Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16917 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16917 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 04/07/2005
avverso l’ordinanza del 03/12/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette/serrt-ite le conclusioni del PG COGNOME NOME
Il Procuratore generale, NOME COGNOME chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza, emessa ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., dal Tribunale di Napoli con la quale il 3.12.2024 è stata respinta la richiesta di riesame dell’ordinanza del 12.11.2024 del Gip del Tribunale di Napoli applicativa della custodia cautelare in carcere per detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola cal. 9X21 con modifica del caricatore che poteva contenere così fino a 26 colpi.
2.1. Col primo motivo denuncia violazione dell’art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, in ragione del breve lasso temporale intercorso tra il ritrovamento dell’arma sulla ruota di un’auto in sosta e l’esplosione accidentale del colpo che aveva determinato il ferimento mortale dell’amico COGNOME COGNOME col quale stava giocando.
2.2. Col secondo motivo, deduce violazione dell’art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, in ragione del fatto che egli si era presentato spontaneamente alla polizia giudiziaria rendendo dichiarazioni sull’accaduto, è sempre stato incensurato ed ha una giovanissima età.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e come tale, va dichiarato inammissibile.
1.1. Premesso che per adempiere compiutamente l’obbligo della motivazione, il giudice di merito non è tenuto a prendere specificamente in considerazione e ad esaminare espressamente tutte le risultanze probatorie e le considerazioni svolte dalla difesa, essendo, invece, sufficiente che egli valuti le risultanze e le considerazioni predette nel loro insieme ed esponga, in modo esauriente e logico, le ragioni del suo convincimento, per tal modo dovendo ritenersi disattese per implicito quelle prove e quelle deduzioni difensive che, pur non essendo state espressamente valutate, siano incompatibili con la soluzione adottata (Sez. 6, n. 9687 del 16/12/1987, dep. 1988, COGNOME, Rv. 179331).
Il provvedimento impugnato argomenta in ordine ai gravi indizi di colpevolezza (per i reati di detenzione e porto di arma da fuoco con matricola abrasa e di ricettazione della stessa, perché di provenienza delittuosa) in modo ineccepibile e coerente con le risultanze investigative, anche sulla base delle dichiarazipni di
COGNOME che ha ammesso di aver maneggiato l’arma in luogo pubblico al momento dell’esplosione del colpo che ha attinto la vittima.
Secondo lo stesso ricorrente, infatti, l’arma da fuoco con il caricatore, modificato in modo da aumentarne la capienza fino a 26 cartucce, erano stati da lui rinvenuti sulla ruota di un’auto parcheggiata, poco prima del ferimento mortale dell’amico, avvenuto subito dopo aver impugnato la pistola. Era subito partito accidentalmente un colpo, che aveva cagionato la morte di Correra Arcangelo.
Il Tribunale ha adeguatamente argomentato la ritenuta consapevolezza dell’illecita provenienza dell’arma detenuta ed impugnata in luogo pubblico illegalmente, sulla base dell’inverosimiglianza del dichiarato ritrovamento casuale della stessa, anche perché, dopo il ferimento accidentale, il COGNOME non si era nemmeno sbarazzato della pistola, mentre l’aveva riposta in un luogo preciso, pregando poi lo zio di recuperarla.
Con tale giudizio di inverosimiglianza il ricorrente non si è nemmeno confrontato. Per la sostanziale coincidenza con quanto dichiarato dallo stesso COGNOME, la motivazione dell’ordinanza impugnata non risulta né apparente, né manifestamente illogica o contraddittoria.
Per contro, deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo dell motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudic del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti
t
sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatori del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965):
1.2. E’ manifestamente immune dai vizi denunciati anche la parte della motivazione inerente il ritenuto pericolo di reiterazione delittuosa e di
inquinamento delle prove, stante l’evidente pericolo che il Caiafa possa continuare a mantenere contatti con l’ambiente malavitoso nel quale è stato consumato il
grave fatto delittuoso e la specificità evidenziata della modifica del caricatore della pistola che può ospitare così un numero elevato di cartucce, fatto indicato dai
giudici come univocamente riconducibilE”alla volontà di utilizzare l’arma in contesti di criminalità organizzata per il compimento di azioni ad essa riconducibili, sicché
è logica la considerazione svolta dai giudici sulla non credibilità dell’indagato sul fatto che la stessa arma fosse stata abbandonata in un luogo ben visibile dal
precedente possessore sopra una ruota di un’auto in sosta, dove poi sarebbe stata casualmente rinvenuta da Caiafa.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Essendo il ricorrente in stato di detenzione in carcere, la cancelleria deve essere incaricata di svolgere gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13/03/2025.