Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14889 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14889 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania del 18.7.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, che concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18.7.2022 il Tribunale di Catania ha respinto l’ista di riesame che era stata proposta nell’interesse di NOME COGNOME conferma così il provvedimento con cui il GIP presso il Tribunale del capoluogo etneo, in d 1.6.2022, aveva applicato al predetto la misura della custodia cautelare in ca avendo ravvisato, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza in ordine al deli
partecipazione al sodalizio di stampo mafioso denominato “RAGIONE_SOCIALE” e, in particolare, alla sua articolazione rappresentata dalle famiglie di Catania, Caltagirone e COGNOMEa, nel periodo compreso tra il 10 agosto 2018 ed il luglio del 2021;
il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOle aveva trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020, cui si è riportato nel corso della discussione, concludendo per l’inammissibilità del ricorso: rileva che il Tribunale si è confrontato con le argomentazioni difensive non ritenendo fondata la alternativa e diversa lettura dei dialoghi intercettati che ha portato a concludere per il coinvolgimento del COGNOME nella attività del sodalizio sia pure non sempre in termini condivisi da parte dei vertici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, complessivamente, infondato.
1. Non è inutile, infatti, ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, i tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natur del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice d legittimità di vagliare la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400).
2. Tanto opportunamente premesso, si deve dare atto che la motivazione del Tribunale del Riesame, in punto di gravità indiziaria, risulta assolutamente congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata alle emergenze investigative di cui ha d ato conto in termini del tutto adeguati.
Con la memoria depositata in sede di riesame, la difesa aveva fatto presente che l’COGNOME era stato scarcerato nel giugno del 2018 e, in data 30.3.2019, era stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, revocata 1’1.4.2021 per venuta meno della pericolosità sociale; sempre in quella sede, aveva sottolineato che gli elementi a carico dell’indagato si risolvevano in intercettazioni di conversazioni tra terzi prospettando, per ciascuno degli episodi ivi evocati, una diversa lettura.
Il Tribunale, invero, non ha affatto declinato l’onere di prendere in esame le censure difensive che, invece, ha affrontato e risolto con motivazione che, in maniera sintetica e complessiva, ha potuto dare conto, con argomentazioni non censurabili in questa sede, degli elementi di gravità indiziaria idonei a giustificar la misura adottate nei confronti del ricorrente.
2.1 Secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, le indagini avevano avuto ad oggetto gli equilibri tra le famiglie COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE COGNOME, operante nel calatino, la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME:a, il RAGIONE_SOCIALE alleato dei COGNOME; gli investigatori si erano avvalsi delle dichiarazioni del collaboratore COGNOME, acquisite nel marzo del 2022.
Il Tribunale 41,0 fatto presente come il GIP avesse considerato l’NOME organico, con ruolo direttivo, della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, promossa e diretta da NOME COGNOME e da NOME COGNOME e composta, tra gli latri, da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo emissario dell’NOME nelle varie occasioni come, in particolare, nei summit dell’agosto del 2018 tra gli organici del gruppo di Lineri del RAGIONE_SOCIALE ed un rappresentante della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, rappresentata per l’appunto da NOME COGNOME, presente per conto dell’RAGIONE_SOCIALE.
I giudici del riesame hanno riprodotto la parte dell’ordinanza del GIP che aveva dato conto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in merito all figura dell’odierno ricorrente (cfr., pagg. 4-6 dell’ordinanza) e le valutazion operate dal primo giudice in punto di gravità indiziaria (cfr., ivi, ancora, pagg. 7 8).
L’ordinanza (cfr., ivi, pag. 9) ha dato conto delle argomentazioni difensive compendiate nella memoria depositata in udienza, non ignorando affatto l’esito del procedimento scaturito dalla operazione “RAGIONE_SOCIALE” e che aveva escluso il ruolo apicale dell’NOME, nonché i provvedimenti sulla libertà vigilata e le decisioni de giudice di sorveglianza, argomentazioni riproposte in questa sede ma su cui il Tribunale non aveva affatto omesso di soffermarsi, avendo anzi richiamato la motivazione della sentenza di primo grado resa nel procedimento “RAGIONE_SOCIALE” ed allegata nuovamente al presente ricorso.
Il Tribunale, riportandone testualmente il contenuto, ha richiamato le argomentazioni difensive, qui riproposte, anche in ordine al carattere “de relato” delle dichiarazioni dello COGNOME ed al contenuto delle intercettazioni tra terze persone oltre che alla (ritenuta) abusiva “spendita” del nome dell’indagato da parte di terzi.
Ha riferito come la difesa si fosse soffermata sulla implausibilità di un capomafia che – pur non attinto da alcuna misura restrittiva della propria libertà personale e di movimento – non partecipasse mai direttamente ai vertici inviando un emissario affatto autorevole come NOME COGNOME persino aspramente ripreso nel summit di Lineri del 29.8.2018.
Avendo dunque dato ampiamente conto delle difese articolate nell’interesse dell’odierno ricorrente, il Tribunale ha tuttavia concluso nel senso della infondatezza delle argomentazioni difensive che, a suo avviso, hanno fatto leva su considerazioni, sia pur suggestive, per sorreggere ricostruzioni alternative rispetto a quella promanante dall’esame del compendio indiziario passato in rassegna (cfr., ivi, pag. 17).
Così, ad esempio, ha sostenuto che, in occasione del summit di Lineri del 29.8.2018 (riguardando le lamentele della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME per i mancati introiti che aveva dovuto subire in relazione agli appalti ed alle attività estorsi perpetrate da altri sul suo territorio, ragion per cui l’iniziativa della convocazione non poteva che provenire dal ricorrente) era perfettamente comprensibile che l’COGNOME, libero ma appena scarcerato, avesse evitato di essere presente di persona, mantenendo in tal modo una condotta guardinga e prudente nell’evitare incontri con appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE, nel timore che si trattasse di soggetti monitorati (cfr., ivi, pagg. 17-18): per dare concretezza a questa diagnosi, i giudici del riesame hanno fatto presente che l’COGNOME era consapevole che alla condanna alla pena detentiva era stata aggiunta la previsione della misura della libertà vigilata immaginando che una condotta accorta e prudente avrebbe potuto evitargliene la concreta applicazione c:he, invece, sarebbe comunque intervenuta.
Hanno sottolineato come fosse emerso, pacificamente, che il COGNOME era il portavoce dell’COGNOME, poiché veniva in questi termini indicato dagli altri che, anzi, rimproveravano al ricorrente la scelta degli interlocutori con cui il COGNOME avrebbe dovuto relazionarsi (cfr., ivi, pag. 18) tanto che lo stesso COGNOME NOME, compreso che il COGNOME ne era soltanto il mero emissario, aveva programmato un incontro “diretto” con l’NOME (cfr., ancora, ivi, pagg. 19-20, conversazione del 6.9.2018 ma, anche, la conversazione del 31.10.2018 tra il COGNOME ed NOME COGNOME) .
Il Tribunale ha richiamato, inoltre, le conversazioni dell’aprile del 2019 che avevano coinvolto NOME COGNOME e NOME COGNOME, il quale era stato interessato per una vicenda di mancato pagamento di una riparazione di una autovettura da parte di tale COGNOME NOME, supportato dal COGNOME, ed il meccanico COGNOME NOME, supportato invece dal COGNOME; e, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha motivato, in termini non censurabili in questa sede, anche sulla implausibilità della interpretazione difensiva fondata sul successivo dialogo dell’1.4.2019 (cfr., ivi, pag. 22).
I giudici del riesame hanno fatto inoltre riferimento alle intercettazioni eseguite nella officina di NOME COGNOME, luogo di ritrovo degli affiliati del cla COGNOME nel gennaio del 2019 (cfr., ivi, ancora, pagg. 22-23); hanno motivato sul fatto che, in ogni caso, l’COGNOME, pur non essendo stato il promotore dell’incontro, era certamente un interlocutore ritenuto necessario dagli altri (cfr., ancora, pag. 23).
Il Tribunale, ancora, ha ricostruito la vicenda del recupero del credito vantato da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME (cfr., pag. 25) contestando l’assunto difensivo e facendo invece riferimento alla articolata ricostruzione della vicenda operata da parte del GIP rispetto alla quale quella della difensiva scontava a suo avviso lettura “parziale” della stessa ordinanza cautelare e testualmente richiamata a pag. 26, smentita dallo stesso interrogatorio di NOME COGNOME in data 1.7.2022.
In definitiva, il provvedimento impugnato ha puntualmente replicato alle considerazioni difensive compendiate nella memoria depositata in sede di riesame invocando una serie di elementi di cui la difesa, con il presente ricorso, si sarebbe invece disinteressata, limitandosi a riproporre le argomentazioni già spese in quella sede senza tener conto dei riferimenti alle emergenze investigative con i quali il Tribunale ha ritenuto di poterle superare.
In termini logicamente lineari, il Tribunale ha potuto concludere nel senso che il quadro indiziario, “già di per sufficientemente solido”, era stato rafforzat dalle dichiarazioni di COGNOME (cfr., pagg. 27-28); ed è in questo contesto che si colloca il passo dell’ordinanza impugnata, su cui ha insistito la difesa, sulla “notoria” possibilità di veicolare all’esterno le direttive dal carcere che, tuttav riguarda esclusivamente l’aspetto relativo alla vicenda dello stupefacente (cfr., pag. 28) e certamente non in grado di incidere in maniera sostanziale sul complesso degli indizi congruamente ed esaustivamente delineato dall’ordinanza impugnata.
Il collegio rileva, quindi, che la motivazione del Tribunale del Riesame, in punto di rivalutazione della gravità indiziaria, risulta assolutamente congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente
ancorata alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini assolutamente adeguati avendo delineato la condotta di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso alla luce dello stabile inserimento del ricorrente nella struttura organizzativa dell’associazione con compiti che, quand’anche meramente esecutivi, sono stati giudicati idonei, per le specifiche caratteristiche del cas concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (cfr., da ultimo, Sez. U – , n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 01).
L’infondatezza del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 10.1.2023