Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24688 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24688 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1006/2025 CC – 21/03/2025
R.G.N. 2101/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 08/11/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di MILANO
sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Con ordinanza in data 08/11/2024, il Tribunale per il riesame dei provvedimenti cautelari di Milano ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 28/10/2024 che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere a carico di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 71 d.lgs.n. 159/2011 (commesso con il ruolo di promotore) e di cui agli artt. 110, 56, 575 cod. pen. e 61 n. 2 cod. pen., 10, 12, 14 l.n. 497/1974 (tentato omicidio di NOME COGNOME).
Veniva ricostruita in particolare la vicenda dei contrasti manifestatisi all’interno del gruppo quando NOME COGNOME nel 2018 era stato arrestato. Durante la sua detenzione la leadership era stata assunta dal fratello NOME ma era contesa da NOME COGNOME del gruppo ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e dall’emergente gruppo ‘RAGIONE_SOCIALE‘, capeggiato da NOME COGNOME e del quale facevano parte anche NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
-le immagini riprese il 12/04/2019, che avevano consentito di individuare uno scooter grigio di grossa cilindrata, con a bordo due soggetti coperti da caschi integrali, che, a partire dalle ore 07,22, avevano effettuato diversi passaggi nei pressi dell’abitazione di Anghinelli; quello stesso scooter con una persona a bordo era giunto a Cologno Monzese in prossimità dell’abitazione di Cataldo e poi si era allontanato verso Milano con due persone a bordo; giunto dove era stato perpetrato l’agguato nei pressi dell’abitazione di COGNOME si era in fretta allontanato per tornare a Cologno Monzese, fermarsi nei pressi dell’abitazione di COGNOME e quindi definitivamente allontanarsi con una sola persona a bordo;
Era emerso che la vittima dell’agguato aveva una pendenza economica per non avere mai corrisposto il pagamento di 26 chili di cocaina a lui sequestrati in occasione del suo arresto in flagranza nel novembre 2007; lo stesso COGNOME afferma che il padre di NOME COGNOME, in affari con i trafficanti serbi dai quali proveniva la sostanza, pretendeva il pagamento di oltre 900.000 euro. Anche COGNOME afferma che questo poteva essere un movente, ma il Tribunale del riesame lo sottovaluta con motivazione apparente.
Nemmeno sui profili che privano di valore individualizzante tale indizio il Tribunale del riesame si era confrontato.
Carente Ł anche la motivazione in punto di descrizione e ruolo di NOME, definito apoditticamente promotore, senza evidenziare le condotte sintomatiche di tale ruolo e senza nemmeno tenere conto delle dichiarazioni dello steward aggredito in uno degli episodi ricostruiti in ordinanza, NOME COGNOME che indica il NOME come soggetto che intervenne a svolgere un ruolo da paciere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.Il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione – la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, nØ sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l’apprezzamento delle risultanze analizzate (cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, rv. 276976).
L’inammissibilità di tale motivo consolida il quadro indiziario a carico di NOME per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. e offre così elementi per valutare la restante parte della ricostruzione contenuta in motivazione con riguardo al tentato omicidio COGNOME.
Il primo motivo, relativo alla contestazione di tentato omicidio, Ł infondato.
Pur lamentando sotto plurimi profili contraddittorietà o carenze di motivazione nella ricostruzione di tale vicenda e in particolare nella valutazione degli elementi che descrivono i gravi indizi di colpevolezza a carico di NOMECOGNOME la difesa denuncia in realtà come illogici o insufficienti diversi punti dell’apparato argomentativo che sorregge il provvedimento impugnato sol perchØ valuta il significato indiziario di ogni elemento in maniera frazionata, mentre l’ordinanza li apprezza tutti nella loro molteplicità e ne fa una sintesi armonica e coerente, raccordandoli anche con gli elementi che hanno cristallizzato – in forza di quanto evidenziato nel paragrafo precedente – l’inserimento del ricorrente nel sodalizio facente capo ai Lucci.
Il ricorrente enumera una serie di dati che, prospettando l’esistenza di altri interessi illeciti di COGNOME e altri soggetti interessati a colpirlo, avrebbero potuto giustificare l’approfondimento di piste alternative di indagine; ma segnala scenari alternativi e frammentariamente legati a circostanze divergenti e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha compiutamente spiegato come, a differenza delle altre, la pista investigativa che conduceva al sodalizio criminale di cui faceva parte NOME aveva ricevuto una pluralità di coerenti riscontri ed era stata asseverata anche da pronunciamenti giurisdizionali a carico di altri concorrenti.
In ogni caso su tutte queste prospettazioni alternative il Tribunale del riesame si era pronunciato dandone compiuta valutazione e le censure formulate in ricorso si risolvono in mere proteste di dissenso; rivelatrici sono le stesse formulazioni delle considerazioni difensive ( «la motivazione Ł apparente laddove esclude la riconducibilità del delitto a tale affare» ), che danno avvio ad un esposizione che ripercorre gli argomenti utilizzati dal Tribunale per lamentare che con essi si sottovalutano o non si valutano adeguatamente le deduzioni difensive.
Dopo avere svolto articolate critiche sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della vittima NOME COGNOME, della sua compagna NOME COGNOME e di NOME COGNOME, amico di COGNOME e ben inserito nel medesimo contesto delle rivalità delle tifoserie in posizioni di contrasto con COGNOME, il ricorrente censurava la valenza di riscontro degli elementi valorizzati come decisivi dal Tribunale del riesame.
Sul punto va anzitutto evidenziato che anche le critiche mosse ai giudici della cautela con riguardo alle loro valutazioni su tali dichiarazioni versano tutte nel merito e non riescono ad isolare alcun vizio logico ad un apprezzamento, argomentato, articolato e non supino rispetto al narrato di costoro, dei quali il Tribunale del riesame valuta il vissuto, l’interesse e i possibili condizionamenti, giungendo ad estrarre da esse gli elementi che ritiene coerenti, plausibili e riscontrate.
La difesa sostiene che erroneamente Ł stato ritenuto individualizzante l’indizio relativo alla strada percorsa dallo scooter a bordo del quale viaggiavano i due individui che avevano
colpito COGNOME. Secondo la difesa, il Tribunale del riesame aveva omesso di valutare l’equivocità del dato restituito dalle immagini perchØ non necessariamente il veicolo ripreso avrebbe dovuto imboccare il viottolo pedonale che parte da INDIRIZZO e conduce in INDIRIZZO Nagasaki in prossimità del complesso abitativo dove vive il ricorrente.
Inoltre, i giudici della cautela non si sarebbero confrontati con il fatto (dedotto della difesa) che in quel complesso abitativo era residente anche altro soggetto (NOME COGNOME che già era stato condannato per il medesimo reato.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa su tali deduzioni, il Tribunale ha compiutamente risposto nel merito (pag. 118 e seguenti del provvedimento impugnato), segnalando che i passaggi sono tre, che la tempistica Ł compatibile con le modalità dell’agguato anche in ragione di un errore matematico sull’indicazione dei tempi dei passaggi videoripresi e ha escluso che lo scooter abbia preso una strada alternativa a quella che conduceva alla casa di Cataldo sulla base di una valutazione combinata delle posizioni delle videocamere che avevano ripreso i primi due passaggi, ritenuti compatibili solo con il prelievo del passeggero nel primo tratto di INDIRIZZO Ha inoltre aggiunto che il dato si combina armonicamente con tutti gli altri elementi indiziari che conducono al coinvolgimento di NOME.
Quanto alle doglianze della difesa sui rapporti del ricorrente con il COGNOME, incaricato di clonare la targa del motorino, esse costituiscono la riproposizione delle tesi sostenute dinanzi al Tribunale del riesame circa l’assenza di elementi oggettivi sul ruolo di COGNOME e, senza confrontarsi con l’articolata ricostruzione dei rapporti di costui con gli ambienti della tifoseria del Milan, dei suoi contatti telefonici tra COGNOME e COGNOME la mattina dell’agguato e con i contesti spazio-temporali che rendevano credibile la clonazione di quella targa da parte di quel soggetto (pagg. 120 e 121 del provvedimento impugnato), il ricorrente si limita a lamentare la mancata acquisizione di elementi oggettivi su come in concreto costui avrebbe fotografo la targa.
Quanto, infine, alle censure riguardanti l’interpretazione del contenuto dell’intercettazione ambientale dell’11 luglio 2024, all’interno del bar gestito dalla famiglia del ricorrente, esse costituiscono solo un’interpretazione alternativa di una chiara frase autoaccusatoria nel dialogo di NOME con la moglie, che secondo la difesa doveva essere svalutata dalla diversa affermazione fatta da NOME con l’COGNOME, che si era recato presso di loro, quando aveva protestato la sua estraneità al tentato omicidio. Dinanzi all’ambivalenza di tale contegno e alla chiarezza della frase intercettata quando il ricorrente parlava riservatamente con la moglie, la motivazione dei giudici della cautela non può risultare nØ arbitraria nØ viziata.
Generiche e controvalutative sono poi le censure relative ai contenuti della messaggistica scambiata tra COGNOME e COGNOME nel corso delle indagini, che vertono sull’interpretazione dei timori chiaramente manifestati tra loro, ma su canali riservati, che, secondo la difesa dovevano essere interpretati come meri interrogativi su quali elementi potessero essere raccolti a loro carico, e che per questo essi formulavano solo perchØ estranei. Tali elementi non sono comunque centrali nella ricostruzione e ricevono significato nella ricostruzione del Tribunale del riesame soprattutto dalla presenza di altri piø decisivi elementi.
4. Il ricorso deve essere dunque respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 21/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME