luogo, che il controllo di legittimità non concerne nØ la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori.
1.2. Tanto premesso, le censure proposte, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono di fatto nella prospettazione di una diversa valutazione di alcune circostanze fattuali già esaminate dal collegio della cautela che ha coordinato tra loro plurimi elementi, gran parte dei quali trascurati dal giudice per le indagini preliminari, in una doverosa prospettiva di valutazione unitaria e senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, così giungendo ad un giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza richiesto dall’art. 273 cod. proc. pen. al quale Ł pervenuto anche disattendendo, altrettanto ragionevolmente, le deduzioni difensive.
Con tale trama argomentativa (pagine da 2 a 5 dell’ordinanza impugnata) la difesa ricorrente non si confronta limitandosi ad affermare che la pochette Gucci trovata nella stanza occupata da entrambi gli indagati non risultava indicata nella denuncia di furto ( peraltro non allegata ai ricorsi), senza considerare che il Tribunale ha posto in luce come tale oggetto era stato riconosciuto dalla legittima proprietaria, con conseguente restituzione in suo favore; che le versioni degli indagati rese in sede di interrogatorio, ritenute dal collegio intrinsecamente inverosimili con motivazioni non certo illogiche, sarebbero invece affidabili in quanto sovrapponibili tra loro (quando invece la mera convergenza delle dichiarazioni – i cui verbali non sono comunque compiegati ai ricorsi – non significa, di per sŁ sola, attendibilità); che il contratto di noleggio e i tracciati GPS della vettura utilizzata dai coindagati, arrestati nella flagranza di un tentativo di furto non sarebbero stati messi a disposizione della difesa (ma tale doglianza, peraltro non sollevata in sede di udienza celebrata per il giudizio di appello cautelare, Ł manifestamente infondata in quanto il Tribunale ha dato conto che di tali atti vi Ł preciso riferimento nel verbale di arresto); che, infine, gli indagati non avevano disponibilità dei vani comuni della abitazione ove erano stati trovati gli oggetti di provenienza furtiva, circostanza già ragionevolmente disattesa dal collegio della cautela.
Generica Ł la censura di vizio motivazionale relativamente alle ravvisate esigenze cautelari non confrontandosi con il provvedimento impugnato che contiene (pagine 5 e 6) un esaustivo e corretto apparato argomentativo in punto di attuale e concreto pericolo di recidiva a proposito del quale va ribadito che il requisito sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell’indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, COGNOME, Rv. 279122).
Ebbene, a prescindere dalla pendenza di un procedimento penale a carico dell’indagato COGNOME per il quale Ł intervenuto provvedimento di archiviazione, il collegio della cautela ha valorizzato, in primo luogo, le caratteristiche del fatto concreto e cioŁ la quantità, qualità ed il valore della merce ricettata che, senza incorrere in alcuna evidente illogicità, ha ritenutosignificativamente dimostrative di uno stabile inserimento degli odierni ricorrenti in circuiti professionalmente dediti a furti in appartamento e alla successiva collocazione sul mercato della refurtiva; in secondo luogo, ha
dato rilievo alla personalità degli indagati, come ricavabile dalla stessa condotta in contestazione (evocativa di una non occasionalità dell’illecito), dal fatto che entrambi erano privi di lecita occupazione e si erano spostati, uno dall’estero e l’altro dal sud Italia, per portarsi nella abitazione perquisita, base logistica di azioni predatorie e di deposito di beni rubati.
Il Tribunale ha pertanto operato una ragionevole valutazione di pericolosità sociale, desunta dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità degli indagati con riferimento alle loro condizioni di vita per come emergenti dal compendio disponibile, ciò in perfetta aderenza ai parametri indicati dall’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. in punto di pericolo di reiterazione.
Manifestamente infondata Ł la doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione l’ipotesi di una misura cautelare domiciliare per il ricorrente COGNOME
Il collegio della cautela (pagina 6 dell’ordinanza impugnata) ha ritenuto che le ravvisate esigenze cautelari potessero essere tutelate esclusivamente con la misura carceraria in quanto la custodia domiciliare, in astratto percorribile, non era in concreto praticabile atteso che la documentazione difensiva prodotta non attestava l’effettiva disponibilità da parte dell’indagato di un alloggio.
Trattasi di assunto del tutto corretto atteso che – ben diversamente da quanto sostiene la difesa ricorrente – il carteggio esibito al collegio della cautela comprendeva solo il certificato di stato di famiglia in Reggio Calabria ove COGNOME risulta iscritto con la moglie e due figli in tenera età e l’attestazione di redditi da lavoro della coniuge, senza alcuna dichiarazione di ospitalità e di disponibilità al mantenimento della coniuge, prodotta per la prima volta con il presente ricorso.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 08/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME