Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28662 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28662 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
NOME l’ordinanza del 24/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
a e conclude per l’inammissibilita’ del ricorso
difensore tuditoit
In difesa di COGNOME NOME è presente l’avvocato COGNOME del foro di REGGIO CALABRIA il quale insiste nell’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza emessa il 24 novembr 2023 e depositata il 5 gennaio 2024, in parziale riforma della ordinanza applic della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP presso il Tribunale reggin confronti di COGNOME NOMENOME NOME l’ordinanza applicativa della misura d custodia cautelare in carcere, disponeva la sostituzione della misura con quella arresti domiciliari.
Il giudice del riesame riteneva sussistenti gravi indizi di colpevolezza penden prevenuto in ordine all’ipotesi di reato di cui alli art. 74 d.P.R. n. 309/1990 , 1 e 2, e 416 bis comma 1 cod pen, descritto al capo V dell’incolpazione provviso
L’indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso cassazione.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b) e lett. e) cod.proc.pen., violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussi e dei gravi indizi di colpevolezza. Deduce, in proposito, la mancanza assolu motivazione circa la censura mossa alla ordinanza del GIP in ordine alla carenz autonoma valutazione. In proposito, era del tutto insufficiente la considerazio Tribunale, che aveva ritenuto integrato il requisito in quanto le richieste della non erano state integralmente accolte e poi in quanto il provvedimento era s suddiviso in singoli e distinti paragrafi per ciascun indagato. Con riferimen posizione del COGNOMECOGNOME il GIP non aveva fornito motivazione specifica ma aveva rite sussistenti esigenze cautelari e gravi indizi di colpevolezza genericamente indiv cumulativamente con gli NOME coindagati. Era mancata una specifica valutazione ordine alla posizione del COGNOME, né, in proposito, era sufficiente la motivaz Tribunale del Riesame secondo cui in più parti erano stati inseriti elementi valu trattandosi di motivazione apparente. Inoltre, i giudici di merito avevano comme macroscopici errori logici nella lettura del materiale intercettivo, attribuendo del tutto isolate da un preciso contesto significati totalmente inconferenti ri loro significato.Per di più, si trattava di ” droga parlata” , e quindi era ri onere motivazionale più intenso. Infine, non era stato in alcun modo evidenziato era l’elemento indiziante del reato RAGIONE_SOCIALEvo, rispetto ad una ipotesi di cu 73 DPR 309/1990. Erano invece plurimi gli elementi dai quali desumere l’assenza d una struttura ed anche della ritenuta disponibilità del COGNOME nel perseguimento programma criminoso.
6.Con il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazion riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi relativi alla aggrava agevolazione mafiosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato.
La motivazione del giudice del riesame resiste alle prospettate censure. particolare riferimento alla adombrata violazione dell’art. 292 cod. proc. p ribadito il principio secondo cui, qualora la nullità dell’ordinanza cautel omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, requisiti previsti dall’art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccep quanto carente, come nel caso di specie, di indicazioni relative ai dell’ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragio cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario ta da condurre a conclusioni diverse – il tribunale del riesame, nel rigetta eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indi specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugNOME in cu rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2 – n. 42333 del 12/09/201 Devona, Rv. 278001 – 01). Il Tribunale del Riesame ha dunque pienamente soddisfatto l’onere motivazionale sul punto osservando che il GIP ave autonomamente valutato ogni singola posizione ( dividendo il provvedimento in appositi paragrafi), come dimostrato anche dal fatto che le richieste della RAGIONE_SOCIALE non erano state integralmente accolte.
Giova poi rammentare che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all’esame de contenuto dell’atto impugNOME per verificare, da un lato, le ragioni giuridic lo hanno determiNOME e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedim (v., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 7 dicembre 2011, COGNOME, Rv. 251760; n. 2146 del 25 maggio 1995, COGNOME ed altro, Rv. 201840). In tema di misu cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, può essere accolto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valut degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17 mag 2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. Un., n. 11 del 22 marzo 2000, Audino, Rv 215828).
Quanto alle doglianze avanzate dal ricorrente rispetto alla sussistenza dei indizi di colpevolezza, è pacifico che, in tema di misure cautelari pers allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza d gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il c:ompito di verif in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle rag che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a c dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardant valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai pri diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4 26992 del 29 maggio 2013, RM. in proc. Tiana, Rv. 255460; :Sez. 4, n. 18795 de 2 marzo 2017, COGNOME, Rv. 269884).
Tanto premesso, l’ordinanza impugnata risulta motivata in maniera coerente logica in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, an riferimento al reato RAGIONE_SOCIALEvo. Deve in proposito rammentarsi che l’eleme aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del individuato nel carattere dell’accordo criminoso, contemplante la commissione una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vinco RAGIONE_SOCIALEvo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei sing programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel t al perseguimento del programma criminoso del sodalizio (Sez. 4, n. 51716 del 1 ottobre 2013, COGNOME ed NOME, Rv. 257906; Sez. 4, n. 36341 del 15 maggio 2014 NOME, Rv. 260268). Orbene, il Tribunale del riesame dedica le p dieci pagine del provvedimento alla ricostruzione dei plurimi elementi comprovan la sussistenza di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ric alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , facente capo ad un importante esponente della RAGIONE_SOCIALE suddet COGNOME NOME ( cfr. pag. 8, intercettazione del COGNOME dopo l’arresto de NOME COGNOME, suo collaboratore, e il sequestro di 740 piantine di can indiana: ” hanno arrestato a Seby.. io vado avanti nelle mie cose.., e, riferendosi al sequestro dello stupefacente” lo sai cosa abbiamo perso? Un poco di soldi… ), manifestando comunque preoccupazioni in ordine al procedimento in corso e la piena contezza dell’organizzazione in essere ( cfr., in proposito, la frase ri a pag. 9 della ordinanza impugnata: ” hanno diciamo certificato la piazza di spaccio ora scatta l’associazione, secondo me il 74 glielo contestano”). Il Tribunale del Riesame dà inoltre ampio conto della stabilità del rapporto del RAGIONE_SOCIALE e NOME RAGIONE_SOCIALE, riportando diffusamente, alle pagine 10 -20 GLYPH il compendio intercettivo estrapolato dalle conversazioni intercorse tra i due me il COGNOME era ristretto in carcere, riguardanti: 1) il riferimento alla sist
e vendita di un ” escavatore”, usando un evidente linguaggio criptico; 2 difficoltà di contattare il NOME COGNOME, lamentandosi che quest’ultimo aveva attivato la scheda sim datagli dal COGNOME COGNOME comunicare; 3) la richi di molti (all’evidenza, affiliati della RAGIONE_SOCIALE) di entrare nell’attività do narc ” ci fermano tutti, vogliono uscire con noi, si vogliono allenare con noi”); 4) la raccomandazione, da parte del COGNOMECOGNOME di contattare” il paeseano”, alluden al gruppo di Platì, 5) l’indicazione, da parte del COGNOME, che sarebb preferibile che detti contatti fossero stati tenuti dal COGNOME, il quale però dovuto attivare la scheda; 6) le notizie circa l’andamento delle attività di s che stava procedendo” alla grande”; 7) i rapporti con il COGNOME NOMENOME en nel mercato della droga in precedenza goverNOME dal COGNOME; 8) le attività vo ad evitare che il COGNOME prendesse il sopravvento nel mercato mentr COGNOME COGNOME in carcere. Alla luce degli elementi citati, non manifesta al aporia logica ed è pienamente conforme ai principi sopra citati la motivazione Tribunale del Riesame, secondo cui i COGNOME era stabilmente inserito nella dina RAGIONE_SOCIALEva, aveva un ruolo chiaro e definito, essendo incaricato, insieme a NOMENOME della diffusione della droga, ed era un sicuro conoscitore del cont criminoso e delle dinamiche dell’associazione, come dimostrato, fra l’altro, gestione dei rapporti con gli affiliati della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che volevano entra mercato. Il motivo di ricorso, invece, si incentra su una lettura alternat compendio delle conversazioni intercettate, peraltro ancorato ad elementi tutto parcellizzati ed avulsi dal compendio indiziario che, invece, i giudici di considerano compiutamente nella sua valenza complessiva, traendone logiche conclusioni. Va dunque ribadito il consolidato principio per cui l’interpreta del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia cript cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giu merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza util si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, S Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto, infine, alla aggravante di cui all’art. 416 bis -1 cod. pen.;’/Tribun Riesame (cfr. pag. 20 dell’ordinanza impugnata) rileva la carenza di interesse ricorrente nella presente fase cautelare, posto che, in ragione della contest di cui all’art. 74 DPR 309/1990, opera comunque la presunzione di adeguatezza della misura intramuraria di cui all’art. 275, comma 3, cod.. proc. pen, e inalterato il termine massimo di custodia cautelare in carcere di cui all’ar comma primo, lett a) cod. proc. pen. Si tratta di argomentazioni corrette in p di diritto, con le quali il ricorrente non si confronta minimamente.
Si impone conclusivamente il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.