Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12139 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12139 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2023 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
uditi i difensori avvocato COGNOME NOME del foro di PALERMO, in difesa di COGNOME NOME, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso e l’avvocato NOME del foro di PALERMO, in difesa di COGNOME NOME, che ha chiesto raccoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 marzo 2023 il Tribunale del riesame di Palermo, ha confermato quella con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare in relazione all’omicidio NOME COGNOME e al connesso reato di porto di arma utilizzata per la sua commissione, commessi il 12 marzo 2014.
I giudici della cautela hanno dato conto del compendio indiziario raccolto nei confronti dell’odierno ricorrente, appartenente alla criminalità organizzata segnatamente, al mandamento di Porta Nuova, raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, ritenute riscontrate alcune conversazioni ambientali, captate tra soggetti organici al medesimo sodalizio e a conoscenza dei fatti.
Il Tribunale ha condiviso l’impostazione del Giudice per le indagini preliminari, che ha difatti integralmente mutuato, con la precisazione di cui dirà appresso, muovendo in primo luogo dalle dichiarazioni di NOME COGNOME, anch’egli intraneo al mandamento mafioso palermitano di Porta Nuova.
Questi ha in primo luogo riferito della causale dell’azione omicidiaria indicandola nella esistenza di contrasti tra NOME COGNOME e COGNOME, reggente il menzionato mandamento, che il primo reputava serbare un contegno eccessivamente autoritario. Inoltre ha dichiarato che l’omicidio era st commesso dall’odierno ricorrente, proprio su mandato di COGNOME e che la fonte di tali informazioni era NOME COGNOME, (fratello del) cognato di COGNOME, aveva ricevuto direttamente da quest’ultimo le confidenze sulle modalità dell’omicidio e sul movente ed era stato altresì incaricato della distruzione motociclo e dell’arma utilizzati per l’agguato. Il colloquio tra COGNOME e COGNOME del primo, era avvenuto nel 2014, in occasione di un periodo di comune detenzione, al rientro in cella di COGNOME dopo un’udienza per un processo pena a suo carico.
Il Tribunale del riesame ha poi indicato, a riscontro del narrato di COGNOME, cui intrinseca credibilità è stata valutata dal provvedimento impugnato, conversazioni rispettivamente intercorse:
il 30 ottobre 2021 tra l’associato mafioso NOME COGNOME, uomo di fiduci di NOME COGNOME, e NOME COGNOME, titolare dell’omonimo bar, in occasione della quale quest’ultimo affermava di conoscere “NOME COGNOME «prima di nascere», che questi fin da ragazzo era una persona seria e che «poco prima di ammazzare a NOME si era recato presso il suo bar alla ricerca di suo padr NOME COGNOME;
il) il 10 marzo 2021 tra NOME COGNOME, contiguo alla famiglia COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME gestore di un bar, luogo di ritrovo abituale di esponenti mafios in occasione della quale COGNOME chiedeva se “NOMENOME fosse colui che «aveva ammazzato NOME», ottenendo risposta affermativa dall’interlocutore che aggiungeva che «gli mancavano due anni per uscire». Gli interlocutori, nella stessa conversazione, elogiava no la tempestività del fermo d’indiziato di delit che aveva visto destinatario COGNOMECOGNOME COGNOME vittima di rappresaglia («men male che l’hanno arrestato… uno dice gli sbirri … certe volte ti salvano la v iii) 1’11 aprile 2014, captata in carcere, tra il detenuto NOME COGNOME ed il fratello NOME i quali, svolta una indagine interna al ma ndamento di Por Nuova, avevano individuato in COGNOME l’esecutore materiale del delitto del fratel NOME;
iv) il 28 dicembre 2021 tra NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in occasione della quale, oltre alla sicur individuazione di COGNOME quale esecutore materiale dell’omicidio COGNOME, gli interlocutori esprimevano preoccupazione per un’imminente scarcerazione del primo, indicando concordemente NOME COGNOME come prossimo bersaglio di COGNOME.
Il Tribunale ha, quindi, disatteso la prova d’alibi fornita da COGNOME affermava di trovarsi in altro luogo (INDIRIZZO) al momento dell’agguato – stante la piena compatibilità, avuto riguardo ai tempi di percorrenza, della s presenza in detto luogo con la perpetrazione del fatto di sangue. Ha, po ritenuto ininfluenti le segnalate discrasie tra le caratteristiche f dell’esecutore materiale (come descritto dal figlio della vittima, presente ai f e quelle dell’indagato, quindi ha confermato il giudizio di gravità indizia nonostante l’espunzione da ll’originario materiale investigativo di d conversazioni ambientali del 3 novembre 2022, erroneamente attribuite a NOME COGNOME.
NOME COGNOME propone, con il ministero dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a un unico, articolatissimo motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio motivazione per avere, il Tribunale del riesame, ritenuti sussistenti a suo cari gravi indizi di colpevolezza riguardo al delitto di omicidio aggravato e ai connes reati di armi.
Erroneamente sarebbe stata riconosciuta attendibilità alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, propalante de relato la cui fonte è da individuarsi in COGNOME che avrebbe confessato di essersi occupato dell distruzione dell’arma e del motociclo utilizzati per l’omicidio. Il Tribunale non
preoccupato di chiarire come avrebbe potuto COGNOME, in una così breve lasso temporale, disfarsi di tali beni consegnandoli a COGNOME.
Concorrente profilo di perplessità sarebbe rinvenibile nell’avere il Tribunal trascurato la conversazione avvenuta proprio il giorno dell’agguato tra l’indagat ed il padre che, con un breve scambio di battute, alludevano alla presenza d Forze dell’Ordine che stavano monitorando quest’ultimo; dialogo che – secondo la difesa – mal si concilierebbe con la possibilità che NOME COGNOME, che ave appena commesso l’omicidio, s’intrattenesse su questi temi con il padre.
Secondo il ricorrente le conversazioni ambientali ritenute riscontro all parola del collaboratore di giustizia COGNOME altro non sarebbero che il frutt «voci correnti e chiacchiere da bar» e, come tali, ininfluenti.
Si lamenta, inoltre, la mera assertività della motivazione in punto d fallimento della prova d’alibi.
Sarebbe, infine, affetta da illogicità l’affermazione, contenuta nell’ordinanz in punto di compatibilità delle fattezze fisiche dell’aggressore che il figlio vittima aveva descritto come soggetto «di poco più alto del padre, piuttosto grasso», mentre tale aggettivo non risponde alla corporatura dell’indagato.
Conclusivamente, il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza che non sarebbe riuscita a dimostrare, a livello di probatio minor, l’effettiva realizzazione da parte del COGNOME delle condotte contestate ai capi 1) e 2) della contestazi provvisoria.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto il riget del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché deduce censure manifestamente infondate.
In via preliminare, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o men gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei lim della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvediment impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire ne ricostruzione dei fatti, né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito ci l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.
Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio d motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagat verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che de governare il vaglio delle risultanze probatorie (sull’argomento, cfr. Sez. U, n. del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, NOME, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).
3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha compiutamente illustrato, con motivazione ampia ed esaustiva, le ragioni che l’hanno indotto a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’odierno ricorrente ordine ai reati ascrittigli nella incolpazione provvisoria.
Per quanto concerne, invero, l’omicidio di NOME COGNOME, Giudice per le indagini preliminari e Tribunale del riesame hanno tratto argomento, innanzitutto, dalle dichiarazioni accusatorie di NOME COGNOME, latore di racconto COGNOMEgliato e circostanziato sul mandato a uccidere impartito da NOME COGNOME a NOMENOME COGNOME, alle modalità esecutive e alla causale dell’omicidio.
Il Tribunale del riesame ha avallato (p. 7), al riguardo, il giudizi piena attendibilità riconosciuto a COGNOME con l’ordinanza genetica del tito cautelare, che il ricorrente contesta sulla scorta di obiezioni che, a ben vedere rivelano inconsistenti.
Tale è l’affermazione, meramente generica e assertiva, contenuta nel ricorso che inferisce un’inverosimiglianza del narrato di COGNOME quando indica quale fonte della sua informazione COGNOME ” , poiché non vi sarebbe stato il tempo necessario perché COGNOME, dopo l’agguato, consegnasse gli strumenti utilizzati pe l’agguato a quest’ultimo per distruggerli.
Priva di pregio è, del pari, la doglianza che vorrebbe assertivamente depotenziare la patente di riscontro assegnata alle conversazioni captate riportate in premessa, relegandole a «voci correnti» ovvero a «chiacchiere da bar».
In proposito il Tribunale del riesame, alle pag. da 8 a 12 dell’ordinanz impugnata, ha stimato l’attitudine di ciascuna di tali conversazioni a fungere d
riscontro individualizzante nei confronti di COGNOME. Pertinente si reputa, proposito, l’arresto di legittimità secondo cui, in materia d’intercettazi telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza de giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto dell conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza del motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. U n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez.3 n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389).
Meramente rivalutative sono, infine, le censure inerenti al fallimento della prova d’alibi e le assente distonie tra le fattezze fisiche di COGNOME e l’a dell’agguato, cui il Tribunale del riesame dedica le pag. 12 e 13 de provvedimento impugnato, rendendo una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria che, pertanto, resiste, anche sotto questo aspett alle a-specifiche censure difensive.
Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarat inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazi (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comnna1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 6 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente