Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49618 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49618 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che GLYPH conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore L’avvocato COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena emessa in data 30 novembre 2022, con la quale è stata applicata a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di omicidio e distruzione di cadavere (artt. 81, 575, 411, 61 n. 2 cod. pen.) di NOME COGNOME, commessi in Concordia sulla Secchia il 18/11/2022.
Il Tribunale riportava sinteticamente l’esito delle indagini scaturite a seguito del rinvenimento, nella serata del 18/11/2022, presso la località “Oasi Valdisole” in frazione Fossa di Concordia INDIRIZZOSecchia, INDIRIZZO, di una carcassa bruciata di un’autovettura Ford Fiesta, nel cui bagagliaio posteriore vi erano i resti, quasi completamente carbonizzati, del cadavere di NOME COGNOME, la cui scomparsa era stata denunciata la mattina del medesimo giorno dal marito, NOME COGNOME. Per dare alle fiamme l’auto era stato utilizzato un bidone contenente olio infiammabile ivi lasciato dal custode manutentore dell’Oasi Valdisole, NOME COGNOME.
2.1. GLYPH La donna aveva passato la serata del 17 novembre 2022 presso lo Smart Cafè di Concordia s/Secchia in compagnia di un amico e collega di lavoro, NOME COGNOME; si era accertato sulla base delle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza esistenti all’esterno del locale, che, mentre l’amico si era allontanato intorno alle ore 3,30 della notte, la COGNOME si era ulteriormente trattenuta pochi minuti presso il bar, ove era giunta a bordo della sua Ford Fiesta, parcheggiata nel piazzale antistante l’esercizio; dopo le ore 3,30 la COGNOME usciva e saliva a bordo della sua Fiesta, ove veniva raggiunta da un uomo, poi identificato nell’odierno indagato, con il quale scambiava un bacio attraverso il finestrino.
2.2. GLYPH Si accertava quindi che il COGNOME era salito a bordo del veicolo condotto dalla COGNOME; dall’analisi delle numerose telecamere dislocate sul territorio era stato possibile ricostruire il tragitto compiuto dal veicolo Ford Fiesta: dopo essersi diretta verso la località Vallalta (ove l’indagato dimorava), compiva vari percorsi, effettuando alcune soste; veniva immortalata nuovamente, e per l’ultima volta prima che se ne perdessero le tracce, alle ore 5,15 in INDIRIZZO, che dista circa 3 km dal luogo ove il veicolo è stato poi rinvenuto carbonizzato.
2.3. GLYPH Con concorde valutazione dei Giudici della cautela la gravità indiziaria a carico dell’indagato è stata ritenuta sulla base dei seguenti elementi:
NOME era stata l’ultima persona con cui era entrata in contatto la vittima la notte dell’omicidio, ed era salito a bordo dell’auto della donna (poi rinvenuta completamente distrutta poiché incendiata) quando questa, verso le ore 3.40 del mattino, si era allontanata dallo Smart Cafè;
la morte di NOME COGNOME era ragionevolmente avvenuta prima che la sua autovettura fosse data alle fiamme tramite l’uso di olio infiammabile presente nel bidone rinvenuto nei pressi della carcassa dell’auto;
COGNOME conosceva bene il luogo isolato nel quale l’auto della vittima (con a bordo la vittima) era stata data alle fiamme, come riferito dalla ex compagna, rimasta in buoni rapporti di amicizia con l’indagato, NOME COGNOME;
la mattina del 18 novembre 2022, NOME, anziché fare rientro a casa propria, si era presentato a casa del connazionale NOME, con indosso solo una felpa e i vestiti sporchi di grasso “come olio nero delle macchine”;
dopo la scoperta del cadavere della COGNOME, NOME non aveva più fatto ritorno nello Smart Cafè per recuperare la bicicletta che lì aveva lasciato parcheggiata ed aveva lasciato l’Italia, facendosi aiutare dalla moglie: si era recato dapprima in Germania, poi in Svizzera e quindi in Francia ove era stato arrestato, il 14/12/2022, in esecuzione di mandato d’arresto europeo.
È stata ritenuta pienamente operativa e non smentita da alcun valido elemento la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, individuate nel concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa, stante l’elevatissima ed attuale pericolosità sociale specifica dell’indagato, e nel pericolo di fuga, già in effetti concretizzatosi e realizzatosi al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, articolando un unico motivo, con il quale censura la violazione di legge e vizio di motivazione in merito ai gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen..
Il ricorrente, ripercorrendo i motivi avanzati con la richiesta di riesame, cui, secondo la prospettazione difensiva, non è stata data adeguata risposta nell’impugnata ordinanza, evidenzia una serie di punti critici, debitamente illustrati con ampi riferimenti alle fonti di prova evidenziate dal Tribunale RAGIONE_SOCIALE, nonché di ulteriori elementi invece del tutti disattesi dal medesimo Tribunale; in particolare evidenzia il ricorrente come, contrariamente a quanto ritenuto, sulla base di una lettura parziale delle evenienze da parte del RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE non si fosse dato alla fuga: egli si era certamente allontanato dal suolo italiano, peraltro facendo certamente rientro nella sua abitazione prima della partenza, per motivi legati alla necessità di trovare lavoro; nel corso del viaggio intrapreso l’indagato aveva sempre avuto con sé il telefono cellulare, aveva usato la messaggistica whatsupp, aveva utilizzato social network, aveva effettuato videochiamate. Le
intercettazioni intercorse con la moglie, riportate dai giudici della cautela, sono state travisate in quanto estrapolate da contesti più ampi.
Il Tribunale del Riesame di Bologna ha omesso di dare risposta alle specifiche censure avanzate dal ricorrente in ordine alla totale assenza di investigazioni in merito alle possibili piste alternative, rimaste del tutto inesplorate.
Essendo rimasta ignota (per le condizioni in cui è stato rinvenuto il cadavere) le cause della morte di NOME COGNOME, i giudici della cautela avanzano ipotesi del tutto sfornite di supporto probatorio certo, non essendo neppure provato che la vittima sia deceduta per azione di terzi, non potendosi escludere il decesso per cause naturali.
Anche in punto i giudici della cautela, in assenza di prove, offrono mere congetture del tutto artificiose.
Quanto alla circostanza che il COGNOME si fosse recato, la mattina del 18 novembre, a ‘casa di un conoscente sporco di olio, il ricorrente deduce come essa si fondi su deduzioni del tutto inattendibili non essendovi certezza che l’episodio descritto dai testi si fosse realizzato proprio nella data indicata.
Il I Procuratore Generale ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso, riportandosi al contenuto di una memoria depositata in atti.
La difesa ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e sconta la sua natura fattuale e confutativa delle argomentazioni espresse nell’impugnata ordinanza, con la quale peraltro non si confronta compiutamente.
1.1. La disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili.
In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione – la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e a verificare la
e
congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l’apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull’argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460 – 01).
Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità è possibile richiamare anche il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito».
In termini generali, deve ribadirsi che ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – giacché il comma 1-bis dell’art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/5/2019, COGNOME, Rv. 276704; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270172).
Applicando i principi generali al caso in esame, deve affermarsi che la motivazione dell’ordinanza impugnata espone in modo analitico, logico e razionale gli elementi dai quali ha dedotto la sussistenza della piattaforma probatoria.
Il Tribunale del riesame non ha abdicato ad una trattazione sia analitica che sinergica del compendio indiziario con ragionamento motivazionale del tutto analogo a quello richiesto per l’accertamento della responsabilità, mentre è la strutturazione del ricorso che – parcellizzando l’insieme e sollecitando una differente valutazione degli indizi raccolti- pretende di scardinare la ritenuta gravità indiziaria. Pertanto, le censure opposte alla ricostruzione della vicenda non risultano perspicue, non denunciando alcun effettivo vizio di legittimità, ma soltanto contrapponendo al
costrutto indiziario dell’impugnata ordinanza letture alternative parziali che prescindono dalla valutazione complessiva degli elementi di indagine.
3. Sul punto, va riaffermato che in materia cautelare non è possibile estendere il controllo di legittimità a quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, ciò derivando dalla peculiare natura del giudizio cautelare e dai limiti che ne conseguono, che legittimano la sola verifica delle censure inerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Pm in proc. COGNOME, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).
Il ricorso, di contro, appare meramente confutativo, diretto a sollecitare un riesame del merito cautelare.
L’ordinanza ha analizzato in modo approfondito le censure difensive avanzate in sede di riesame e qui reiterate, con motivazione congrua e priva di aporie logiche.
In particolare, il Tribunale ha accertato, sulla base degli elementi d’indagine puntualmente illustrati nell’ordinanza impugnata, che COGNOME era stata l’ultima persona con cui è entrata in contatto la vittima la notte dell’omicidio, vale a dire la notte del 18.11.2022, ed era salito a bordo dell’auto della donna (poi rinvenuta completamente distrutta poiché incendiata) quando questa, verso le 3.40 del mattino, si era allontanata dallo Smart Cafè; la circostanza dell’incontro tra i due non è peraltro negata dall’indagato, il quale ha ammesso di essersi incontrato con la COGNOME (dopo che il COGNOME si era già allontanato) e di essere salito sulla sua autovettura. E’ stato evidenziato anche che l’indagato ben conosceva il luogo ove era stata rinvenuta l’auto dì NOME COGNOME per averlo frequentato con la COGNOME e altre donne.
Quanto alla circostanza, ritenuta correttamente molto significativa dai giudici della cautela, che nelle prime ore del mattino del giorno dell’omicidio il COGNOME si fosse presentato a casa di un amico sporco di grasso (“come olio nero delle macchine”), l’ordinanza impugnata (pagg. 19-22), contrariamente a quanto dedotto in ricorso, ha analiticamente ripercorso lo sviluppo delle investigazioni effettuate che hanno consentito di ritenere provato che il fatto fosse avvenuto proprio il giorno dell’omicidio, e non un altro giorno di novembre, come sostenuto dal ricorrente.
Per contro, la tesi difensiva del cambio dell’olio del motore d’auto di un conoscente è rimasta a livello di mera allegazione, come ritenuto dal Tribunale del Riesame, senza specifiche contestazioni sul punto.
Il Tribunale ha ragionevolmente ritenuto che la morte di NOME COGNOME fosse avvenuta prima che la sua autovettura fosse data alle fiamme tramite l’uso di olio infiammabile
presente nel bidone rinvenuto nei pressi della carcassa dell’auto: con ragionamento lineare e non manifestamente illogico ha quindi dedotto che la causa della morte, non potuta accertare per le condizioni in cui il cadavere è stato rinvenuto, dovesse essere ascritta ad una azione omicidiaria, desumibile dalle modalità del corpo stesso (oltre che dell’autovettura), finalizzate ad eliminare le tracce del delitto ed il loro possibile valore indiziante dell’identità del suo autore, il che ha fornito una giustificazione plausibile e logica sulla attribuzione della morte di NOME COGNOME non a cause naturali, ma all’opera volontaria di terzi.
Quanto alla del COGNOME, pervicacemente negata in sede di riesame con argomentazioni reiterate oggi in ricorso, il Tribunale (pagg. 24- 28) ha ripercorso le evidenze probatorie che hanno consentito di accertare che l’indagato – il quale non fece più ritorno nello Smart Cafè per recuperare la bicicletta che lì aveva lasciato parcheggiata e che il 21 novembre era stato ripreso affacciarsi sul balcone di casa, dal 24 novembre si fosse tuttavia allontanato dalla propria abitazione di Vallalta di Concordia, lasciando poi l’Italia , quanto meno dal 26 novembre, raggiungendo prima Genova poi Milano, e da qui (insieme alla moglie) rifugiandosi in Svizzera, Francia, Germania, e poi ancora in Svizzera e in Francia. Ha poi evidenziato come egli, già colpito da mandato di arresto europeo, fosse sfuggito alla cattura per ben due volte, in Germania e in Svizzera, nonostante le ricerche condotte in quei paesi. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il RAGIONE_SOCIALE di merito, con motivazione lineare, immune da censure, ha ritenuto che le modalità di allontanamento dall’Italia del COGNOME avvalorassero la tesi della fuga dell’indagato, riscontrata da quanto riferito dallo stesso alla giornalista circa la volontà di non far rientro in Italia. Inoltre i Tribunale ha valorizzato, sul tema dell’allontanamento dall’Italia, la richiesta alla c? t , moglie di pernottare dall’amica NOMECOGNOME la richiest GLYPH i con scere le ragioni della sua convocazione in caserma dai Carabinieri z l’assenza di una comprovata ragione per la separazione dalla moglie, sposata poco prima. Tutte circostanze che il ricorso ignora o pretende siano valutate in modo disgiunto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla assenza di certezza sul movente, condivisibilmente il Tribunale osservava come tale elemento non fosse idoneo a .
In conclusione, la ricostruzione della dinamica del fatto da parte del Tribunale del riesame e del quadro di gravità indiziaria non presenta alcun vizio sotto l’aspetto logico né, in sede di legittimità, può essere dato alcun rilievo alla diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, basata su una diversa interpretazione degli elementi indiziari, che pure è stata specificamente confutata dai giudici della cautela.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
7 GLYPH
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente