Gravi Indizi di Colpevolezza: La Cassazione Conferma la Custodia Cautelare
Con la sentenza n. 956 del 2026, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affrontato un caso cruciale in materia di misure cautelari, chiarendo i requisiti per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. La pronuncia ribadisce la necessità che i motivi di ricorso siano specifici e non si limitino a una semplice rilettura degli elementi fattuali già valutati dai giudici di merito.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catania, che applicava la misura della custodia cautelare in carcere a un soggetto indagato per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina e crack (art. 74 d.P.R. 309/90) e per il trasporto di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90).
Secondo l’accusa, l’indagato agiva come corriere per un’associazione criminale ben strutturata, il cui capo, ristretto ai domiciliari, gestiva lo spaccio dalla propria abitazione. L’ordinanza del G.i.p. veniva confermata dal Tribunale del riesame, che riteneva sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza sia le esigenze cautelari. L’indagato proponeva quindi ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente basava la sua difesa su due motivi principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza di gravi indizi di colpevolezza: Sosteneva di aver avuto solo rapporti sporadici con il capo dell’associazione e un altro membro, che gli episodi contestati erano limitati a un breve arco temporale (marzo-maggio 2024) e che le conversazioni intercettate erano criptiche. Negava inoltre di aver mai avuto un ruolo continuativo, affermando di essere stato talvolta sostituito da un altro soggetto. A suo dire, i fatti potevano al massimo configurare un concorso di persone in singoli reati di cessione, non una partecipazione stabile a un’associazione.
2. Violazione di norme processuali e vizio di motivazione per mancanza delle esigenze cautelari: Lamentava l’assenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, poiché i fatti risalivano al maggio 2024 e l’associazione era ritenuta cessata nel 2025. Evidenziava inoltre il suo stato di incensurato, la sua regolare attività lavorativa e la disponibilità del padre ad accoglierlo agli arresti domiciliari.
L’Analisi della Cassazione sui Gravi Indizi di Colpevolezza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno qualificato le censure del ricorrente come generiche e rivalutative, ovvero un tentativo di ottenere dalla Corte di legittimità un nuovo e diverso giudizio sul merito dei fatti, attività che non rientra nelle sue competenze.
La Corte ha sottolineato come l’ordinanza impugnata avesse fornito una motivazione solida e coerente. Le indagini, basate su intercettazioni ambientali, conversazioni telefoniche, servizi di osservazione e pedinamento, avevano dimostrato che l’indagato non era un semplice conoscente, ma un corriere inserito stabilmente nella struttura. Egli si recava quotidianamente presso l’abitazione del capo, tipicamente dopo le ore 12, dopo essere passato dal luogo dove era custodito lo stupefacente. Subito dopo il suo passaggio, verso le ore 13, iniziava l’attività di spaccio al dettaglio presso l’abitazione del capo.
Questa ricostruzione, secondo la Corte, non deponeva per un rapporto occasionale, ma per un inserimento funzionale nel sodalizio, con il ruolo cruciale di corriere e custode del denaro, finalizzato a eludere i controlli di polizia.
La Valutazione sulle Esigenze Cautelari
Anche il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato. La Corte ha implicitamente confermato la valutazione del Tribunale del riesame, che aveva ritenuto persistenti le esigenze cautelari nonostante il tempo trascorso e la situazione personale dell’indagato. La gravità dei fatti e la stabilità del ruolo ricoperto all’interno dell’associazione sono stati elementi sufficienti per giustificare il mantenimento della misura cautelare più afflittiva.
Le Motivazioni
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile principalmente perché i motivi addotti dal ricorrente non si confrontavano specificamente con la logica e completa argomentazione dell’ordinanza impugnata. Invece di evidenziare vizi di legittimità (come un’errata interpretazione della legge o una motivazione manifestamente illogica), la difesa ha tentato di proporre una lettura alternativa delle prove, un compito che spetta ai giudici di merito e non alla Corte di Cassazione. Il quadro indiziario, composto da elementi convergenti, è stato ritenuto sufficiente a configurare la gravità richiesta dalla legge per l’applicazione della custodia cautelare. L’attività dell’indagato non era sporadica, ma metodica e funzionale all’operatività quotidiana del gruppo criminale.
Conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Per ottenere l’annullamento di un’ordinanza cautelare, è necessario dimostrare vizi specifici di legittimità e non semplicemente contestare la valutazione delle prove effettuata dai giudici precedenti. Inoltre, la pronuncia evidenzia come un insieme di elementi indiziari, se gravi, precisi e concordanti (come le intercettazioni unite ai servizi di osservazione), possa validamente fondare un giudizio di alta probabilità di colpevolezza, giustificando così l’applicazione della più severa delle misure cautelari.
Quando un ricorso contro la custodia cautelare viene considerato inammissibile?
Un ricorso è considerato inammissibile quando le censure sono generiche, ripetitive di argomenti già respinti o si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti (censura di merito), senza individuare un vizio di legittimità (violazione di legge o motivazione illogica) nel provvedimento impugnato.
Quali elementi sono stati considerati sufficienti per costituire gravi indizi di colpevolezza per associazione a delinquere?
Sono stati considerati sufficienti le intercettazioni delle conversazioni (anche ambientali), i servizi di osservazione e pedinamento e i sequestri di stupefacenti. Questi elementi, nel loro complesso, hanno dimostrato che l’indagato si recava quotidianamente presso l’abitazione del capo per consegnare lo stupefacente, svolgendo un ruolo stabile e continuativo di corriere, essenziale per l’attività di spaccio del sodalizio.
Perché la difesa dell’imputato, secondo cui frequentava l’abitazione del capo solo come muratore, non è stata accolta?
Sebbene l’indagato abbia dichiarato di frequentare l’abitazione solo come muratore, questa versione è stata smentita dalle prove raccolte. La ricostruzione dei fatti ha dimostrato un inserimento stabile nel sodalizio criminale, con un ruolo definito (corriere e custode del denaro) e non un rapporto di lavoro occasionale. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni difensive non si confrontassero adeguatamente con questa solida ricostruzione accusatoria.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 956 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 956 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 1° agosto 2025 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza in data 10 luglio 2025 del G.i.p. del Tribunale di Catania che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a NOME COGNOME, indagato per i reati di cui agli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione degli stessi in ordine alle contestazioni di cui agli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (primo motivo) e la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione per mancanza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1. Il ricorso Ł manifestamente infondato.
NOME COGNOME Ł indagato come partecipe di un’associazione dedita al traffico di cocaina e crack promossa e organizzata da NOME COGNOME (capo 1) e per aver trasportato
-Relatore –
Sent.n.sez.1629/2025 CC – 15/12/2025 R.G.N. 32100/2025
lo stupefacente dal luogo di custodia all’abitazione del COGNOME che era ivi ristretto in detenzione domiciliare (capo 11). L’articolata indagine si Ł basata sulle intercettazioni RAGIONE_SOCIALE conversazioni, anche ambientali, sui servizi di osservazione e pedinamento, sui sequestri di stupefacenti. L’ordinanza impugnata ha ripercorso i fatti piø rilevanti. L’indagato si Ł avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia ma ha dichiarato spontaneamente di essere estraneo ai fatti e di aver frequentato l’abitazione del COGNOME solo come muratore.
Nel primo motivo di ricorso ha sostenuto che ha avuto rapporti con il COGNOME e solo sporadicamente ha incontrato NOME COGNOME; gli episodi contestati sono stati di numero limitatissimo in un arco temporale ristretto da marzo a maggio 2024, non ha avuto un ruolo continuativo ed Ł stato sostituito talvolta dal COGNOME; le conversazioni sono criptiche; non ha subìto un sequestro di stupefacenti ma solo di denaro derivante da attività lavorativa lecita. Ha negato la ricorrenza dei presupposti dell’associazione, potendosi al limite configurare il concorso di persone nei reati di cessione.
Si tratta di censure generiche e rivalutative che non si confrontano con l’ordinanza impugnata ove vi Ł evidenza del fatto che il COGNOME si recava a casa del COGNOME quotidianamente, tipicamente dopo le 12 e dopo essere passato per l’abitazione ove era custodito lo stupefacente. Gli inquirenti hanno registrato i contatti che intratteneva continuamente con gli altri sodali e hanno osservato che l’attività di spaccio presso l’abitazione del COGNOME iniziava sempre verso le ore 13, dopo il suo passaggio. Di qui la valorizzazione del suo contributo di corriere nell’ambito di un’associazione solidamente strutturata di cui il Tribunale ha indicato gli elementi costitutivi. La ricostruzione effettuata, infatti, non depone in alcun modo per un rapporto di tipo occasionale bensì per l’inserimento nel sodalizio, che aveva base proprio presso l’abitazione del COGNOME, il quale, pur in detenzione domiciliare, curava la cessione al dettaglio dello stupefacente, con il ruolo di corriere nonchØ di custode del denaro al fine di eludere controlli di polizia.
Nel secondo motivo ha lamentato la mancanza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari attuali e concrete: i fatti risalivano al maggio 2024 e l’associazione era cessata nel 2025; egli prestava regolare attività lavorativa alle dipendenze di una società di costruzioni; il padre, disponibile ad accoglierlo agli arresti domiciliari, era incensurato.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 15 dicembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME