Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27007 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27007 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BRONTE il 02/05/1992
avverso l’ordinanza del 24/03/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CATANIA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME la quale, nel riportarsi alla memoria scritta già depositata, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udita l’Avv. NOME COGNOME del foro di Roma per delega dell’Avv. NOME COGNOME del foro di Catania per COGNOME NOME, la quale ha insistito nei motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza, con la quale il GIP aveva applicato a COGNOME la misura cautelare più afflittiva, ritenendolo gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione finalizza ta allo spaccio di stupefacenti -capeggiata dal padre COGNOME NOME (condannato in via definitiva per associazione a delinquere di tipo mafioso) -oltre che di più reati fine ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 , avendo agito allo scopo di agevolare una articolazione del clan COGNOME operante in Adrano (clan LO COGNOME).
Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, confermato un grave quadro indiziario in ordine alla esistenza del sodalizio capeggiato dal COGNOME, ricavandolo da un compendio probatorio costituito da intercettazioni, sia telefoniche che ambientali, oltre ad altri atti di PG (accertamenti identificativi degli interlocutori, appostamenti, sequestri e altro); e ha ricavato, da altre intercettazioni, riportate per stralcio nell’ordinanza, anche il coinvolgimento dell’indagato. Costui avrebbe offerto un contributo determinante agendo quale longa manus del padre, coordinando l’attività dei singoli spacciatori, tenendo contatti con costoro, incontrandosi con gli adraniti per le forniture e risolvendo questioni legate al traffico illecito, come nel caso dell’arresto di COGNOME e del conseguente sequestro della sostanza. L’indagato, inoltre, avrebbe posto in essere singole condotte di cessione di droga e compiuto atti intimidatori nei confronti dei pushers , facendo valere il proprio prestigio criminale, come nel caso di COGNOME NOME e d ell’episodio del tamponamento dell’auto di COGNOME NOME. Il Tribunale, infine, ha richiamato a conferma di tale quadro indiziario anche le dichiarazioni, successive all’arresto, rese dal citato COGNOME il quale aveva ammesso di aver trasportato la droga rinvenuta in suo possesso su ordine di COGNOME NOMECOGNOME il dichiarante avendo altresì affermato di temere per la propria incolumità per la perdita economica arrecata al gruppo a se guito dell’intervenuto sequestro.
Quanto, poi, al quadro cautelare, quel giudice, richiamata la doppia presunzione di sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa e di adeguatezza della sola misura infra muraria, ha valorizzato la gravità del fatto, anche in relazione ai rapporti di cointeressenza con il padre, imputato per associazione per delinquere di tipo mafioso e già condannato in via definitiva per tale titolo di reato, avendo l’indagato avuto stabili contatti con il clan COGNOME e disponibilità di armi. Ha, allo stesso fine, valorizzato la p ersonalità dell’indagato, gravato da una condanna per porto d’armi e colpito dalla misura di prevenzione della sorveglianza, con carichi pendenti per lesioni, minaccia e stalking , valutando come recessivo lo svolgimento di attività lavorativa, peraltro svolta anche in pendenza delle indagini.
2. La difesa ha proposto ricorso, formulando tre motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione della legge processuale e vizio della motivazione quanto alla valutazione degli elementi indiziari, rilevando che, dalle conversazioni, ritenute neppure cospicue e concentrate in un arco temporale ristretto (dicembre 2021), non emergerebbero l’accordo e la consapevolezza di tutti gli indagati di far parte di un sodalizio, non essendo a tal
fine sufficiente la vicinanza al vertice associativo. Inoltre, ha ritenuto privo di valore indiziario il riferito del COGNOME, intervenuto successivamente al suo arresto e neppure raccolto in apposito verbale, come tale inutilizzabile. Le circostanze esposte nel provvedimento impugnato non consentirebbero, secondo la difesa, di valutare come esistente una associazione stabile e la sussistenza della relativa affectio societatis .
Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge processuale quanto alle dichiarazioni rese dal citato COGNOME: esse non sarebbero state verbalizzate, ma solo riportate genericamente in una relazione di servizio che non può sostituire le spontanee dichiarazioni ai sensi dell’ art. 350, comma 7, cod. proc. pen., difettando anche l’elemento della spontaneità.
Con il terzo motivo, infine, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando che l’ostatività dei precedenti sarebbe stata solo apoditticamente ritenuta, laddove i carichi pendenti violerebbero la presunzione di non colpevolezza, avendo il Tribunale omesso di svolgere una dettagliata analisi sul pericolo di reiterazione, non fornendo una adeguata motivazione circa la possibilità di tutelare le esigenze con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche elettronicamente presidiata.
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va rigettato.
Deve preliminarmente ribadirsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).
Nella specie, oltre a rilevarsi l’assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito nell’ordinanza impugnata, va rilevato che la difesa si è limitata a opporre una carenza di elementi a conferma della intraneità dell’indagato al sodalizio criminoso, assumendo la inidoneità degli elementi analiticamente esposti nell’ordinanza censurata, anche attraverso la trascrizione di stralci dei dialoghi a contenuto accusatorio.
Quanto, poi, alle dichiarazioni acquisite successivamente all’esito dell’arresto del COGNOME, a prescindere dalla loro utilizzabilità, in relazione alle modalità acquisitive, la difesa ha del tutto omesso di considerare che tale elemento è stato richiamato dal Tribunale solo dopo aver esposto gli elementi gravemente indiziari, in termini di mera corroborazione di essi. Tanto avrebbe reso ancor più necessario che il ricorso si fosse attenuto ai principi consolidati, in base ai quali, colui che eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio deve dedurne la decisività e operare la cd. “prova di resistenza”, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato, pena la inammissibilità per aspecificità del ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287024 -02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME Rv. 279829 -01; Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2024, COGNOME, Rv. 285533 -01).
Infine, con riferimento alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, la motivazione è congrua, non manifestamente illogica e neppure contraddittoria e rispetto a essa la difesa ha omesso di considerare l’esistenza di una presunzione iuris tantum , non avendo neppure allegato l ‘omessa considerazione, da parte del giudice del riesame, di elementi idonei a superarla.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve disporsi la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter , disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 09 luglio 2025.
La Consigliera est.
Il Presidente
NOME COGNOME
Salvatore COGNOME