Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15901 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15901 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che si è riportato alla requisitoria scritta ed ha concluso per il rigetto del ricorso. È presente l’avvocato NOME AVV_NOTAIO del foro di NAPOLI, in difesa di COGNOME
COGNOME, che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli rigettato la richiesta di riesame avanzata da NOME COGNOME, avverso l’ordina del 24/07/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del medesima città, che gli aveva imposto la misura cautelare della custodia carcere, ritenendolo gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 110, 575 n. 3 e 416-bis.1. cod. pen. perché – in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – cagionava la morte di NOME COGNOME; in particolare – dop aver condotto la vittima, in auto, nel INDIRIZZO” ubicato nel Secondigliano ed averla vanamente interrogata, onde conoscere il luogo nel quale si trovasse NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME, alla presenza RAGIONE_SOCIALE altri coindagat la attingeva con almeno due colpi di pistola semiautomatica, provocandone il decesso. Il tutto veniva commesso con premeditazione, nonché con modalità mafiosa e al fine di avvantaggiare l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nota come RAGIONE_SOCIALE COGNOME, essendo stata la vittima legata sentimentalmente a NOME COGNOME, esponente di rilievo dell’RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE, sodalizio avversario dei COGNOME ed essendo stato perpetrato l’omicidio al fine ottenere informazioni, circa il luogo nel quale poter reperire il AVV_NOTAIO. Ai della contestazione, COGNOME risulta indagato anche per í reati di cui agli ar 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 416-bis.1 cod. pen., per aver illegalme detenuto e portato, in concorso con i sopra nominati complici, la pist semiautomatica adoperata per la commissione dell’omicidio, oltre che per i delit ex artt. 411 e 424, 416-bis.1 cod. pen., per avere – al fine di occultare le dei delitti sopra detti – distrutto il cadavere di NOME, dandovi f unitamente all’autovettura Fiat 600 nella quale l’avevano collocato e, co provocandone la carbonizzazione; fatti commessi in data 21/11/2004, allo scopo di avvantaggiare l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1. L’omicidio per il quale si procede venne commesso in danno della giovane operaia napoletana RAGIONE_SOCIALE, inquadrandosi il fatto nel contest della cd. “prima faida di Scampia”, ossia nella sanguinosa guerra di camorra che vide in conflitto – appunto, nel territorio di Scampia, in Napoli – il RAGIONE_SOCIALE COGNOME (gruppo all’epoca capeggiato da NOME COGNOME, primo figlio dello storico bos NOME COGNOME) e il cd. RAGIONE_SOCIALE, del quale facevano parte diversi gruppi camorristici che, in passato, avevano fatto parte della medesi associazione, ossia gli COGNOMERAGIONE_SOCIALE, gli COGNOME, i COGNOME e gli COGNOME. L’assassinio di NOME, attirata in una trappola mortale da alcu conoscenti, poi sequestrata da un gruppo di fuoco e, infine, uccisa con almeno due colpi di pistola, origina dall’essere ella legata, come sopra già detto, ad uno
RAGIONE_SOCIALE, ossia a NOME COGNOME. Si intendeva ad un tempo, quindi, tant evitare che la COGNOME potesse essere adoperata da esponenti dell’avvers associazione quale specchiettista, in agguati eventualmente posti in essere nei confronti di esponenti del gruppo dei COGNOME, quanto punirla per essersi rifiut di fornire informazioni utili ai fini del rintraccio di NOME COGNOME.
1.2. Per tale fatto omicidiario, sono stati già condannati in via defini tanto NOME COGNOME COGNOMEpoi divenuto collaboratore di giustizia), per esser stato che condusse la giovane al cospetto RAGIONE_SOCIALE esecutori materiali del feroce assassin quanto NOME COGNOME, per esser stato uno RAGIONE_SOCIALE ideatori ed esecutori material dell’omicidio, nella veste di componente del gruppo di fuoco del RAGIONE_SOCIALE, attivo nel rione napoletano noto come COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME.
1.3. NOME COGNOME COGNOME secondo l’originaria ordinanza restrittiva della libe personale, poi confermata dal provvedimento oggi impugNOME – è stato uno dei componenti della “squadra di morte” che uccise NOME. Il compendio indiziario esistente a suo carico si compone, sempre attenendosi a quanto ritenu dal Tribunale del riesame, delle propalazioni di collaboratori di giustizia ascoltati parecchi anni addietro (segnatamente, il riferimento è al narrato di NOME COGNOME, risalente all’anno 2004) e dell’apporto narrativo di ulteriori dichiar sulla base delle cui affermazioni, appunto, si è proceduto alla riapertura d indagini preliminari nel 2020 e, quindi, nell’emissione dell’ordinanza genetica.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti, entro limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606 comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 414 cod. pro stante la inosservanza di norme previste a pena di nullità e di inutilizzab laddove – in violazione del corretto procedimento che disciplina la riapertura de indagini – sono stati considerati idonei, in sede di determinazione all’eser dell’azione penale, elementi sopravvenuti che, rispetto a quelli già acquisiti p del provvedimento di archiviazione per i medesimi fatti, non delineavano la real esigenza dell’espletamento di nuove investigazioni, per essere privi di connotazio di segno positivo. Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME non apportano alcun elemento di novità, rispetto agli elementi già acquisiti. Quest’ultimo afferma, infatti, di esser stato presente alla riunion corso della quale venne decisa la commissione dell’omicidio, tanto che ricorda l partecipazione dì numerosi soggetti (tra i quali, però, non menziona l’odier ricorrente COGNOMECOGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME aver portato agli autori del delitto le rimos
COGNOME
del capoRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, relative alle eclatanti modalità commissive dell’efferato gesto, che invece quegli si era raccomandato dovesse esser camuffato, ossia presentato quale semplice rapina finita male (e, ancora una volta, non menzione NOME COGNOMECOGNOME. L’informativa finale redatta dalla Squadra Mobile di Napoli il 14/02/2020, quindi, nulla ha aggiunto alle fonti di pr precedentemente raccolte, che erano state al tempo ritenute insufficienti, tan da aver determiNOME diversi provvedimenti di archiviazione; al tempo, infatti, era ritenuto necessario che il narrato dei collaboratori di giustizia ven suffragato da ulteriori elementi di valutazione e conoscenza, in gran par rinvenibili nei processi a carico di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. La riapertura delle indagini, dunque, è stata decisa nonostante non fosse emerso dall’interrogatorio di NOME COGNOME del 28/01/2020, alcun elemento a carico di COGNOMECOGNOME COGNOME, COGNOME atti dei processi già conclusi, emerge la p innocenza del ricorrente. Erra il Tribunale del riesame, laddove ritiene che il NOME abbia preso parte all’incontro prodromico alla commissione dell’omicidio, equivocando sul contenuto delle dichiarazioni rese da COGNOME, oltre che ponendo a fondamento del titolo cautelare le narrazioni – tra loro profondamente discordanti – di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Dalla ritenut illegittimità del provvedimento di riapertura delle indagini, in definitiva, non che scaturire l’annullamento dell’ordinanza avversata.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, comma 3 e 27 proc. pen., per inosservanza di norme previste a pena di inammissibilità e nullit nonché per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa la fattisp incriminatrice di omicidio. Il percorso giustificativo articolato dal Tribunale riesame, in sede di conferma dell’ordinanza genetica, si fonda su una incongrua valorizzazione di determinate circostanze, che non sono però direttamente indicative dell’inserimento dell’indagato nel gruppo omicida. Il narrato d COGNOME, secondo l’ordinanza impugnata, consentirebbe una visione di insieme del quadro indiziario e, pur non collocando COGNOME nella squadra di fuoco protagonista del gesto omicidiario, comunque non escluderebbe tale circostanza. La motivazione risulta così contraddittoria, dato che – stando a quanto ritenu dal Tribunale del riesame – il fatto che COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME responsabilità del solo COGNOME, non escluda la partecipazione di altri sogget attribuirebbe valore alle medesime dichiarazioni, che erano state prima giudicat insufficienti, rese COGNOME altri collaboratori; in particolare:
NOME COGNOME COGNOME di aver visto COGNOME entrare nell’auto di NOME, per poi allontanarsi subito dopo e niente altro può riferire, ci partecipazione all’omicidio del ricorrente;
NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME dichiarazioni de relato, riferendo fatti e circostanze apprese da NOME COGNOME ed entrambi COGNOME dichiarazioni non solo giudicate in un primo tempo insufficienti, tanto da portare all’archivia del procedimento, ma anche temporalmente molto distanti dall’epoca dell’omicidio (trattasi di dichiarazioni risalenti, rispettivamente, al 2010 e al 2013) certamente inquinate da una conoscenza diffusa, oltre che amplificata dai mezzi di informazione.
La misura cautelare è illegittima proprio sul versante della partecipazio del COGNOME al fatto omicidiario, oltre che in ordine al profilo della ricost fattuale. Illogiche e contraddittorie sono le considerazioni compiute dal Tribu del riesame, circa l’attendibilità intrinseca e oggettiva delle dichiarazioni collaboratori di giustizia. A riscontro del narrato di questi, inoltre, l’o impugnata pone il contenuto di una intercettazione ambientale (citata nel sentenza della terza Sezione della Corte di assise di Napoli del 19/04/2007, processo a carico di NOME COGNOME) intercorsa fra NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; trattasi di una conversazione captata a ore 02.26 del 22/05/2005, all’interno di una autovettura Fiat Punto, laddov sono però espliciti riferimenti a NOME COGNOME e ad NOME COGNOME, ma no all’odierno ricorrente.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comm 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 e 275 pen., per inosservanza di norme previste a pena di inammissibilità e null nonché per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazion quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del ri basa la conferma dell’ordinanza genetica, in punto di ricorrenza delle esige cautelari e di scelta della misura di maggior rigore, esclusivamente sulla rit esistenza di un grave compendio indiziario. Non viene minimamente considerato il tema dell’assenza di carichi pendenti gravanti sull’indagato, né si vaglia in adeguato l’assenza di elementi in grado di attualizzare l’esistenza di rapport l’indagato ed esponenti della criminalità organizzata. Nemmeno è sta considerato il fatto che siano ormai trascorsi ben diciannove anni dal fatto inevitabili riflessi, in punto di possibile affievolimento delle esigenze ca Circostanze, queste, che non possono non riverberare profondi effetti, sulla logi e coerenza del percorso argomentativo adottato dal Tribunale del riesame.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La prima doglianza è infondata, non essendosi verificata alcuna violazione della norma di cui all’art. 414 cod. proc. pen. Il Tribunale ha dato conto della cronologia della riapertura delle indagini, relativamente a un fatto molto risalente, in relazione al quale non era stato possibile, al tempo, giungere alla identificazione di tutti i responsabili; l’avversato provvedimento si sofferma, parimenti, sulle ragioni per le quali si era poi proceduto a richiedere nuovamente l’archiviazione del procedimento a carico di COGNOME. La riapertura ora contestata trae la propria scaturigine, invece, da elementi investigativi del tutto nuovi, in particolare dal contenuto delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, che hanno consentito anche una nuova lettura RAGIONE_SOCIALE elementi di valutazione e conoscenza in precedenza raccolti. Trattasi, peraltro, di una circostanza attinente al merito, correttamente valutata nella sede propria.
Per ciò che attiene al preteso vizio in ordine alla gravità indiziaria, il Tribunale del riesame ha rivisto il quadro indiziario in maniera integrale, a seguito della riapertura delle indagini, procedendo a una disamina completa ed esaustiva delle dichiarazioni rese da COGNOME, COGNOME e COGNOME (il primo di questi è un chiamante diretto, già condanNOME per il medesimo fatto).
Per quanto inerisce, infine, al profilo delle esigenze cautelari, vi è nel provvedimento impugNOME una analitica motivazione, tanto con riferimento alla valenza delle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., quanto in ordine alla concreta valutazione della possibile adeguatezza di misure meno afflittive, ritenute non idonee a salvaguardare le esigenze cautelari, ad onta del lungo periodo di tempo trascorso dai fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In punto di ricostruzione storica e oggettiva, è sufficiente richiamare quanto esposto in parte narrativa. Come può leggersi sopra, dunque, la misura cautelare oggetto di riesame è relativa a un omicidio che si inquadra nell’ambito della sanguinosa contrapposizione sviluppatasi nell’anno 2004, fra diverse associazioni camorristiche operanti in territorio partenopeo. All’epoca, gli appartenenti al RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE erano alla ricerca di un esponente dell’avverso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ossia NOME AVV_NOTAIO; al fine di ottenere informazioni utili per reperire AVV_NOTAIO, venne deciso di prelevare e poi di uccidere – la povera NOME COGNOME, ritenendo che la stessa, avendo avuto una relazione sentimentale con lo stesso AVV_NOTAIO, potesse rivelare dove egli si trovasse. Così,
la sventurata giovane venne barbaramente trucidata e il cadavere fu dato al fiamme.
Il procedimento instaurato a carico dell’odierno ricorrente COGNOME è st più volte archiviato, mentre i complici sono stati condannati in via definitiva; a di essi hanno così intrapreso una collaborazione con la giustizia, consente l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare ora oggetto di impugnazione.
Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugNOME, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo i solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili:
occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In t procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l’obbligo tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all’udienz ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da di motivazione l’ordinanza che, a fronte di un’eccezione ritualmente proposta, n
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contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 – 01). Pare utile, allora, precisare quale sia la relazione intercorrente, fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale è tenuto a fornire in ordine ai temi posti dalla difesa stessa, ribadendosi come l’obbligo di motivazione possa reputarsi adempiuto anche nel caso in cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame effettui un rinvio per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastoNOME in una più ampia valutazione, atta a contrastare – anche per implicito – le deduzioni difensive. Il tutto postula, però, che le questioni poste dalla difesa non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo, in tal caso, la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate;
c) all’esito del riesame dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugNOME, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l’istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 – 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 – 01). In questa prospettiva, si può ritenere senz’altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell’ordinanza resa all’esito del riesame; a patto, però, che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall’esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 01). Vero, in sostanza, che è pienamente consentita la motivazione per relationem, rispetto all’ordinanza impugnata, ma a patto che l’ordinanza del Tribunale del riesame contenga una motivazione che dimostri un vaglio critico e che non si risolva quindi nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento restrittivo della libertà personale, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111). E nemmeno è consentito – sempre in tema di misure cautelari personali – assolvere all’obbligo di offrire un adeguato e congruo apparato motivazionale (sia dell’ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella di conferma in sede di riesame), attraverso la mera riedizione del compendio raccolto in sede di indagini preliminari, facendo affidamento sul requisito dell’autoevidenza dello stesso (Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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Con il primo motivo, la difesa si duole della avvenuta riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. peri., prospettando come gli elementi ritenuti nuovi, in realtà, non contenessero alcun elemento di novità, rispetto a quelli raccolti in precedenza. La doglianza è direttamente indirizzata, però, a operare un sindacato in ordine al merito del provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini, che invece – per costante giurisprudenza di legittimità – non è impugnabile; ciò sia che tale decisione accolga, sia che rigetti la relativa richiesta inoltrata dal Pubblico ministero (il principio di diritto si trova, fra tante, in Sez n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio, Rv. 252323, che ha così statuito: «È inoppugnabile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari autorizza la richiesta del pubblico ministero di riaprire le indagini a seguito della disposta archiviazione»; nello stesso senso si era espressa Sez. 5, n. 30620 del 26/06/2008, COGNOME, Rv. 240441, a mente della quale: «È inoppugnabile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta del pubblico ministero di riaprire le indagini a seguito della disposta archiviazione» e in tal senso, anche Sez. 4, n. 16270 del 05/04/2022, Fischi, Rv. 283025). La sanzione di inutilizzabilità, impropriamente richiamata dalla difesa, attiene invece – in via esclusiva – al caso del compimento di atti in assenza di provvedimento di riapertura delle indagini ad opera del Giudice per le indagini preliminari (fra tante, Sez. 6, n. 29479 del 10/05/2017, COGNOME, Rv. 270413: «Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE atti di indagi eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto di reato da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero»). In definitiva, il motivo non può che essere disatteso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A mezzo del secondo motivo, il ricorrente critica la valenza dimostrativa attribuita agli elementi indiziari raccolti, con particolare riguardo alle dichiarazio rese dai collaboratori di giustizia.
5.1. Come è noto, l’efficacia dimostrativa delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia è condizionata dell’esistenza di elementi di prova che ne confermino l’attendibilità (art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.). In ossequio a tale regola, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato una serie di criteri da seguire, in sede di valutazione della chiamata in correità o in reità. In primo luogo, deve dunque essere verificata la credibilità del dichiarante (c.d. attendibilità intrinseca soggettiva); va in seguito sancita l’attendibilità intrinseca dell dichiarazione resa (c.d. attendibilità intrinseca oggettiva); infine, occorre
esaminare i riscontri estrinseci (c.d. attendibilità estrinseca). Segnatamente, per quanto riguarda la credibilità del propalatore, l’indagine va condotta in relazione alla personalità del chiamante, alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e alla contestuale accusa dei coautori e complici, nonché al suo passato, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, ai suoi rapporti con l’accusato; per quanto attiene all’attendibilità intrinseca delle singole dichiarazioni, occorre valutare la tipologia della chiamata (in correità o in reità), oltre che l’intrinseca consistenza delle dichiarazioni del chiamante alla luce dei parametri della precisione (intesa come ricchezza descrittiva e contenutistica del narrato), della coerenza logica (ossia l’assenza di elementi di sostanziale distonia nella propalazione), della spontaneità (intesa quale assenza di induzione alla chiamata) e della costanza (ossia la reiterazione, senza ritrattazioni significative, delle accuse); in ordine, infine, ai riscontri estrinseci (ovvero ai dati di fatto autonomi rispetto alla chiamata – siano essi indizi o prove) essi vanno accertati uno per uno, nella loro storica verificazione e nella loro specificità (non potendosi risolvere in circostanze generiche) e devono porsi in logica correlazione con la dichiarazione accusatoria.
5.1.1. Orbene, nella concreta fattispecie in esame la Corte, nell’attenersi rigorosamente ai sopra enunciati principi ermeneutici, è giunta ad una valutazione positiva – secondo il grado di certezza che è postulato dalla fase cautelare relativamente alla attendibilità dei dichiaranti. A tale conclusione il Collegio è pervenuto considerando:
che tutti i propalatori hanno reso dichiarazioni non solo di tenore eteroaccusatorio, ma anche autoaccusatorie in relazione alla sussistenza di gravi delitti;
che le propalazioni sono del tutto prive di qualsivoglia accenno di enfasi gratuita, che non sono riscontrabili intenti calunniatori (originati magari da rancore, risentimento, volontà di vendetta, o anche dalla speranza di aggravare la posizione RAGIONE_SOCIALE accusati o sminuire la propria, oppure dall’improvvido desiderio di acquisire una sorta di compiacenza, da parte gli organi deputati ad accordare o mantenere il regime di protezione);
che ciascun collaboratore, in ragione del ruolo ricoperto nelle consorterie criminali ora sotto giudizio, è stato in grado di disvelare circostanze fattuali di particolare rilievo e di ricostruire la struttura e l’organigramma delle associazioni;
che tutte le dichiarazioni rese appaiono coerenti già sotto il profilo intrinseco, nonché reciprocamente convergenti ed anche fornite di riscontri di provenienza estrinseca (si pensi gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria., nonché al tenore delle conversazioni captate).
5.1.2. La posizione di NOME COGNOME, nell’impugnata ordinanza, viene trattata specificamente e in modo approfondito (si veda quanto scritto da pagina 22 in poi). Vengono richiamate, infatti, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME (si tratta essenzialmente di dichiaranti già inseriti all’interno del sodalizio cd. “RAGIONE_SOCIALE“, ossia del gruppo “dei RAGIONE_SOCIALE“, fazione RAGIONE_SOCIALE distaccatasi dai COGNOME dopo la faida di Scampia; vi figura, inoltre, NOME COGNOME, collaboratore di giustizia già inserito nel RAGIONE_SOCIALE COGNOME). Tali soggetti indicano, in maniera concorde tra loro, il COGNOME come uno dei componenti del gruppo che uccise la COGNOME (segnatamente, si veda ciò che è riportato alle pagine 23 e seguenti dell’ordinanza avversata). Il Tribunale del riesame chiarisce anche come COGNOME e NOME COGNOME siano fonti dirette, laddove COGNOME e COGNOME riferiscono de relato).
5.2. La difesa contesta, inoltre, la lettura fatta dal Tribunale del riesame di una conversazione captata in ambientale, all’interno della autovettura Fiat Punto targata TARGA_VEICOLO e intercorsa, alle ore 02.26 del 22/05/2005, tra NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; la difesa, in particolar modo, aggredisce il fatto che tale conversazione sia stata considerata alla stregua di elemento di riscontro, rispetto alle propalazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare, di NOME COGNOME).
5.2.1. Va ricordato, allora, che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, laddove tale valutazione risulti motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, COGNOME, Rv. 239724). È possibile, infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un’intercettazione diversa, rispetto a quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. COGNOME, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259516 – 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252190 – 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, COGNOME, Rv. 237994).
5.2.2. Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, né ha assolto il peculiare onere di
rappresentare in modo adeguato l’eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Si è limitata, al contrario, ad invocare una diversa interpretazione della sopra indicata conversazione, al fine di ricavarne esiti decisori difformi. Operazione, come detto, non consentita in sede di legittimità.
5.3. In conclusione, la valutazione contenuta nel provvedimento impugNOME, circa il compendio indiziario gravante su NOME COGNOME, già positivamente scrutiNOME in sede di ordinanza genetica, è ampia e coerente, oltre che priva del pur minimo spunto di contraddittorietà, essendo fondata sull’esistenza di chiamate in reità e in correità, provenienti anche da soggetti direttamente a conoscenza di quanto accaduto. Per contrastare tali conclusioni, la difesa si limita ad un esame solo parziale RAGIONE_SOCIALE elementi di valutazione e conoscenza emersi, svolgendo una critica di tenore esclusivamente confutativo e versata in fatto. Deriva da ciò, il rigetto della censura difensiva.
Il terzo motivo attiene al profilo delle esigenze cautelari. Sostiene la difesa non esser stato adeguatamente considerato l’aspetto personologico relativo all’indagato; il provvedimento restrittivo della libertà personale, infatti, ha colpito un soggetto privo di carichi pendenti e che, attualmente, non risulta in alcun modo legato alla camorra. Nemmeno si è congruamente considerato, del resto, il fatto che si tratti di un omicidio risalente a quasi venti anni addietro.
6.1. Giova allora premettere un sintetico richiamo al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui – in tema di misure cautelari personali – il ricorso per cassazione che deduca insussistenza delle esigenze cautelari è ammissibile esclusivamente laddove denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento; non sono proponibili, al contrario, censure che attengano alla ricostruzione dei fatti, o che si risolvano in una differente valutazione RAGIONE_SOCIALE elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, COGNOME, Rv. 199391; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, COGNOME, Rv. 210019). In ordine ai profili di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, inoltre, deve rilevarsi che, ai fini della valutazione del pericolo che l’imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito della “concretezza”, cui si richiama l’art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., riguarda l’indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l’imputato, verificandosi l’occasione, possa facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone, Rv. 265623).
Con riferimento al requisito dell’attualità, pare sufficiente rifarsi all’orientamento espresso da Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891, a mente della quale: «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (cfr. Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767). Si ricorda, infine, che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, dettata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha valenza prevalente, stante la natura speciale che la connota, rispetto alla norma generale fissata dall’art. 274 cod. proc. pen. Deriva da ciò che, allorquando il titolo cautelare attenga a reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione autorizza a ritenere sussistente – salva l’acquisizione di prova contraria, non evincibile in forza della mera circostanza relativa al decorso di un considerevole arco temporale, rispetto all’epoca dei fatti – i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004).
6.2. Tanto chiarito, al fine di delineare il quadro dogmatico entro cui si colloca la tematica dedotta, può precisarsi come la decisione impugnata non meriti – nella sede di legittimità – alcuna rivisitazione. Contrariamente alle deduzioni difensive, il profilo cautelare è stato analizzato in modo completo e approfondito, ad opera del Tribunale del riesame (si veda quanto riportato nell’ordinanza impugnata, alle pagine da 66 a 70). La motivazione adottata dal Tribunale del riesame, infatti, si presenta articolata e convincente, risultando congruamente analizzati gli aspetti inerenti al pericolo concreto di reiterazione di condotte delinquenziali di analoga natura, nonché i relativi profili dell’attualità e della concretezza. I
6.3. Facendo buon governo dei principi di diritto sopra enucleati, nell’ordinanza si valorizza anzitutto come si sia in presenza della cd. doppia presunzione relativa, non vinta da alcun dato di segno contrario; si sottolinea poi l’insufficienza, a tal fine, del dato oggettivo rappresentato dal mero decorso del tempo rispetto al fatto.
Il provvedimento impugNOME, inoltre, valorizza la enorme gravità della efferata e allarmante condotta serbata; contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, però, non stabilisce alcuna forma di automatismo, nel senso che non desume immediatamente la sussistenza delle esigenze cautelari dalla straordinaria gravità del fatto, non operando, quindi, la asserita sovrapposizione dei due distinti piani concettuali. Viene infatti primariamente preso in considerazione il grande disvalore sociale della condotta, ma si valutano anche l’insensibilità manifestata dal soggetto e le feroci modalità esecutive, che – oltre ad essere disumane nella loro manifestazione fenomenica – sono giustamente considerate come perfettamente incastonate in aberranti logiche camorristiche. Nell’ordinanza avversata, inoltre, vi è il riferimento al movente dell’azione, connesso al sanguinoso scontro armato, al tempo in corso fra il RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e la opposta fazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Il mero decorso del tempo, quindi, è stato correttamente considerato – in assenza di positivi segnali di ravvedimento, resipiscenza, o di distacco dall’ancora operante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di riferimento – quale elemento del tutto ininfluente.
6.4. A fronte di tale motivazione, articolata, coerente e perfettamente logica, la difesa non riesce a oltrepassare lo stadio della semplice enunciazione di elementi di segno contrario, così tratteggiando la doglianza quale inammissibile. Anche sotto tale profilo, pertanto, l’ordinanza impugnata merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma bter, disp. att. cod. proc. pen.
n c) GLYPH Così deciso in Roma, udienza del 07 febbraio 2024. ( 4- ,