Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38665 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38665 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 2907/2025
NOME COGNOME
CC – 17/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/05/2025 del TRIB. LIBERTÀ di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, Sezione Riesame, ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione ai capi 1), 5) e 9) dell’imputazione provvisoria.
Con l’imputazione provvisoria di cui al capo 1), a NOME COGNOME è stato contestato il delitto di cui all’art. 416bis , commi 1, 2, 3, 4 cod. pen., per aver fatto parte dell’associazione per delinquere di tipo mafioso, denominata RAGIONE_SOCIALE, con il ruolo di partecipe, addetto alle comunicazioni tra le diverse articolazioni del RAGIONE_SOCIALE (masseria RAGIONE_SOCIALE, Rione Berlingieri, Don Guanella e Vasto) e alla commissione delle estorsioni, nonché impegnato nella raccolta del denaro provento delle attività illecite del RAGIONE_SOCIALE da far confluire nella cassa comune; in Napoli in epoca successiva al novembre 2017 e fino al mese di dicembre 2019; con
l’imputazione provvisoria di cui al capo 5), poi, gli è stato contestato anche il delitto di cui all’art. 110, 629 cpv, 416bis .1 cod. pen. commesso nel mese di gennaio 2012, in danno di COGNOME NOME in relazione alla gestione di un garage nel quartiere di Secondigliano; infine, al capo 9) gli è stato contestato il delitto di cui agli artt. 110, 56, 629, 416bis .1 cod. pen., in relazione a un tentativo di estorsione in danno di COGNOME NOME, esercente l’attività di macellaio presso la macelleria ‘RAGIONE_SOCIALE NOME.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo quattro motivi di ricorso, di seguito enunciati secondo il disposto di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 416bis , comma 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen. e degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità NOME motivazione del provvedimento impugnato.
La difesa ha eccepito che le argomentazioni del Tribunale in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo e delle condotte estorsive sarebbero illogiche e contraddittorie rispetto a quanto emerge dagli atti, risultando in contrasto con lo schema tipico dei delitti di cui agli artt. 416 bis e 629 cod. pen.; nel ricorso si è evidenziato, in particolare, che il provvedimento censurato, riportando servilmente le attività di captazione non ha fornito un iter logico e consequenziale degli elementi indiziari emergenti in relazione alle singole condotte contestate.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente con riferimento al capo 9), ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 110, 56, 629, 416bis 1. cod. pen., degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità NOME motivazione del provvedimento impugnato.
La difesa ha eccepito che la motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per l’episodio estorsivo si fonderebbe su un’unica intercettazione ambientale, registrata presso l’abitazione di NOME e sulla annotazione di servizio redatta dai Carabinieri di Secondigliano.
Secondo il ricorrente, l’argomentazione contenuta a pagina 16 dell’ordinanza relativa alla conversazione avente prog. n. 3892 del 28 marzo 2019 ore 17 – dalla quale il Tribunale ha desunto la configurabilità del tentativo di estorsione NOME
somma di 250,00 da parte del ricorrente in danno di COGNOME NOME, detto NOME, e la sistematicità nella corresponsione NOME tangente – sarebbe apodittica e priva di alcun fondamento giuridico e costituirebbe il frutto di una lettura parcellizzata dei dati difensivi. Si è osservato che nemmeno indirettamente, sulla base di tale conversazione, può ravvisarsi una condotta di violenza o minaccia volta a costringere la persona offesa al pagamento NOME somma, emergendo, piuttosto, che i colloquianti fossero a conoscenza di una vicenda collegata alla somma di 250 euro che riguardava il COGNOME, detto NOME e altri soggetti, ovvero ‘quel Totore di sfaccimma’.
Né, ad avviso del ricorrente, alcun indizio può ritenersi sussistente sulla base NOME restante parte del dialogo, non risultando una qualche condotta attiva dell’indagato in relazione all’ipotesi estorsiva contestata, in quanto i partecipanti non farebbero altro che commentare il controllo subito dal NOME e il fatto che i militari avessero alluso che in quel momento il NOME e NOME NOME (per il quale il Gip non ha applicato la misura) fossero lì per realizzare l’estorsione in danno del COGNOME.
Né fungerebbe da riscontro alla sussistenza NOME gravità indiziaria, l’annotazione dei Carabinieri del 28 marzo 2019 redatta a seguito del controllo eseguito il 28 marzo presso la macelleria, atteso che i militari danno atto di non essere riusciti a sentire cosa stessero dicendo il NOME e il NOME.
In conclusione, le argomentazioni dei giudici del Tribunale del riesame sarebbero meramente apparenti e non supportate da elementi di concreto riscontro, nemmeno dai collaboratori di giustizia, non dando conto, peraltro, NOME sperequazione tra la valutazione delle posizioni di NOME e NOME, non essendo quest’ultimo stato attinto dall’ordinanza restrittiva.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente con riferimento al capo 5), ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 629, 416bis. 1. cod. pen. degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità NOME motivazione, lì dove a pag. 31 e 32 del provvedimento impugnato si afferma che il ricorrente ha svolto una attività di intermediazione per conto di COGNOME NOME sulla pretesa estorsiva in danno di COGNOME NOME finalizzata a ridurre l’importo NOME somma illecitamente richiesta da NOME COGNOME, esponente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la difesa, la lettura corretta del materiale captativo evidenzierebbe che NOME COGNOME non ha fornito alcun contributo materiale rispetto alla concretizzazione NOME pretesa illecita che, di fatto, era stata già avanzata degli esponenti del RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE ai danni di COGNOME NOME per una somma iniziale
paria a 15.000,00 euro, sicché sussisterebbe un vuoto probatorio in ordine agli elementi NOME fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen.
Secondo il ricorrente, come già evidenziato nella memoria depositata in vista dell’udienza del riesame, ad intercedere sul quantum NOME richiesta estorsiva sarebbe stato COGNOME NOME e non il ricorrente, il cui ruolo sarebbe stato esclusivamente quello di riferire a COGNOME che la COGNOME gli voleva parlare, ed è la stessa COGNOME che fa esplicitamente riferimento a COGNOME e non all’istante rispetto alla gestione NOME trattativa con il gruppo RAGIONE_SOCIALE. Tanto emergerebbe dalla conversazione ambientale progr. n. 491 del 16 gennaio 2021.
La difesa ha, poi, evidenziato che i pochi interventi del COGNOME hanno avuto come fine quello di riportare notizie apprese da altri, quali COGNOME NOME e COGNOME NOME e non perché sia stato visto partecipare direttamente. A tal fine la difesa ha richiamato la conversazione progr. 1064 del 20 gennaio 2021, da cui risulta che il ricorrente in compagnia di NOME COGNOME era andato presso l’abitazione NOME COGNOME per preannunciarle che il 21 gennaio 2021 si sarebbe recato da lei COGNOME NOME per aggiornarla in merito al fatto di’ NOMENOME; rileverebbe, poi, la conversazione n. 1190 del 21 gennaio 2021, dalla quale emergerebbe che poco prima dell’incontro con il COGNOME e con il NOME, NOME si era recato presso l’abitazione NOME RAGIONE_SOCIALE per spiegarle l’incomprensione sorta con il COGNOME con riferimento alla richiesta estorsiva, avanzata da COGNOME nei confronti di COGNOME NOME e dalla quale emergerebbe che COGNOME NOME – nell’errata convinzione che il COGNOME fosse venuto meno agli impegni presi per aver chiesto nuovamente la somma di tre mila euro, immediatamente e in una unica soluzione, già pagata dall’COGNOME, nel mese di dicembre 2020 – si era rivolto a NOME affinché quest’ultimo riferisse al COGNOME il comportamento tenuto dal RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME.
Secondo la difesa, in conclusione, il ricorrente è colui al quale vengono riferiti fatti già avvenuti, di cui sono occupati altri.
Inoltre, nel ricorso si è evidenziato che anche dalle successive captazioni non emergerebbe un diretto coinvolgimento di NOME, circostanza risultante dalla stessa richiesta di misura cautelare, lì dove il Pubblico Ministero spiega che a NOME si rivolge la COGNOME per ottenere l’intervento del COGNOME per mediare un episodio di estorsione ai danni dell’COGNOME, o ancora dove evidenzia che l’COGNOME, accompagnato da COGNOME, si era rivolto alla COGNOME la quale aveva ordinato al COGNOME di chiamare il COGNOME e riferirgli chiaramente di dire a’ NOME di non scassare il cazzo’, rilevando cioè ancora una volta l’assenza del COGNOME.
Al riguardo, la difesa ha eccepito che il Tribunale del riesame non ha fornito alcuna risposta alle doglianze difensive.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente, con riferimento al capo 1) ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 416bis , comma 1, 2,3, 4 e 5 cod. pen., e degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità NOME motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza NOME gravità indiziaria del reato di partecipazione del NOME al RAGIONE_SOCIALE.
Ad avviso NOME difesa, il Tribunale avrebbe violato le regole processuali in ordine alla valutazione del propalato dei collaboratori di giustizia; in particolare, sono censurate le argomentazioni contenute nelle pagine 37 e 38 dell’ordinanza impugnata lì dove si afferma che, sulla base delle risultanze investigative (conv. del 23 ottobre 2018, testimonianze dei collaboratori di giustizia) risulterebbe un contributo stabile del ricorrente, di piena disponibilità in favore del RAGIONE_SOCIALE, lì dove l’attività investigativa non ha fornito elementi per stabilire il ruolo specifico del COGNOME nella consorteria criminale.
A tal fine nel ricorso si rappresenta, come già rilevato in sede di riesame, che il NOME non è mai stato oggetto di diretta attività di captazione, non emergendo alcun diretto contatto tra lui e i soggetti ritenuti sodali dell’associazione mafiosa.
Né, si afferma, alcun rilievo può assumere l’unica conversazione ambientale effettuata presso l’abitazione di NOME NOME (prog. N. 148 del 23 ottobre 2018 integralmente riportata nel ricorso), dalla quale il Tribunale ha dedotto che i presenti parlerebbero NOME gestione NOME cassa del RAGIONE_SOCIALE, mentre ad avviso NOME difesa, si tratterebbe di una conversazione carente sotto il profilo contenutistico non riferendosi, peraltro, a nessuna attività illecita.
La difesa, poi, ha evidenziato come alcuna condotta del COGNOME, finalizzata a favorire la fuga NOME COGNOME, emerga dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato presso l’abitazione di COGNOME NOME e dalle intercettazioni ambientali disposte presso tale abitazione.
In relazione a tale episodio la difesa ha evidenziato che dalla conversazione risulta che la COGNOME abbia deciso di farsi aiutare dal nipote COGNOME NOME e che era già stata informata da un soggetto non identificato dell’operazione di polizia che sarebbe stata eseguita tra la notte del 25 gennaio e il giorno successivo, ed è altresì emerso come la stessa COGNOME abbia spiegato al COGNOME i motivi per cui preferiva l’aiuto del nipote NOME. Anche tale circostanza non sarebbe stata oggetto di analisi da parte dell’ordinanza.
La difesa ha poi dedotto che l’ordinanza non avrebbe considerato che l’episodio concernente l’agevolazione NOME fuga NOME RAGIONE_SOCIALE si sarebbe verificato il 26 gennaio 2021, in una data quindi al di fuori temporalmente dalla contestazione del
reato associativo che è indicato commesso fino al mese di dicembre 2019; parimenti l’episodio estorsivo in danno di NOME risale al 2021, sicché anche questo non può valere come indizio NOME partecipazione all’associazione.
Contraddittoria e illogica sarebbe ancora la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; si è, infatti, eccepito che le dichiarazioni di NOME e COGNOME NOME si riferiscono ad un periodo successivo a quello attribuito al ricorrente: NOME rende dichiarazioni nel 2015; NOME farebbe invece riferimento ad attività di acquisito di sostanza stupefacente nel 2014.
Inoltre, si osserva che il COGNOME nelle dichiarazioni fa rifermento a un tale NOME a cui Napoli NOME avrebbe chiesto di recuperare lo stupefacente e che in sede di individuazione fotografica veniva identificato i NOME NOME.
La difesa ha poi evidenziato che il collaboratore di giustizia COGNOME ha indicato il COGNOME NOME come affiliato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE senza specificare, come gli altri dichiaranti, il ruolo che avrebbe assunto all’interno del gruppo; ed ancora si evidenzia che COGNOME NOME ha indicato COGNOME NOME come un affiliato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE articolazione NOME RAGIONE_SOCIALE, legato a NOME e addetto a ricevere la consegna dello stupefacente, e null’altro aveva indicato.
In conclusione, la difesa ha evidenziato l’insussistenza di un quadro di gravità indiziaria sia in relazione alla oggettiva verificazione del fatto, sia in ordine al ruolo attribuito al COGNOME che faccia esplicito riferimento a condotte materiali assunte dal ricorrente, difettando i connotati di dinamicità e funzionalità NOME sua azione.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen. pen., nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità NOME motivazione del provvedimento impugnato.
In particolare, si è eccepito che diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la difesa aveva rappresentato di avere evidenziato molteplici elementi volti a vincere la presunzione ex art. 275 cod. proc. pen., individuando le plurime risultanze investigative negative (intercettazioni che non delineano il rapporto di effettiva stabilità, una unica intercettazione ambientale presso l’abitazione del COGNOME del 23. 18. 2018 come prova dell’appartenenza, l’assenza di intercettazioni che dimostrino rapporti fitti e diretti con i sodali).
Infine, la difesa ha dedotto che il Tribunale non ha argomentato in ordine al perché la lontananza dalla commissione dei fatti (cd. tempo silente) non potesse rilevare ai fini NOME complessiva valutazione delle esigenze cautelari e alla possibilità di fronteggiarle con una misura meno afflittiva ed ha evidenziato di aderire all’orientamento NOME giurisprudenza di legittimità secondo cui il tempo trascorso
rispetto alla commissione dei fatti aggravati dall’art. 416bis .1 cod. pen. non può essere trascurato soprattutto nel caso in cui sia molto ampio.
Il ricorrente ha anche evidenziato che le captazioni a carico di NOME si arrestano al mese di marzo 2019 (in ordine al capo 9) e gli episodi contestati sono solo tre.
La difesa ha infine eccepito l’insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio che non è stato nemmeno ipotizzato dal Giudice per le indagini preliminari; né sussisterebbe il pericolo di fuga che il Gip ha ritenuto sussistente solo per coloro per i quali è stato riconosciuto un ruolo apicale, non rientrandovi il COGNOME; inoltre, difetterebbe il requisito dell’attualità delle esigenze cautelari, non sussistendo né la vicinanza temporale ai fatti, né indici recenti che facciano residuare il pericolo di reiterazione.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate.
All’ analisi dei cinque motivi di ricorso, giova premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza NOME motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni NOME logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione NOME decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto
NOME pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non NOME responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Tale orientamento ha trovato continuità in numerose pronunce (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).
Si è altresì affermato che il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01).
Questa Corte ha anche precisato che è ravvisabile il vizio di omessa motivazione quando dall’ordinanza ‘de libertate’, considerato nella sua interezza, non risultino le ragioni del convincimento del giudice su punti rilevanti per il giudizio e non anche quando i motivi per il superamento delle tesi difensive su una determinata questione siano per implicito desumibili dalle argomentazioni adottate per risolverne altra. (Vedi n. 9561/1975, Rv. 131663; n. 810/1971, Rv. 118827). (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, COGNOME, Rv. 278944 – 01).
Tanto premesso, alla luce dei principi sopraindicati, dai quali il Collegio non ha ragioni per discostarsi, i primi quattro motivi risultano manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che esso ha ad oggetto doglianze generiche e aspecifiche non contenendo alcun riferimento alle parti dell’ordinanza che sarebbero viziate da illogicità e contraddittorietà, risultando meramente introduttivo degli altri motivi di ricorso e soprattutto del quarto motivo di ricorso.
Ciò posto e rilevato che si tratta di un motivo al quale nel ricorso si è attribuita specifica autonomia, fermo quanto sarà rilevato con riferimento al quarto motivo, deve, in ogni caso evidenziarsi che la doglianza formulata in relazione alla insussistenza NOME gravità indiziaria del reato associativo non si confronta con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato che risultano solide nel rappresentare il legame tra NOME e il NOME e tra quest’ultimo e NOME
COGNOME (pagine 7 – 12 e 32 – 37 dell’ordinanza) nonché in ordine all’appartenenza del NOME al RAGIONE_SOCIALE COGNOME, lì dove è richiamata la sentenza n. 1710 del 2013, dalla quale emerge che il ruolo del ricorrente quale facente parte NOME scorta armata a tutela di NOME COGNOME.
In aggiunta a quanto di seguito affermato in relazione alle ulteriori deduzioni, non può non rilevarsi, peraltro, che l’eccezione difensiva non dà conto di essersi misurata, in modo specifico, non soltanto con le sopra indicate parti motivazionali dell’ordinanza, ma, più in generale, con le argomentazioni relative alle singole condotte contestate che – nel rappresentare il contenuto delle intercettazioni ambientali, gli esiti delle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza investigativa e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME, COGNOME e COGNOME forniscono un quadro indiziario sui costanti rapporti tra il COGNOME, NOME, vertice del gruppo criminale del Rione Don Guanella, articolazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e NOME frequentazione del COGNOME dell’abitazione NOME COGNOME, evidenziandone il rapporto fiduciario con quest’ultima.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto non si confronta che la specifica motivazione in ordine all’episodio di cui al capo 9) relativo alla tentata estorsione in danno del macellaio COGNOME NOME, detto NOME, riportata alla pagina 13 dell’ordinanza.
La doglianza difensiva, in particolare, non tiene nel giusto conto le argomentazioni del Tribunale del riesame che – sulla base NOME intercettazione ambientale a casa di NOME dalla quale, peraltro, risulta che la donna (COGNOME NOME) si riferisce al ricorrente come colui che stava perpetrando l’estorsione, e alla luce NOME annotazione dei Carabinieri – ritiene sussistere la gravità indiziaria in relazione al tentativo di estorsione in danno del COGNOME.
Né, ancora, il ricorrente si confronta con la valorizzazione da parte del Tribunale NOME circostanza che il tentato episodio estorsivo realizzatosi in data 28 marzo 2019, viene riferito dal ricorrente al NOME, esponente del gruppo mafioso legato al RAGIONE_SOCIALE, lo stesso giorno, dimostrandosi quest’ultimo interessato a comprendere nel dettaglio le modalità del controllo operato dalla polizia giudiziaria.
Deve pertanto affermarsi che la doglianza difensiva è inammissibile in quanto volta a confutare la lettura del contenuto NOME conversazione, lì dove la stessa non appare affatto connotata da un vizio di palese illogicità.
Al riguardo deve, infatti, ribadirsi il principio affermato da questa Corte secondo il quale, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la
valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti NOME manifesta illogicità ed irragionevolezza NOME motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01).
5. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso.
La doglianza difensiva non si confronta con l’adeguato apparato motivazionale esposto a pagina 16 e ss. dell’ordinanza impugnata che, in ordine al capo 9) dà conto dell’attività di intermediazione svolta dal ricorrente su richiesta NOME COGNOME, affinché l’importo illecito pari a quindicimila euro imposto al garagista COGNOME NOME, su mandato di COGNOME NOME, esponente di vertice NOME ‘RAGIONE_SOCIALE‘, fosse ridotto a rate di tremila euro a Pasqua, Ferragosto e Natale. Tanto in virtù del fatto che la vittima si era rivolto al consuocero NOME, nipote NOME RAGIONE_SOCIALE perché quest’ultima intercedesse presso il COGNOME.
Benché come dedotto dalla difesa, il medesimo provvedimento evidenzi che COGNOME NOME abbia incaricato COGNOME NOME, e non dunque il COGNOME, di chiamare COGNOME NOME, detto ‘NOME‘, al fine di pattuire il diverso importo, ciò non consente di ritenere illogica o addirittura apodittica l’affermazione NOME gravità indiziaria in punto di apporto del COGNOME, in chiave concorsuale, ai sensi dell’art.110 cod. pen.; ciò non solo per la inidoneità NOME deduzione difensiva a incidere sulla rilevanza NOME portata dell’azione del COGNOME, ma alla luce NOME complessiva spiegazione non illogica che il Tribunale rende in ordine alla ricostruzione dell’ intero episodio, dalla quale risulta il costante interessamento del COGNOME alla vicenda estorsiva.
Pertanto, alla luce dei soprarichiamati consolidati principi NOME giurisprudenza di legittimità, il motivo di ricorso deve essere rigettato, in quanto manifestamente infondato.
Quanto al quarto motivo, con il quale sono dedotti vizi motivazionali in ordine alla sussistenza NOME gravità indiziaria NOME partecipazione del NOME al RAGIONE_SOCIALE, deve affermarsene la manifestamente infondatezza, trattandosi di motivo reiterativo di profili già oggetto di specifica risposta da parte del Tribunale alle pagine 33 e ss., con la quale il ricorrente non si è affatto criticamente confrontato.
Quanto all’episodio del 26 gennaio 2021 relativo all’organizzazione NOME fuga di NOME, va rilevato che il ricorrente non ha tenuto in adeguata considerazione la precisazione dei Giudici del riesame secondo cui le investigazioni
svolte dal personale RAGIONE_SOCIALE nel proc. pen. n. 26550/20 sono state ritenute rilevanti sul piano NOME attualizzazione delle esigenze cautelari e, dunque, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, non sono state valutate ai fini NOME sussistenza del delitto associativo come contestato nell’imputazione provvisoria.
Pertanto, risulta inconferente in punto di motivazione circa la gravità indiziaria del delitto associativo, la deduzione difensiva volta a ritenere che l’agevolazione da parte del ricorrente NOME fuga NOME RAGIONE_SOCIALE si sarebbe verificata, in una data, quella del 26 gennaio 2021, collocata, temporalmente, al di fuori dalla contestazione del reato associativo, contestato come commesso fino al mese di dicembre 2019.
In ogni caso, va rilevato che tale episodio è stato oggetto di analitica valutazione da parte del Tribunale del riesame a riprova NOME perdurante affiliazione del COGNOME al RAGIONE_SOCIALE COGNOME, emergendo dalle captazioni e dalle immagini videoriprese che la notte del 26 gennaio 2021 il COGNOME si era recato presso l’abitazione NOME donna per informarla dell’operazione di polizia che avrebbe potuto riguardarla e che, nel decidere di darsi alla fuga, la donna rivolgendosi al COGNOME aveva indicato il nipote COGNOME NOME COGNOME come il prescelto da cui ricevere un supporto per la fuga.
Si tratta di argomentazioni che del tutto congruamente danno conto NOME continuità del rapporto di fiducia instaurato con il NOME da NOME COGNOME vertice dell’omonimo RAGIONE_SOCIALE, ancor più evidente lì dove si tratti proprio di un interessamento all’organizzazione NOME sua fuga.
Infine, inammissibile perché generica e aspecifica è anche la deduzione concernente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME e COGNOME, atteso che se anche NOME, nel 2015 ha riferito che il NOME fosse guardaspalle di NOME COGNOME, e COGNOME, nel 2014, lo abbia indicato quale persona addetto ai rifornimenti di stupefacente per il RAGIONE_SOCIALE COGNOME, ciò nondimeno va rilevato che si tratta di dichiarazioni che alla luce del complessivo iter argomentativo dell’ordinanza impugnata non incidono sulla assenza del vincolo associativo, ma ne scandiscono temporalmente l’affiliazione.
In conclusione, l’ordinanza impugnata contiene l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che l’hanno determinata, in assenza di illogicità evidenti, sicché le argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento appaiono congrue. (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01).
7. Infine, il quinto motivo di ricorso non è fondato.
In primo luogo, va rilevata l’inconferenza di parte delle doglianze difensive lì dove le stesse confutano la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari adducendo
considerazioni concernenti la mancanza NOME gravità indiziaria, per come enunciata attraverso i plurimi motivi di ricorso.
Ciò precisato, deve, tuttavia, evidenziarsi che la difesa si è altresì doluta NOME mancata argomentazione da parte dei Giudici del riesame sul rilievo da attribuirsi al cd. tempo silente, trattandosi di fatti che risalgono agli anni 2019 e 2021.
Sul punto deve rilevarsi che l’ordinanza censurata non è affatto venuta meno al corretto adempimento dell’onere motivazionale in ordine al rilievo da attribuire al lasso temporale intercorso tra la commissione dei fatti e l’invocato intervento cautelare, ai fini del superamento NOME presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, come desumibile dall’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. a mente del quale «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270bis e 416bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».
L’ordinanza ha rilevato che la presunzione di pericolosità sociale può essere superata non solo quando sia dimostrato che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa, ma anche quando dagli elementi a disposizione del giudice, prodotti o evidenziati dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, emerga una situazione che dimostri in modo concreo e obiettivo, comprovata da circostanze di elevato spessore, l’effettivo allontanamento dal gruppo criminale così che, pur in mancanza di una rescissione formale o per facta concludentia, si possa affermare che non sussistano esigenze cautelari.
Nella fattispecie, il provvedimento impugnato ha dato evidenza non solo alla non intervenuta disgregazione del RAGIONE_SOCIALE, ma pure alla mancata acquisizione di elementi, anche da parte NOME difesa, del sopravvenuto effettivo allontanamento del NOME, pur a fronte del decorso di un non irrilevante lasso di tempo, specificando come siano ravvisabili gli elementi concreti NOME accresciuta caratura criminale all’interno del gruppo e di saldi e radicati legami fiduciari con tutti gli esponenti del RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
I giudici, pertanto, così argomentando hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è superata per effetto del decorso di un tempo considerevole tra l’emissione NOME misura e i fatti contestati qualora risultino accertate la consolidata esistenza dell’associazione, la pregressa partecipazione alla stessa dell’indagato e la sua perdurante adesione ai valori del RAGIONE_SOCIALE (Sez. 6, n. 19787 del 26/03/2019, Bonforte, Rv. 275681 – 01).
Si tratta di una valutazione basata su dati concreti che non esibisce alcuna illogicità.
Alla luce di tali argomentazioni, ovvero del mancato superamento NOME doppia presunzione, l’ordinanza impugnata resiste anche alle censure difensive concernenti la mancata argomentazione in ordine alla scelta di una misura meno afflittiva.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 17/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME