Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17460 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17460 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a OSTUNI il 23/11/1971
avverso l’ordinanza del 28/01/2025 del TRIB. LIBERTA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore, avvocato NOME COGNOME del foro di BRINDISI, che ha insistito nei motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 gennaio 2025 (depositata il 7 febbraio 2025) il Tribunale del riesame di Lecca ha rigettato l’istanza di riesame formulata da NOME COGNOME confermando l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brindisi che, dopo averne convalidato l’arresto, ha applicato al Greco la custodia cautelare in carcere per violazioni dell’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. In ipotesi accusatoria di questi reati, accertati ad Ostuni il 10 gennaio 2025, COGNOME si sarebbe reso responsabile per aver detenuto, a fine di cessione a terzi, gr. 82,1 di sostanza contenente cocaina (insieme a gr. 79 di sostanza da taglio) e gr. 213,07 di hashish suddivisi in due panetti.
COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza, per mezzo del proprio difensore deducendo, con un unico motivo, violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e vizi di motivazione quanto alla gravità del quadro indiziario.
Il difensore rileva che la sostanza stupefacente della cui detenzione NOME è stato accusato non era occultata sulla terrazza pertinente all’abitazione dell’indagato, bensì su una terrazza confinante. Sostiene che le argomentazioni sviluppate per attribuire la disponibilità dello stupefacente a NOME piuttosto che ai proprietari o agli utilizzatori degli appartamenti che hanno accesso a questa terrazza sono manifestamente illogiche.
Osserva in particolare:
che il Tribunale ha illogicamente valorizzato quale elemento indiziario la presenza nell’abitazione di Greco di diciotto rotoli di nastro adesivo ritenendola ingiustificata atteso che l’indagato lavora in una pescheria e non fa l’elettricista ma non ha considerato che i rotoli rinvenuti non sono rotoli di nastro isolante, ma di nastro da imballaggio, utilizzabile per funzioni diverse, e non ha tenuto conto che il nastro col quale era confezionata la sostanza era simile, ma non identico, a quelli rinvenuti nell’abitazione;
che, insieme alla cocaina, era occultata sostanza da taglio, ma nell’abitazione di Greco è stata rinvenuta una bilancia che non rileva pesi inferiori al grammo e, di conseguenza, non sarebbe stata idonea al confezionamento di dosi di stupefacente; un dato che è stato considerato irrilevante – con argomentazione manifestamente illogica – sol perché le confezioni di sostanza rinvenute avevano un peso ben superiore al grammo;
che i proprietari degli immobili aventi accesso alla terrazza nella quale era occultata la sostanza sono stati valutati attendibili quando hanno sostenuto di
non averla utilizzata ancorché avessero chiaro interesse a rendere dichiarazioni in tal senso;
che è stata considerata rilevante in senso accusatorio la constatazione che uno degli immobili dai quali si accede alla terrazza è adibito a Bed & Breakfast (dunque non è abitato stabilmente); ma si è ignorato che un turista potrebbe aver trascorso più giorni nella struttura (e potrebbe dunque aver occultato lo stupefacente sul terrazzo) e, comunque, «le strutture ricettive non hanno solo ospiti, ma anche proprietari e personale»;
che è stata valorizzata in chiave indiziaria la presenza nell’abitazione di Greco di un impianto di videosorveglianza grazie al quale l’indagato poteva individuare le persone in arrivo, ma si è trascurato che l’impianto rispondeva ad esigenze di sicurezza e non necessariamente era funzionale al compimento di attività illecite (come il Tribunale sembra ipotizzare).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
Com’è noto, per la peculiare natura del giudizio di legittimità, quando siano dedotti vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reit necessari all’applicazione di misure cautelari, se risulta che il giudice di merito ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, alla Corte suprema spetta solo il compito di controllare che tale motivazione sia congruente rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 25546001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 23701201). Di conseguenza, restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità le censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o s risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 25217801).
Fatte queste premesse è opportuno riferire brevemente quanto emerge, in punto di fatto, dall’ordinanza impugnata e da quella del G.i.p. (che il Tribunale del riesame richiama).
Dalla lettura di questi provvedimenti risulta che la sostanza stupefacente della cui detenzione NOME COGNOME è accusato era occultata in un incavo creato
sotto una fila di mattoni di tufo, collocati sotto a un muretto di delimitazione d un terrazzo che costituisce il lastrico solare di un edificio. La cocaina e l sostanza da taglio erano custoditi, all’interno di un contenitore portavivande, in buste sottovuoto di cellophane trasparente circondate da un nastro di carta gommata sul quale vi erano delle annotazioni a penna (rispettivamente: «70 ultima», «taglio 40», «20 taglio»); l’hashish era appoggiato sopra al portavivande e si trattava di due panetti avvolti in pellicola di cellophane trasparente. Il nascondiglio si trovava in un terrazzo confinante con quello di proprietà di Greco, a quattro metri circa dal muro divisorio, che poteva essere facilmente scavalcato grazie a una cassetta di plastica, a una pedana e a una trave di legno collocate in corrispondenza del muro stesso.
I giudici di merito riferiscono che al terrazzo adiacente a quello di Greco hanno accesso i proprietari di due immobili: uno è abitato da una anziana coppia (composta da NOME COGNOME e da sua moglie) e COGNOME, sentito a sommarie informazioni testimoniali, ha dichiarato che lui e la moglie non vi si recano da anni in ragione dell’età avanzata e del numero considerevole di scalini; l’altro è adibito a Bed & Breakfast. Al momento del fatto (10 gennaio 2025) la struttura ricettiva era chiusa da mesi e soltanto nel fine settimana precedente era stata occupata da una coppia di amici del proprietario.
I giudici di merito hanno sottolineato: che NOME deteneva in casa vari rotoli di nastro adesivo e sei rotoli di carta gommata dello stesso tipo di quella che avvolgeva le buste contenenti la cocaina e la sostanza da taglio; che in casa vi erano buste sottovuoto dello stesso tipo di quelle utilizzate per custodire la cocaina e il materiale da taglio; che furono rinvenute anche buste di cellophane con ritagli di forma circolare; che nell’abitazione (ove Greco era ristretto agl arresti domiciliari) era installato un sistema di videosorveglianza «in grado, grazie al numero e alla distribuzione delle telecamere all’esterno e all’interno della casa, di far prontamente notare all’indagato eventuali controlli di polizia»; che Greco aveva disponibilità, oltre che di un IPhone, di un microcellulare facile da occultare. Hanno evidenziato, inoltre, che il passaggio dalla terrazza di proprietà di Greco a quella nella quale era occultato lo stupefacente era stato facilitato (collocando allo scopo, in corrispondenza del muro divisorio, una cassetta di plastica, una pedana e un’asse di legno) e ciò non avrebbe avuto ragion d’essere se tale passaggio non fosse avvenuto con frequenza.
Il ricorrente non si confronta con questi passaggi argomentativi se non per rilevare che le buste sottovuoto e la carta gommata sono materiali di uso comune, che il sistema di videosorveglianza aveva funzioni di sicurezza e che nessun accertamento è stato svolto sulle immagini registrate dalle telecamere né sui tabulati del microtelefono. Le censure sviluppate, dunque, pur formalmente
investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.
A ciò deve aggiungersi che nessun profilo di manifesta illogicità può essere ravvisato nell’aver attribuito valore indiziario alla disponibilità da parte di Gre di buste e di nastro gommato dello stesso tipo di quello utilizzato per confezionare la cocaina e la sostanza da taglio. Ed invero, poiché, quella sostanza era nascosta in una terrazza alla quale l’indagato aveva accesso, la circostanza che si tratti dì materiale di uso comune non elide la valenza indiziaria del dato. Non è illogico, inoltre, aver valutato attendibili le dichiarazio testimoniali di un anziano che ha sostenuto di non frequentare da anni la terrazza ove lo stupefacente era occultato per la presenza di una rampa di scale. Neppure è illogico aver valutato come ulteriore elemento indiziante la circostanza che alla terrazza avesse accesso il proprietario di una struttura ricettiva (un B&B) da mesi inattiva, nella quale avevano pernottato recentemente, ma solo per un fine settimana, due amici del proprietario. Non è illogico, infatti, aver ritenuto come ha fatto il Tribunale – che la quantità dello stupefacente occultato nella terrazza imponesse facilità di accesso al nascondiglio anche per un periodo di tempo non breve e in momenti diversi.
Secondo il Tribunale, la constatazione che Greco non avesse in casa una bilancia di precisione capace di rilevare pesi inferiori a un grammo non incide sul quadro indiziario e anche per questa parte la motivazione non è manifestamente illogica. Nessuna massima di esperienza o legge scientifica, infatti, consente di ritenere che dosi destinate allo spaccio, confezionate facendo uso di sostanza da taglio, debbano necessariamente comportare l’uso di quantità di sostanze inferiori al grammo.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comm
1
-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso 11 16 aprile 2025
Il Consigliere e -n .ore
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Il Presidente