Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25559 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25559 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/06/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 872/2025
NOME COGNOME
CC Ð 10/06/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 12986/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato ad Agira il 16 giugno 1966;
avverso lÕordinanza del 6 marzo 2025 del Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Il Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo A dell’incolpazione provvisoria), estorsione pluriaggravata (capi B, C, D e
F), furto (capo E), danneggiamento seguito da incendio (capo M) e violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (capo N), applicava a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere.
La prospettazione accusatoria veniva confermata dal Tribunale distrettuale di Caltanissetta che, rigettando lÕistanza di riesame, si limitava solo ad escludere la sussistenza dellÕaggravante di cui allÕart. 416.1 cod. pen. in relazione al capo E).
Propone ricorso per cassazione lÕindagato articolando due motivi di censura.
3.1. Il primo deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione quanto al profilo della ritenuta gravitˆ indiziaria in relazione ai capi A), B) e C) dellÕincolpazione provvisoria, nella parte in cui lÕordinanza impugnata, peraltro contestando al solo COGNOME un delitto a concorso necessario, si sarebbe limitata a fondare le sue valutazioni su singole conversazioni intercettate (di per sŽ inidonee in ragione di possibili errori di interpretazione) e su argomenti logici privi di forza inferenziale. In particolare, secondo la difesa, da un canto, le conversazioni andrebbero lette in senso diametralmente opposto rispetto a quello inteso dal Tribunale (lo COGNOME è stato intercettato per oltre cinque anni e non sarebbe stato in grado di estorcere denaro ad alcuno o di perpetrare furti con la modalitˆ del cavallo di ritorno, non si sarebbe mai interessato allo spaccio di stupefacenti, nŽ sarebbe mai stata rinvenuta un’arma), dallÕaltro, le ipotizzate estorsioni altro non sarebbero che di scarso valore (di materiale non utilizzato dalle ditte, che andrebbe smaltito secondo le regole Ð onerose – della normativa ambientale e che rappresenterebbero un veicolo pubblicitario a costo zero per le ditte stesse).
3.2. Il secondo motivo, anche questo formulato in termini di violazione di legge e connesso vizio di motivazione, attiene alla ritenuta gravitˆ indiziaria in relazione al capo E). Sostiene la difesa che il fatto oggetto dellÕimputazione dovrebbe essere valutato alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso indagato, dal di lui COGNOME NOME COGNOMEsentiti in separato interrogatorio) e dal COGNOME e che la prospettazione accusatoria si fonderebbe sullÕincapacitˆ di interpretare una realtˆ economica, sociale e culturale nella quale i soggetti operanti (tutti allevatori) sono abituati a vivere; una vicenda in cui lo COGNOME è intervenuto tentando di sanare le frizioni che si erano manifestate tra il fratello NOME e il COGNOME, senza manifestare alcun profilo di mafiositˆ o minaccia.
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
Preliminarmente, va ribadito che, essendo l’oggetto della delibazione cautelare preordinato ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilitˆ di colpevolezza dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli (Cass. Sez. U. n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, Rv. 234598), qualunque elemento probatorio idoneo a fondare tale giudizio è sufficiente per lÕadozione della misura (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053). Ed è sufficiente che, attraverso una valutazione globale delle risultanze istruttorie, il giudice spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, s’ da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, COGNOME, Rv. 250900).
In questo contesto, quindi, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicitˆ della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 27062; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976, con riferimento specifico al vizio di motivazione).
Ci˜ considerato, va dato atto, preliminarmente, che lÕassenza di coindagati nel reato associativo (ontologicamente pluripersonale) è dato solo apparente, essendo lo COGNOME inserito, quale partecipe, secondo la prospettazione accusatoria, allÕinterno dellÕorganizzazione criminale denominata Cosa Nostra e, in particolare, dell’articolazione territoriale del sodalizio rappresentata dalla famiglia di Enna operante nel territorio del Comune di Agira, la cui esistenza risulta giudizialmente accertata. Ed in ci˜ lÕinfondatezza dellÕassunto difensivo.
Chiarito ci˜, gli indizi si sono sostanziati negli esiti delle attivitˆ di intercettazione telefonica ed ambientale, nelle sommarie informazioni raccolte e nelle denunce sporte dalle persone offese, oggettivo riscontro degli esiti dell’attivitˆ captativa. E il complessivo impianto probatorio dˆ atto delle ragioni della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ipotizzati a carico del
ricorrente e della sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione alle contestazioni mosse. Segnatamente:
la disponibilitˆ riconosciuta dagli interlocutori (nelle diverse conversazioni intercettate, tutte analiticamente indicate), pur con la scarsa considerazione personale di cui lo COGNOME godeva presso questi ultimi (i quali ne censuravano l’atteggiamento prepotente e l’incontenibile spregiudicatezza), di un (pur esiguo) numero sodali, impiegati per il compimento di azioni minatorie di stampo tipicamente mafioso, coerentemente al quadro tracciato dallo stesso COGNOME in altre parallele conversazioni;
la pretesa dello COGNOME di essere avvisato, prima rispetto alle forze dell’ordine, di eventuali azioni criminali commesse nel territorio e di risolvere le controversie insorte nel territorio di Agira, tipica condotta riconducibile alle dinamiche mafiose quale manifestazione di capacitˆ di controllo del territorio;
la richiesta di elargizioni agli imprenditori locali aggiudicatari di appalti inerenti alla costruzione di opere pubbliche, in mancanza di motivi plausibili che potessero giustificare lÕelargizione gratuita del materiale. Segnatamente, la richiesta (imperativa) dello Scaminaci di ottenere dell’asfalto, eventualmente rimacinato, purchŽ di buona qualitˆ (da utilizzare per asfaltare la propria strada privata), che veniva effettivamente consegnato gratuitamente, in ragione del timore ingenerato dalla caratura mafiosa dello stesso COGNOME, e la consegna gratuita di cinque metri cubi di calcestruzzo e nella posa in opera di tale materiale.
Ebbene, non solo il ricorrente non si confronta con le dettagliate argomentazioni offerte dal Tribunale, ma invoca una rivalutazione del materiale indiziario valutato dai giudici di merito allegando circostanze sostanzialmente irrilevanti e prospettando inammissibili differenti valutazioni delle conversazioni intercettate. Dimentica, tuttavia, da un canto che il controllo di legittimitˆ sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti, nŽ all’apprezzamento che di essi ne fa il giudice di merito, ma alla sola verifica della non (manifesta) illogicitˆ della motivazione e della sua coerenza con i dati processuali richiamati; dallÕaltro che ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione, all’interno del generale contesto probatorio dove ciascun dato deve essere posto in vicendevole rapporto con tutti gli altri, perchŽ solo alla luce di una costruzione logica, armonica e consonante del complessivo compendio argomentativo sarˆ possibile attingere all’effettivo significato di ciascun singolo elemento e ricostruire l’effettiva veritˆ processuale (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerˆ e comunicazioni di cui al comma 1dellÕart. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui al comma 1dellÕart. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Cos’ deciso il 10 giugno 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME