Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6237 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6237 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 16/01/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di 1-COGNOME NOME, nata a Bologna il DATA_NASCITA; 2-COGNOME NOME, nato a Faenza (RA) il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 30/09/2025 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per entrambi gli imputati, chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso o rigettarsi lo stesso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa in esito alla udienza del 30/09/2025, decidendo sulle istanze di riesame avanzate nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, annullava l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze l’01/09/2025 e per l’effetto disponeva la immediata liberazione degli indagati, se non detenuti per altra causa.
Avverso la ordinanza del Tribunale di Firenze del 30/09/2025 propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, articolando vari motivi.
2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce contraddittorietà e mancanza di motivazione in punto di identificazione degli autori del reato.
Al riguardo, il ricorrente censura la valutazione del Tribunale siccome effettuata in modo parcellizzato e poichØ il giudice del riesame avrebbe omesso di evidenziare che l’azione era stata rivendicata su vari siti dell’area anarco-insurrezionalista, che presso la abitazione del COGNOME erano state rinvenute, in esito a perquisizione, numerose lettere aventi come mittenti esponenti della frangia piø oltranzista dell’area anarchica, in molti casi condannati proprio per aver collocato ordigni incendiari ed esplosivi, mentre la COGNOME era risultata coinvolta in altre azioni del movimento anarchico RAGIONE_SOCIALE.
A parere del ricorrente, quindi, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che i dati antropometrici rilevati non fossero individualizzanti poichØ riferiti ad ‘ampia parte della
popolazione’ anzichØ, come correttamente avrebbe dovuto fare il Tribunale, al piø ristretto ambiente anarco-insurrezionalista.
Censura ancora il ricorrente come non sia stato valutato l’ulteriore documento trasmesso dalla polizia scientifica in cui si afferma, rispetto al filo verde rinvenuto presso la abitazione della COGNOME, la omogeneità, in termini di composizione chinica e superfici, rispetto al frammento filiforme presente sull’ordigno.
2.2. Con secondo motivo il ricorrente deduce un ulteriore profilo di contraddittorietà e mancanza della motivazione della ordinanza con riferimento al rinvenimento del filamento, al riguardo censurando la rilevanza data alla distanza temporale della perquisizione dai fatti e lo svilimento del dato del suo rinvenimento sotto il letto della indagata.
Censura vieppiø il ricorrente la interpretazione fornita dal Tribunale del riesame alla conversazione RIT 649/2023, la cui trascrizione viene riportata in ricorso.
2.3. Con terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata valutazione di elemento probatorio rilevante e deduce ulteriore profilo di contraddittorietà della motivazione e mancanza di motivazione in relazione al dialogo captato ed intercorso tra i due indagati mentre si trovavano nei locali della Questura in data 26/03/2025: al riguardo, evidenzia il ricorrente come il comunicato che i due stanno scrivendo mentre si trovavano nella saletta di attesa,pubblicato in rete il giorno seguente, abbia valenza di ‘implicita assunzione di responsabilità’ .
2.4. Con quarto motivo, il ricorrente censura la motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., siccome apparente ed illogica, in quanto il Tribunale ha aderito alle valutazioni dei consulenti senza confrontarsi con le argomentazioni critiche sviluppate sul punto sia dalla Procura che dal Giudice per le indagini preliminari.
2.5. Con quinto motivo il ricorrente deduce contradditorietà e mancanza di motivazione relativamente alla adesione alla valutazione dei consulenti, in ragione della diversità del petardo utilizzato per l’esperimento, rispetto a quello usato dagli attentatori, ed alla mancata considerazione, da parte del Tribunale del riesame, del fatto che gli stessi consulenti non abbiano escluso la possibilità che la benzina potesse entrare in combustione.
2.6. Con sesto motivo, il ricorrente deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla affermazione del Tribunale secondo cui la rottura della bombola sarebbe avvenuta senza una significativa proiezione di schegge.
2.7. Con settimo motivo il ricorrente deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla affermazione secondo cui la benzina avrebbe al piø provocato un velo di fiamme che ‘difficilmente avrebbe provocato un sufficiente surriscaldamento della bombola del gas’, senza avere considerato il punto ove l’ordigno era stato collocato, ovvero a ridosso di un vecchio portone in legno.
Il ricorrente evidenzia, infine, il pericolo attuale e concreto di reiterazionedi ulteriori episodi di ‘lotta’, caratterizzati da pericolo per la incolumità pubblica.
2.8. Il difensore, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria in cui argomenta e conclude, per entrambi gli imputati, chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso o rigettarsi lo stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Secondo l’orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui e
stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchØ del tribunale del riesame successivamente adito.
Il controllo di legittimità sui punti devoluti e, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato, al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: a) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, COGNOME ed altro, Rv. 201840 -01; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251760 -01).
1.2. Inoltre, fermo restando che il controllo di legittimità sulla motivazione non può involgere il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice circa la concludenza degli elementi indiziari, nel caso di riforma, da parte del giudice del riesame o dell’appello cautelare, del provvedimento cautelare, il controllo della completezza, congruenza e coordinazione logica dell’apparato argomentativo deve essere effettuato avuto riguardo anche alla motivazione del provvedimento riformato, con cui il giudice della riforma deve confrontarsi.
Al riguardo, si Ł invero chiarito, per l’ipotesi di riforma sfavorevole all’indagato/imputato, che, esclusa la necessità di motivazione rafforzata, Ł sufficiente che il tribunale del riesame compia una valutazione autonoma e completa che si confronti con gli argomenti addotti dal primo giudice della cautela (Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, PMT c/Caria, Rv. 278335 – 02; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593 – 01; Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982 – 04).
Inoltre, in ipotesi di ribaltamento in senso favorevole all’indagato, l’obbligo motivazionale, pur dovendo pur sempre passare attraverso una strutturazione rigorosa che dia puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte, ben può limitarsi ad un’operazione di tipo essenzialmente demolitivo, al fine di scardinare l’impianto argomentativo del provvedimento riformato.
1.3. Orbene, nella specie, il Tribunale del riesame ha strutturato la propria motivazione con operazione di tipo demolitorio, confrontandosi in maniera puntuale e critica con le risultanze processuali e con la motivazione dell’ordinanza cautelare genetica; mostrando di avere considerato gli elementi indiziari nella loro valenza individuale ma anche dandone una lettura integrata (vds. pagg 3-8 della ordinanza impugnata), il Tribunale ha quindi spiegato come la diversa conclusione cui Ł giunto fondi sulla considerazione della qualità e forza dimostrativa degli indizi raccolti in ordine alla individuazione degli indagati (vds. pagg 10 e 11 ordinanza citata). Si tratta di elementi che sono stati ritenuti, con motivazione ampia e priva di illogicità evidenti, meramente congetturali quanto ai dati antropometrici ricavabili dalla visione delle telecamere di videosorveglianza e dai tabulati, o privi di concordanza, quanto al rinvenimento del filamento e agli esiti delle indagini merceologiche forensi, che non consentivano di concludere per una identità dei filamenti.
Il Tribunale ha anche mostrato di avere preso in considerazione il tenore delle conversazioni intercettate, spiegando come la lettura delle stesse non consenta di inferire, in ragione anche della loro collocazione temporale, un riferimento ai fatti in contestazione (pag. 12 della ordinanza)
Inoltre, il Tribunale ha spiegato, ancora con motivazione puntuale, compiuta, coerente e priva di illogicità manifeste, in aderenza alle conclusioni dello stesso consulente della Procura, come l’ordigno oggetto di contestazione non possa rientrare in quelli ‘micidiali o
esplosivi’ e come non possa pertanto, anche per tale via, ritenersi integrato un quadro indiziario con riferimento al reato di cui all’art 280 -bis cod. pen. (vds pag. 10 della ordinanza citata).
Si tratta di trama argomentativa ancorata ad una critica compiuta e puntuale del provvedimento riformato, dotata di rigorosa forza persuasiva, che rende la motivazione esente da vizi di contraddittorietà o illogicità evidenti.
Le censure del ricorrente sono dunque infondate e si risolvono in una diversa lettura ed attribuzione di diversa capacità dimostrativa agli elementi raccolti: con esse si offre una ricostruzione alternativa del fatto, che passa anche attraverso una mera critica delle conclusioni della consulenza tecnica, senza che siano dedotti elementi in grado di scardinare il ragionamento operato dal Tribunale.
P.Q.M
Rigetta il ricorso.
Così Ł deciso, 16/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME