Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26958 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26958 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO del foro di CATANZARO in difesa di COGNOME NOME, che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza emessa il 09/02/2024 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME, sottoposto alla misura della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato in ordine ai reati previsti dagli artt. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 391ter cod.pen., per avere ceduto in più occasioni, in concorso con NOME COGNOME, sostanza stupefacente del tipo cocaina e telefoni cellulari a diversi detenuti, dietro corrispettivo.
Il Tribunale, in punto di gravi indizi di colpevolezza, ha ritenuto ch l’addebito provvisorio fosse confermato dal compendio in atti; tanto sulla base delle dichiarazioni di NOME COGNOMECOGNOME all’epoca dei fatti detenut presso il carcere dì Catanzaro e che aveva riferito in ordine all’esistenza un gruppo organizzato di detenuti che si occupava della diffusione, dietro corrispettivo, di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari, indicando l’odie ricorrente come uno dei membri ed elencando altresì i nomi dei detenuti riforniti; il Tribunale ha quindi ritenuto tale narrazione intrinsecamen coerente e credibile e tale da fondare il necessario presupposto indiziari anche alla luce del richiamato elemento di conferma rappresentato dalle dichiarazioni del responsabile di polizia penitenziaria presso l’istituto.
Sotto il profilo cautelare, il Tribunale ha ritenuto che le modalità dei fa ascritti fossero tali da denotare un’indole particolarmente spregiudicata, g negativamente tratteggiata dai numerosi precedenti penali; ritenendo quindi come unica misura adeguata quella di massimo rigore, anche perché idonea a interrompere qualsiasi relazione illecita con ambienti esterni.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto la mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nonché l’erronea applicazione degli artt. 273 e 274 cod.proc.pen..
Ha dedotto che la valutazione del Tribunale si presentava illogica nella parte in cui aveva ritenuto di idonea valenza indiziaria le dichiarazioni d COGNOME, che avrebbe peraltro trascorso soli tre giorni in cella unitamente a ricorrente e visto l’esito negativo delle perquisizioni personali cu COGNOME era stato sottoposto, richiamando altresì i principi relativi necessario rigore nella valutazione del compendio indiziario in ipotesi di c.d droga parlata; ha dedotto altresì l’inesistenza delle esigenze cautelari, att
la distanza temporale dai fatti (risalenti al periodo compreso tra 1°/09/2022 e il 04/11/2022), con la conseguente insufficienza del richiamo alle sole modalità dei medesimi.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella qual ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, è consentit questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato; se, cioè, in quest’ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l’uno di caratte positivo e l’altro negativo, e cioè l’esposizione delle ragioni giuridicamen significative su cui si fonda e l’assenza di illogicità evidenti, risultant prima facie dal testo del provvedimento impugnato.
3. Operata tale premessa, va rilevato che il Tribunale distrettuale ha con argomentazioni congrue e da ritenere esenti dai denunciati vizi di violazione della legge e di illogicità della motivazione, dato analiticament conto degli elementi idonei a fondare il presupposto dei gravi indizi d colpevolezza, a propria volta basando la propria valutazione sulla scorta delle affermazioni rese da NOME COGNOME, il quale – con dichiarazioni ritenute prive di connotati di illogicità e ambiguità – aveva individuato n COGNOME uno dei soggetti inseriti nel gruppo che riforniva altri detenuti d strumenti di comunicazione con l’esterno e di sostanza stupefacente.
Sul punto, in relazione alla specifica deduzione difensiva, va rilevato come non possa ravvisarsi alcun profilo di illogicità derivante dal fatto che NOME e il COGNOME erano stati ristretti nella stessa cella per un peri di soli tre giorni, trattandosi di elemento congruamente ritenuto come neutro dal Tribunale anche alla luce del fatto che i due detenuti si trovavano comunque all’interno dello stesso reparto di reclusione ordinaria.
Mentre altresì, con argomentazione rimasta priva di censura, il Tribunale distrettuale ha dato atto di un rilevante elemento di riscontro al dichiarazioni rese dal COGNOME; essendo emerso che, nel periodo compreso sino al 08/11/2022 – come dichiarato dal comandante del reparto di polizia penitenziaria dell’istituto – il COGNOME aveva ottenuto ripetuti accredit somme di denaro da parte di altri detenuti.
Si tratta di elementi oggettivi in ordine ai quali la valutazio complessiva del Tribunale appare quindi immune dal denunciato vizio di illogicità; rilevando altresì l’assoluta inconferenza delle argomentazion spiegate nel ricorso e relativi agli specifici criteri di valutazione degli i imposta qualora gli stessi consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro dell
sostanza stupefacente (in riferimento alla fattispecie della c.d. drog parlata).
Anche il punto dell’unitario motivo di ricorso attinente alla sussistenz delle esigenze cautelari e alla proporzionalità e adeguatezza della misura applicata deve ritenersi infondato.
Sul punto, il Tribunale – con considerazioni di merito non censurabili in questa sede e che si sottraggono comunque al denunciato vizio di illogicità – ha congruamente ritenuto doversi formulare un giudizio di attualità e concretezza delle esigenze cautelari nonché una prognosi del tutto negativa in ordine all’attitudine dell’indagato al rispetto di misure meno afflitt rispetto a quella della custodia cautelare, sulla base degli elementi univo rappresentati dalla oggettiva gravità dei fatti ascritti, sostanziatesi n gestione di traffici illeciti da parte di soggetto già sottoposto a esecuzione pena detentiva e tali da denotare una particolare spregiudicatezza, come peraltro confermato dai numerosi precedenti penali.
Rilevandosi altresì l’infondatezza della deduzione riguardante l’elemento temporale – comunque da considerarsi di durata ristretta rispetto al momento della contestazione delle condotte – atteso che l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché i pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. p può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (tra le altre, Sez. 2, n. 38299 del 13/06/202 Mati, Rv. 285217).
A tale proposito, deve rilevarsi che l’apprezzamento della pericolosità dell’indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato a giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se – come nel cas di specie – congruamente e logicamente motivato con specifico riferimento alla prognosi negativa in ordine all’attitudine dell’indagato medesimo all’effettivo rispetto delle prescrizioni connesse all’applicazione di u misura più gradata (sez.6, n. 53026 del 21/11/2017, COGNOME, RV. 271686; sez.3, n.7268 del 24/1/2019, COGNOME, RV. 275851).
Avendo il Tribunale, in particolare, dato congruamente atto della circostanza in base alla quale l’applicazione della misura più gradata non poteva ritenersi idonea a garantire la totale recisione con il contesto illec nel quale erano state consumate le condotte ascritte, alla luce dell’esigenz di interrompere qualsiasi contatto con ambienti esterni idonei a consentire la commissione di reati della medesima specie.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per adempimenti di cui all’art. 94, comma iter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente