Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45305 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45305 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/03/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore AVV_NOTAIO del foro di Lamezia Terme in difesa di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all’art. 74, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. :309, commesso in Lamezia Terme dal mese di agosto 2016 perdurante quanto meno fino al 13 novembre 2019, data di arresto di NOME COGNOME , e a plurimi delitti COGNOME relativi alla / detenzione di armi commessi Lamezia Terme nei mesi di settembre e ottobre 2019 e al delitto di ricettazione di armi commesso in data anteriore e prossima al 5 ottobre ; il Tribunale ha, invece, annullato detta ordinanza con riferimento al reato di cui all’art.73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 .
Le indagini, attuate attraverso COGNOME l’assunzione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dk./ collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, sequestri e attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, avevano consentito di disvelare l’esistenza di un’associazione stabilmente operativa a partire dal 2016, avente base logistica presso l’abitazione della famiglia COGNOME (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, anche alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori), con stabili e continuative fonti approvvigionamento, sia in Lamezia Terme che in altre zone. Detta associazione era risultata dedita alla commercializzazione di significativi quantitativi d cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della famiglia COGNOME, ovvero destinata a gruppi organizzati, a loro volta dediti a tale illecito traffico (come nel caso del sottogrupp riconducibile a NOME COGNOME e alla figlia NOME COGNOME). Secondo i giudici, i COGNOME (il padre NOME e i figli NOME e NOME cl. 90 rappresentavano il punto di riferimento per tutti gli associati, in quanto capi, finanziatori, promotori e organizzatori dello spaccio. A livello intermedio, tra i vertici e l’ampia rete di pushers, si collocavano NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, uomini di fiducia dei capi e fornitori, nonché NOME COGNOME e i fratelli COGNOME. Infine vi erano gli spacciatori stabili, tra i qualAn NOME (detto NOME), NOME COGNOME (detto COGNOME), NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Il gruppo disponeva di una variegata clientela, di una base logistica (la casa dei COGNOME in Lamezia Terme) e di una cassa comune, anche
per il sostentamento dell’associazione e dei suoi appartenenti, nella quale confluivano anche gli introiti del sottogruppo diretto dalla COGNOME.
In tale contesto era emersa la figura di NOME COGNOME, il quale, secondo i giudici della cautela, all’interno del sodalizio, era incaricato di gestire “bacinella” e di custodire le armi per conto della cosca ed era altresì coinvolto in alcuni delitti inerenti, appunto, le armi.
Avverso l’ordinanza, l’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso e formulato un unico articolato, motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi d colpevolezza e RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari.
2.1. Il difensore osserva, quanto ai delitti scopo, che le conversazioni indicate dal Giudice per le Indagini Preliminari e dal Tribunale del Riesame non Yf COGNOME L3 & E CL e sarebbero dimostrative di alcunché e non n ,. /131 a fondare il giudizio di gravità indiziaria in ordine ai delitti concernenti la detenzione e la ricettazion RAGIONE_SOCIALE armi. In particolare:
-con riferimento al reato di cui al COGNOME capo 157) erano state valorizzate conversazioni avvenute a distanza di un mese le une dalle altre; la conversazione n. 41 del 23 luglio 2019, avvenuta fra NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, non aveva contenuto univoco e, comunque, non poteva dirsi, come invece sostenuto dal Tribunale, c:he i tre stessero parlando RAGIONE_SOCIALE armi custodite da COGNOME.
-con riferimento al reato di cui al capo 158), era stata valorizzata una conversazione fra NOME COGNOME e COGNOME, nel corso della quale, secondo il Tribunale, i due avrebbero fatto riferimento ad un’arma lasciata all’interno dell’auto del ricorrente, quando, invece, tale interpretazione era tutt’altro che certa; l’incertezza si ripercuoteva, dunque, anche sul reato di cui al capo 159), relativo alla ricettazione di detta arma;
-con riferimento al reato di cui al capo 1), il Tribunale non aveva valutato tutti gli indici evidenziati dalla difesa che deponevano in senso contrario rispetto alla partecipazione di COGNOME r ivi sodalizio dedito allo spaccio. L’assenza della gravità indiziaria in ordine ai reati di cui capi 157, 158 e 159 e, comunque, la irrilevanza, in chiave associativa, RAGIONE_SOCIALE condotte ivi descritte, avrebbero dovuto indurre a ritenere non documentato il coinvolgimento di COGNOME nell’associazione: da un lato la disponibilità di armi non era fra gli obiettivi d sodalizio dedito al traffico di stupefacente, dall’altro il ruolo di gestore della cas comune, pure affermato dal Tribunale, non era stato dimostrato.
2.2. Quanto alle esigenze cautelari, COGNOME il difensore osserva che i fatti risalirebbero, comunque, al 2019 COGNOME e che dunque non sarebberavvisab0 l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, tenuto anche conto del fatto che COGNOME era incensurato e dotato di regolare attività lavorativa.
Il Procuratore Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le questioni devolute riguardano la valutazione della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione dell’indagato al delitto associativo e ai delitti inerent (1,1e armi e il ritenuto quadro cautelare.
Si deve ricordare che “in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica RAGIONE_SOCIALE censure inerenti la adeguatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto ch governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito” (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01). L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, COGNOME rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova RAGIONE_SOCIALE intercettazioni, questa Corte
ha stabilito che COGNOME l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).
COGNOME Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità, si osserva, quanto alla gravità indiziaria, che il Tribunale ha richiamato il contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni, debitamente indicate, da cui era emerso che COGNOME custodiva per conto della cosca RAGIONE_SOCIALE armi e in un’occasione ne aveva perse alcune, già nascoste sotto terra nei pressi del letto di un fiume, suscitando l’irritazione di NOME COGNOME; che in altra occasione aveva lasciato un’arma all’interno del veicolo Fiat Strada e che detta arma era verosimilmente di provenienza illecita. In ordine al coinvolgimento di COGNOME nel reato associativo, il Tribunale ha sottolineato, citando le relative conversazioni intercettate, il ruolo di COGNOME d custode RAGIONE_SOCIALE armi e della cassa comune, nonché il ruolo di esattore per conto di COGNOME, ricordando che in un’occasione i due avevano costretto con minacce NOME COGNOME a saldare un debito contratto con NOME COGNOME e a consegnare i soldi direttamente a COGNOME.
Sulla base di tali elementi il Tribunale aveva ritenuto che COGNOME fosse uomo di fiducia di COGNOME, su cui l’associazione poteva contare per la custodia RAGIONE_SOCIALE armi e la gestione della cassa comune.
A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati di fatto riportati e non illogico nelle inferenze tratte da tali dati e nella interpretazione de contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni registrate, il motivo di ricorso nella parte in cui contesta la gravità indiziaria4è meramente reiterativo RAGIONE_SOCIALESCS:é doglianze già formulate nel giudizio di riesame. Le censure sono comunque del tutto aspecifiche, essendosi il difensore limitato a contestare in maniera, come visto, inammissibile, la valenza dimostrativa RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate, in assenza di confronto con il percorso argornentativo seguito dai giudici della cautela
5.La doglianza, nella parte in cui contesta la sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, è manifestamente infondata.
Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la ‘doppia’ presunzione
relativa di sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo ‘prova contraria’, sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si è così messo in rilievo che in caso di contestazione dei reati per i quali opera la presunzione, la stessa possa essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l’organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelar già insito nell disposizione speciale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174): in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l’onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all’indagato e l’adozione dell misura cautelare” ( Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316).
Il Tribunale, nel caso di specie, ha richiamato la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di sussistenza della esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura massimamente afflittiva e l’assenza di elementi atti a vincere a presunzione, rilevando che la gravità della condotta caratterizzata da sistematica attività di spaccio e la disponibilità manifestata nei confronti di un gruppo criminale operante da diversi anni, all’interno del quale aveva rivestito un ruolo significativo, dovevano essere considerati indicatori di un pericolo concreto e atti(uale di reiterazione del reato. D’altronde, come ha rimarcato lo stersso Tribunale, il requisito dell’attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame RAGIONE_SOCIALE sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esule dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma una valutazione sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna d ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenz della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo cari a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità. Gli atti devono essere trasmessi alla cancel per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma IL ter, disp. att. cod. proc. pen
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp att. cod. proc. pen.
Deciso in Roma, il 20 settembre 2023