Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 220 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 220 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato in Albania il 5/10/1995
avverso l’ordinanza emessa il 13/4/2023 dal Tribunale di Bologna;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata; uditi gli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME difensori del ricorrente, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 aprile 2023 il Tribunale di Bologna – Sezione per il riesame delle misure cautelari ha confermato il provvedimento con cui il Giudice
per le indagini preliminari della stessa città ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, descritti ai capi 6) e 10) dell’imputazion provvisoria.
Secondo il Tribunale, il ricorrente era stato il destinatario della partita di cocaina, oggetto delle transazioni indicate nei capi 6) e 10) dell’imputazione provvisoria. Ciò si traeva: dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra presenti; dai tabulati del traffico telefonico’ generato dalle utenze in uso a NOME COGNOME e NOME COGNOME; dal tracciamento mediante dispositivi GPS degli spostamenti delle autovettura in uso ai coindagati; dalle videoriprese, effettuate dalle telecamere installate in prossimità del casolare, sito in Monte San Pietro; dai verbali relativi agli arresti in flagranza, eseguiti nei confronti di alc dei coindagati; dai sequestri degli ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, tipo cocaina, di cui costoro erano stati trovati in possesso; da quanto rinvenuto in possesso del ricorrente in occasione del controllo a cui era stato sottoposto il 3 febbraio 2022; dalle annotazioni relative ai servizi effettuati dalla Polizi giudiziaria nonché dagli altri atti contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero.
Avverso l’ordinanza del Tribunale i difensori di NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza sia della gravità indiziaria in ordine ai delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, sia alla sussistenza del perico di fuga. In particolare, gli anzidetti difensori hanno sostenuto che non risulterebbe provato il rapporto di “cuginanza” fra NOME COGNOME, coindagata per il delitto di cui al capo 6), e il ricorrente. Riguardo a tale circostanza – valorizzat nell’ordinanza genetica, perché nell’intercettazione telefonica del 28 gennaio 2022, intercorsa fra COGNOME e Diaz Esc:arnacion (marito di COGNOME), gli interlocutori avevano fatto riferimento a un cugino della donna – il Tribunale avrebbe invertito l’onere probatorio, esigendo dal ricorrente la prova del difetto di un rapporto di parentela con NOME COGNOME, e avrebbe illogicamente affermato che del rapporto di parentela avevano dato conto i Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme, così che poteva ritenersi plausibile che, sebbene alla lontana, i due fossero effettivamente cugini. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe valutato elementi idonei a incidere negativamente sulla riferibilità al ricorrente di telefoni criptati a partire dal 4 febbraio 2022, quali l’incompatibilità temporale dell’uscita dal carcere di Milano da parte del ricorrente la sera del 3 febbraio 2022 alle ore 20,10 e la sua partenza dalla Puglia con tali apparecchi alle ore 10,28 del giorno successivo; l’assenza di contatti tra il ricorrente e i fornitor
della droga nelle poche ore trascorse dall’uso dei telefoni vec:chi all’utilizzazione di quelli nuovi; la mancata verifica degli agganci in contemporanea delle celle telefoniche fra i telefoni criptati e quelli già in uso al ricorrente, così co risultante dai tabulati telefonici. Inoltre, quanto alla sua fuga dall’Italia, d aver avuto notizia dell’arresto dei fornitori, la difesa ha evidenziato che non è presente in atti – e, dunque, trattasi di risultanza investigativa travisata – alcuna dichiarazione resa dall’indagato circa la sua permanenza ininterrotta in Italia per undici anni fino alla partenza per l’Albania, avvenuta nel marzo 2022. Nel verbale di interrogatorio, reso il 31 marzo 2023, il ricorrente si sarebbe limitato a dichiarare di risiedere in Italia da undici anni e, del resto, il Tribunale stesso pagina 13 dell’ordinanza impugnata aveva affermato che “il COGNOME in Italia è privo di una regolare occupazione e in Albania svolge un lavoro stagionale in primavera – estate, collaborando alla conduzione della azienda di famiglia, che gestisce un ristorante e un albergo.” Nel suindicato interrogatorio, inoltre, l’indagato non avrebbe neanche affermato (P essere stato ininterrottamente in Albania per undici mesi a partire da marzo 2022 a gennaio 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non è consentito quando propone censure concernenti la ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle circostanze, esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 – 01).
Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
3. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche, per un verso, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è immune da vizi rilevabili in questa sede, avendo il Giudice del riesame esposto in maniera dettagliata gli elementi sui quali ha fondato le proprie conclusioni in tema di gravi indizi di colpevolezza; per altro verso, deve evidenziarsi che il ricorrente ha effettuato una lettura frammentaria dei dati probatori valorizzati dal Tribunale, trascurandone alcuni di portata decisiva.
Il ricorrente, infatti, nel dedurre il difetto di elementi da cui desumere che fosse stato lui il destinatario delle partite di stupefacenti, oggetto dell transazioni descritte nei capi 6) e 10) dell’imputazione provvisoria, non si è confrontato con il dato, preso in considerazione nell’ordinanza impugnata, costituito dai contatti da lui avuti con i cessionari della sostanza stupefacente, prima della consegna e per due volte.
Al riguardo il Tribunale ha affermato che dalle conversazioni captate, riportate nell’ordinanza genetica, intercorse tra Sanchez COGNOME e COGNOME, era emerso che lo stupefacente, oggetto delle consegne, era destinato a soggetti residenti nella zona di Parma e il ricorrente, quando sono stati perpetrati i delitti contestatigli, dimorava in Salsomaggiore Terme, comune in provincia di Parma, da cui dista circa 36 km.
Il menzionato Tribunale ha aggiunto che gli operane avevano potuto verificare che il 25 gennaio 2022 il ricorrente, in compagnia di un altro albanese, si era incontrato con NOME COGNOME, il quale a sua volta era in compagnia di un connazionale, presso un bar sito nell’outlet Fidenza shopping Park. L’incontro si era svolto tre giorni prima di quello avvenuto presso il casale di Monte San Pietro tra Diaz Encarnacion Wagner, l’uomo non identificato, che era lì giunto insieme a quest’ultimo, COGNOME e COGNOME L’8 febbraio 2022 il ricorrente e l’albanese, di cui era in compagnia il 25 gennaio 2022, si erano nuovamente incontrati con COGNOME, questa volta presso il negozio Bricoman di Parma. Il giorno successivo era stata effettuata la seconda consegna di cocaina.
Il Tribunale ha evidenziato che né il ricorrente né i suoi difensori avevano fornito spiegazioni riguardo a tali incontri, avvenuti al più a qualche giorno di distanza dalle consegne incriminate.
Del pari, il ricorrente si è confrontato con la conversazione, intercorsa tra COGNOME e COGNOME poco prima che COGNOME e COGNOMENOME andassero a ritirare presso il casale di Monte San Pietro la partita di cocaina, secondo quanto convenuto il giorno precedente.
Come rimarcato dal Tribunale, da essa era emerso che destinatari della partita di cocaina da consegnare sarebbero stati degli albanesi, dimoranti nella
zona di Parma, e il ricorrente è cittadino albanese, all’epoca domiciliato a Salsomaggiore Terme, presso l’abitazione della madre. Era altresì emerso che gli acquirenti della cocaina sarebbero stati non uno solo ma più albanesi e, in effetti, COGNOME il 25 gennaio e 18 febbraio 2022 aveva incontrato il ricorrente, il quale in entrambe le occasioni era in compagnia di un altro cittadino albanese.
A fronte di siffatte argomentazioni, logiche ed esaurienti, deve rilevarsi che le doglianze, messe a fuoco dal ricorrente, non riescono a scalfire la tenuta complessiva del provvedimento impugnato, nell’ottica della valutazione propria del giudizio cautelare.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Il ricorrente, infatti, ha censurato le argomentazioni relative al pericolo di fuga ma ha tralasciato di considerare che il Tribunale ha ritenuto sussistente anche il pericolo di reiterazione del reato, che da solo può giustificare la misura cautelare applicata.
Nei confronti del ricorrente, infatti, il Tribunale ha ravvisato un concreto e attuale rischio di recidiva specifica, in ragione sia della gravità dei fatti – relati due partite di cocaina, ognuna del peso di Kg 10, acquistate a distanza di 11 giorni l’una dall’altra, pagando, la prima, euro 290.000,00 e, la seconda, un prezzo non precisamente stabilito ma, comunque, al più di poco inferiore, sia della personalità del ricorrente, il quale, gravato da un precedente specifico e inserito in modo stabile negli ambienti in cui si pratica il commercio all’ingrosso dei narcotici, si era «dimostrato capace di coordinare il proprio agire con quello degli altri e, quindi, di porre in essere condotte criminali che, proprio perché frutto di una collaborazione tra diversi soggetti, destano maggiore allarme sociale in quanto espressione di contesti delinquenziali strutturati».
In definitiva il ricorso deve essere rigettato e ciò comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 20/9/2023