Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28436 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28436 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 10/12/1963
avverso l’ordinanza del 23/12/2024 del TRIBUNALE di PALERMO, in funzione di giudice del riesame cautelare;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni della Procura generale, in persona dei Sostituto procuratore generale NOME COGNOME nel senso dell’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha parzialmente rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza con la quale, il 20 novembre 2024, è stata applicata (anche) a carico di NOME COGNOME la custodia cautelare in carcere per plurime fattispecie in materia di stupefacenti ex art. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispettivamente capi 16-17 e capo 15 (con accoglimento della richiesta in merito ai fatti di cui al capo 14 per la ritenuta insussistenza della relativa gravità indiziaria).
Avverso l’ordinanza e nell’interesse dell’indagato è stato proposto ricorso fondato su due motivi con i quali si deducono violazioni di legge (artt. 73 e 74 cit. e art. 273 cod. proc. pen.) e vizi cumulativi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Si deduce l’assenza di un percorso argomentativo che dia esaustivamente conto del compendio sotteso alla ritenuta gravità indiziaria circa il sodalizio di cui al capo 15, partecipato dall’odierno ricorrente, da NOME COGNOME e da NOME COGNOME quest’ultimo addetto al rifornimento dello stupefacente per il gruppo mediante l’acquisto da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
I giudici di merito avrebbero evidenziato gli elementi emergenti dagli atti d’indagine, tra cui gli esiti delle conversazioni e comunicazioni captate (per la maggior parte non coinvolgenti personalmente l’indagato), ma senza offrire il riscontro di una collaborazione costante o comunque continuativa del prevenuto con i presunti partecipi del sodalizio per la gestione dei traffici illeciti. In t difensiva, al di là delle (presunte) condotte illecite di cui ai capi 16 e 17 non sarebbero emersi altri episodi significativi quanto al coinvolgimento del ricorrente nella consorteria. Dal provvedimento impugnato non emergerebbero l’acquisizione e la corretta valutazione del compendio indiziario ma risulterebbe, perlopiù, un elenco di contatti intrattenuti da NOME COGNOME con altri indagati, non sodali, oltre che circoscritti contatti con lo stesso COGNOME, intensificati solo in concomitanza delle cessioni contestate ai capi 16 e 17. Sarebbe omessa la motivazione in merito alla struttura organizzativa del sodalizio e l’iter logicogiuridico sotteso alla decisione non evidenzierebbe l’inizio dell’attività illecita in quanto, in tesi accusatoria, nel mese di aprile 2022 (dies a quo contestato in rubrica) solo il presunto sodale NOME COGNOME avrebbe intrattenuto i contatti illeciti con i fornitori e in ragione di un debito nei loro confronti. Ne
conseguirebbe che la partecipazione dell’indagato sarebbe stata argomentata solo in ragione dei reati fine, stante l’inesistenza di una struttura associativa.
2.2. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza in capo all’indagato in ordine ai reati fine (capi 16 e 17), nonostante la contestazione di una pluralità di condotte l’ordinanza impugnata si sarebbe limitata a fare riferimento a un’unica cessione effettivamente coinvolgente l’indagato, quella in favore di NOME COGNOME del 7 ottobre 2022. Il compendio indiziario si sarebbe fondato su intercettazioni che non avrebbero condotto all’esecuzione di sequestri a carico del ricorrente e con riferimento alle quali i giudici di merito non avrebbero indicato le ragioni della loro significatività in termini probatori, stante anche il contenuto chiaro e non criptico. Infine, non sarebbero state evidenziate tipologia e modalità di estrinsecazione dei rapporti tra l’indagato e gli altri soggetti e sarebbe stata illogicamente valorizzata la medesinnezza del modus operandi, facente perno sull’utilizzo del magazzino di INDIRIZZO
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, complessivamente considerato è infondato.
Occorre premettere che in tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio del provvedimento emesso dal Tribunale in funzione di giudice del riesame o dell’appello cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai lim che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
In tali termini, ex plurimis, Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, al pari dell’appello cautelare di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del
Tribunale, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.
Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 15086 dell’11/03/2025, COGNOME; si veda altresì Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01). Sicché, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. (al pari delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice) è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. Sicché, sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimís: Sez. 4, n. 15086 dell’11/03/2025, COGNOME, cit.; Sez. 2, n. 27866/2019, COGNOME, cit.).
L’ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 15086 dell’11/03/2025, COGNOME, cit.; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148 – 01).
2.1. In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 15086 dell’11/03/2025, COGNOME, cit.; Sez. 4, n. 23740 del 18/04/2020, COGNOME, cit.).
2.2. A quanto innanzi occorre aggiungere, per il rilievo che assume nella fattispecie, che in materia di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e
la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 15086 dell’11/03/2025, COGNOME, cit.; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito (anche, come nella specie, in sede cautelare) è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 4, n. 15086 dell’11/03/2025, COGNOME, cit.; Sez. 4, n. 23740 del 18/04/2020, COGNOME, cit.; Sez. n, 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272558 – 01).
3. Orbene, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, l’ordinanza impugnata, letta in uno con l’ordinanza genetica che esplicitamente fa propria (in ragione dello stretto collegamento e della complementarietà delle stesse) risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti a unità attesa la loro concordanza e, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in merito alle fattispecie allo stesso ascritte.
Deve difatti ribadirsi il principio per cui, in tema di misure cautelari, i provvedimento restrittivo della libertà personale e l’ordinanza che decide sul riesame sono strettamente collegati e complementari. Ne consegue che la motivazione dell’ordinanza emessa in sede di riesame integra e completa l’eventuale carenza di quella genetica e allo stesso modo la motivazione insufficiente del giudice del riesame ben può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 29076 del 16/06/2022, Coco; Sez. 5, n. 16587 del 24/03/2010, COGNOME, Rv. 246875 – 01, la quale, peraltro ne fa conseguire che laddove si faccia questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni presenti nel provvedimento cautelare concernenti gli indizi e le esigenze cautelari, legittimamente il Tribunale integra e sana la motivazione insufficiente del provvedimento impugnato).
3.1. Nella specie, la reciproca integrazione tra le due ordinanze evidenzia il contesto nel quale è stata collocata la condotta dell’indagato. Esso è in particolare emerso dalla valutazione di una mole rilevante di elementi risultanti dalle captate conversazioni, alla quale il ricorrente inammissibilmente vorrebbe sostituire la propria, in uno con gli esiti di plurime attività di polizia giudizia eseguite a riscontro degli esiti delle indagini tecniche e di mirate perquisizioni culminate nel sequestro di stupefacente e in arresti di correi. È stata in
particolare ritenuta sussistente, in termini di gravità indiziaria, un’intensa attività di spaccio eseguita anche dall’indagato in attuazione degli scopi del sodalizio di appartenenza.
3.2. Con riferimento specifico alle singole condotte ascritte nei capi d’incolpazione, l’ordinanza genetica (pag. 74 e ss.), all’esito della valutazione degli elementi di cui alle intercettazioni, descrive i rapporti di fornitura dell stupefacente da parte di terzi in favore di NOME COGNOME e le successive cessioni di cui ai capi 16 e 17, quali reati fine del sodalizio. Trattasi di cessioni caratterizzate dal medesimo modus operandi e ritenute commesse, in concorso, da NOME COGNOME (fino al suo arresto del 24 settembre 2022), dal ricorrente e dal di lui fratello NOME COGNOME fino al 17 ottobre 2022. Alla detta data, all’esito di servizi di osservazione, pedinannento e controllo, eseguiti a riscontro degli elementi emergenti dalle intercettazioni, è stato perquisito il magazzino di INDIRIZZO (denominato dai correi: «ufficio»), nella materiale disponibilità dei fratelli COGNOME e ritenuto base logistica del sodalizio in quanto utilizzato quale deposito dello stupefacente. Ivi sono state sequestrate una pagina di calendario, riportante decine di nominativi con molteplici cifre ritenute riconducibili a somme di denaro, oltre che 1.500,00 euro in contanti (suddivisi in due mazzette).
Quanto al diretto coinvolgimento dell’indagato nell’attuazione del collaudato sistema di cessioni, costituito da previ contatti telefonici da parte degli acquirenti e successiva dazione dello stupefacente, è stata ritenuta rilevante, tra le tante, la conversazione del 2 settembre 2022, nel corso della quale l’interlocutore, che successivamente si recherà a prelevare lo stupefacente, chiede a NOME COGNOME se fosse stato già avvisato dal di lui fratello (l’attuale ricorrente). Al contatto e agli accordi telefonici segue l’incontro con il cessionario (NOME COGNOME) all’interno dell’«ufficio», ritenuto dal giudice di merito ulteriormente riscontrato dal rinvenimento, immediatamente dopo, di una dose di cocaina nella disponibilità dell’acquirente. Nella valutazione del giudice di merito, segue poi la conversazione nel corso della quale i correi si relazionano in merito a quanto accaduto. L’ordinanza genetica evidenzia altresì la prosecuzione dell’attività da parte dei fratelli COGNOME anche dopo l’arresto di NOME COGNOME, operato a riscontro degli esiti delle intercettazioni. Con dovizia di particolari, si descrive l frenesia con la quale l’indagato e il fratello comunicano agli acquirenti di non contattare più telefonicamente Torino, fornendo loro una nuova utenza (anch’essa riservata). L’ordinanza contestualizza altresì i contatti telefonici intrattenuti dall’indagato ai fini della fornitura di stupefacente in favore d NOME COGNOME e si sofferma nella valutazione degli esiti delle intercettazioni relative alla cessione da parte del prevenuto in favore di NOME COGNOME del 7
ottobre 2022. Trattasi di condotta osservata dagli agenti operanti quanto a dazione di denaro e a stupefacente ceduto, rinvenuto nella disponibilità dell’acquirente. Sono altresì indicate (a pag. 89) le ulteriori innumerevoli conversazioni i cui elementi sono stati valutati in termini di gravità indiziaria delle diverse dazioni, accomunate dal medesimo modus operandi. Il giudice di merito si sofferma inoltre sugli accordi presi dall’attuale ricorrente con l’acquirente finalizzati alla cessione del 15 ottobre 2022, ritenuta riscontrata anche dagli esiti del servizio di polizia giudiziaria che ha reso possibile osservare l’arrivo del correo NOME COGNOME e la successiva cessione. Il G.i.p. evidenzia altresì che si è trattato di attività di spaccio consumata in concorso dai tre più volte citati correi oltre che da NOME COGNOME (figlio di NOME COGNOME) fino al suo arresto operato il 7 giugno 2022, in quanto colto in possesso di cocaina, di circa 500 g di hashish, di bilancini di precisine e di materiale per il confezionamento delle dosi.
Con particolare riferimento alla struttura del sodalizio, il GRAGIONE_SOCIALEp. (a pag. 93 e s.) valorizza plurimi elementi ritenuti gravemente indiziari, oltre alle circostanze di cui innanzi, relative al collaudato modus operandi e alle numerosissime cessioni avvenute con alternanza dei ruoli nel prendere gli ordini, nel concordare gli appuntamenti con gli acquirenti e nell’effettuare le consegne. In particolare, il riferimento è alla pluralità di basi operative, quella oggetto di perquisizione in sede di arresto di NOME COGNOME e il magazzino di INDIRIZZO (denominato dai correi: «ufficio»), nonché all’utilizzo della prima persona plurale («noi») da parte di Torino nell’interloquire con i fornitori di stupefacente, evidenziando loro la fedeltà commerciale del gruppo nonostante l’arresto di NOME COGNOME (emergente dall’intercettazione del 4 luglio 2022 – «stai tranquillo … non ti preoccupare noi siamo con voi» -). Parimenti dicasi quanto alla riorganizzazione del gruppo all’esito dell’arresto di Torino circa il ritiro del stupefacente dai fornitori, operato direttamente dai fratelli COGNOME e in merito alla già descritta attività volta a comunicare agli acquirenti la nuova utenza riservata.
3.3. Nel far proprie le argomentazioni fondanti l’ordinanza cautelare genetica, il Tribunale, in considerazione delle doglianze difensive, valorizza ulteriormente lo scambio dei ruoli tra correi, tanto in ordine alle cessioni in favore dei loro acquirenti quanto in merito all’approvvigionamento da terzi. In merito a tale ultimo aspetto, il riferimento è alla conversazione del 9 luglio 2022, nel corso della quale Torino informa il fornitore che al suo posto si sarebbe recato l’attuale ricorrente per il ritiro dello stupefacente, oltre che alle conversazioni dei successivi 26 agosto e il 17 settembre, nel corso delle quali lo stesso Torino informa i cedenti che il ritiro sarebbe stato effettuato da uno dei due fratelli
Salannone. A quanto innanzi si aggiungono l’utilizzo della base logistica considerata dai sodali alla stregua di un «ufficio» e della prima persona plurale
nell’interlocuzione con i fornitori. Infine è ritenuta rilevante la più volte descritt capacità del gruppo, a cui il Tribunale ritiene appartenere anche NOME
COGNOME, di gestire i rilevanti approvvigionamenti e le plurime dazioni e di riorganizzarsi dopo l’arresto di NOME COGNOME avvenuto all’esito del ritiro dello
stupefacente dai fornitori, perché colto in possesso di 330 g di cocaina e di 16 kg di hashish suddivisi in panetti da 100 g (questi ultimi custoditi presso la propria
abitazione).
4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rinnessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma
1-ter, disp. att. cod.
proc. pen. – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito
dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 20 giugno 2025
Il Prsit1énte