Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47600 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47600 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Albania il 30/3/1978
avverso l’ordinanza del 27/6/2024 del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/6/2024, il Tribunale del riesame di Roma rigettava la richiesta avanzata ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. da NOME COGNOME così confermando l’ordinanza del 27/5/2024 con la quale il locale Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere con riguardo a plurime violazioni dell’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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2. Propone ricorso per cassazione l’COGNOME, deducendo – con unico motivo la manifesta carenza ed illogicità della motivazione. Il Tribunale avrebbe confermato i gravi indizi di colpevolezza con argomento carente, generico e viziato, dunque da censurare. In particolare, quanto al capo B), l’ordinanza si reggerebbe su manifeste forzature delle risultanze investigative, dalle quali non emergerebbe alcun concorso tra il ricorrente e gli altri soggetti albanesi; anzi, risulterebbe dagli atti che l’COGNOME, coinvolto inizialmente nelle trattative, sarebbe stato poi “tagliato fuori” dalla vicenda, perché ritenuto persona incapace ed inadeguata, tanto che i contatti con i fornitori colombiani sarebbero stati tenuti da un altro indagato. Nessun elemento, dunque, proverebbe un accordo tra il ricorrente ed i presunti complici, così che la presenza del primo sarebbe riferita soltanto ad una fase iniziale nella quale nulla sarebbe stato definito (come emergerebbe da alcune intercettazioni ambientali che il ricorso richiama). Quanto al capo C), si evidenzia che mancherebbero riscontri oggettivi ad un’attività illecita svolta dall’COGNOME; anche in questo caso, peraltro, l’indagato avrebbe mostrato un iniziale interesse all’importazione di cocaina dalla Spagna, ma nessun elemento riscontrerebbe un effettivo coinvolgimento. L’COGNOME, peraltro, non sarebbe stato destinatario di alcuna parte del profitto, e varie intercettazioni (riportate alla pag. 8 del ricorso) confermerebbero il vizio di motivazione, dando conto di un investimento per 200.000 euro che avrebbe generato un profitto di soli 100.000 euro. Gli elementi in atti, inoltre, impedirebbero di accertare anche il quantitativo di sostanza di cui si discute. Infine, quanto al capo G), il ricorso contesta ancora la carenza di prove quanto al coinvolgimento dell’Hyseni, risultando soltanto la sua presenza ad un incontro del 2/7/2020 che, di per sé, non potrebbe dirsi elemento sufficiente a provare la partecipazione al delitto, neppure in termini indiziari.
Con motivi nuovi è stata denunciata la manifesta carenza e l’illogicità della motivazione con riguardo all’ipotesi delittuosa di cui al capo B), per la quale non emergerebbe alcun indizio grave di colpevolezza quanto all’Hyseni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta infondato.
4. Il giudizio di legittimità di cui all’art. 311 cod. proc. pen. è volto ad accertare che il giudice del merito abbia valutato con adeguatezza gli elementi di indagine posti a fondamento della misura, verificandone – nello specifico ambito cautelare – la forza dimostrativa del fumus del reato, così da riscontrare i gravi indizi di colpevolezza con argomento congruo, basato su concreti elementi e privo di illogicità manifesta. Per contro, in questa sede non è consentita una differente lettura di merito del medesimo materiale di indagine, né la proposta di una
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valutazione alternativa dello stesso compendio, anche se dotata di analoga forza persuasiva: l’esame degli elementi in fatto, dunque, costituisce un compito proprio del solo giudice della cognizione, e questa Corte non può sovrapporre la propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di riesame.
4.1. Tanto premesso in termini generali, il ricorso si sviluppa proprio lungo tale inammissibile profilo di merito, sostenendo – con riguardo ai capi B), C) e G) – che gli atti di indagine, ripetutamente menzionati, sarebbero stati erroneamente interpretati dal Tribunale, in quanto darebbero conto, al più, di un iniziale interessamento dell’Hyseni ad un’attività di importazione di stupefacente, non seguito, però, da alcun effettivo contributo, del quale infatti non vi sarebbe riscontro.
A ciò si aggiunga che il Tribunale del riesame, lungi dal redigere una motivazione generica e carente, e lungi dal procedere a “manifeste forzature” degli elementi offerti, ha confermato i gravi indizi di colpevolezza – quanto a tutti i reati a fondamento della misura – con un argomento del tutto adeguato, solido e fondato su una lettura degli atti di indagine priva di qualsiasi illogicità palese; come tale, dunque, non censurabile.
5.1. In particolare, quanto al capo B), l’ordinanza ha ampiamente dato conto dell’attività svolta per l’importazione di 30 kg. di cocaina, al prezzo di circa 200.000 euro, da parte del “RAGIONE_SOCIALE“, associazione per delinque ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), promossa e capeggiata da NOME COGNOME, con NOME COGNOME e NOME COGNOME in qualità di promotori, e numerosi partecipi. Di questa operazione illecita, il Tribunale ha individuato specificamente i soggetti coinvolti (in gruppi), i differenti ruoli, lo svolgersi delle trattative e dei preparat le trasferte, le garanzie richieste ai fornitori colombiani (quale la presenza in loco di un connazionale legato ai narcotrafficanti), la conclusione dell’accordo, i problemi insorti, fino alla appropriazione della somma da parte di uno dei complici italiani. Con riferimento a tutte queste fasi, peraltro, le ordinanze hanno analiticamente indicato concreti elementi di indagine, non contestati nel ricorso, ed in particolare numerose intercettazioni (integralmente riportate nell’ordinanza genetica). In ordine, poi, all’indagato COGNOME (il Biondo), il provvedimento impugnato ha adeguatamente evidenziato che molte conversazioni ne confermavano la partecipazione all’operazione, in qualità – con il connazionale NOME COGNOME – di intermediario tra gli acquirenti (“RAGIONE_SOCIALE“) ed i fornitori colombiani, nonché di soggetto preposto all’organizzazione dello scarico della droga in un porto italiano (avendo, al riguardo, un contatto con tale COGNOME menzionato anche nell’imputazione).
5.2. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge anche quanto al capo C). L’ampia ed articolata motivazione dell’ordinanza ha dato conto dell’importazione
dalla Spagna di un ingente quantitativo di hashish, per alcune centinaia di chili, poi giunto in Italia nel doppio fondo di un autotreno ed immediatamente rivenduto dopo lo scarico; alle pagg. 7-8, il Tribunale ha specificato tutti gli elementi a fondamento dei gravi indizi di colpevolezza, richiamando analiticamente intercettazioni, incontri tra i complici, videoriprese, localizzazioni satellitar Ancora, l’ordinanza ha specificato che dall’attività di captazione emergeva che l’operazione aveva fruttato un profitto di 100.000 euro. A tale riguardo, non può accogliersi il ricorso laddove contesta l’illogicità della motivazione che sosterrebbe che un investimento da 200.000 euro ne avrebbe fruttato soltanto la metà; premesso che si tratta ancora di una questione attinente al merito, dunque non consentita in questa sede, si osserva che la prima cifra è richiamata nell’ordinanza con riguardo al differente capo B), non a quello qui in esame.
5.2.1. Il Tribunale, ancora sul capo C), ha poi individuato i gravi indizi di colpevolezza quanto al ruolo concorsuale ricoperto dal ricorrente (pag. 8), richiamando le numerose conversazioni dell’agosto e del settembre 2020 (che lo avevano visto parlare con COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME), ed altre fino al gennaio 2021 (tutte per esteso nell’ordinanza del G.i.p.), tutte complessivamente esaminate, relative all’approvvigionamento di “fumo” ed alla relativa organizzazione, interpretate – ancora con motivazione non manifestamente illogica – come espressione del sodalizio tra il ricorrente e COGNOME (“Sud”), oltre che della piena partecipazione di entrambi alla importazione contestata, poi perfezionatasi il 10/11/2020.
5.3. L’ordinanza, di seguito, ha motivatamente confermato i gravi indizi di colpevolezza dell’Hyseni quanto al capo D), non trattato nel ricorso, ed al capo G), relativo all’acquisto – ancora da parte del “RAGIONE_SOCIALE” – di cocaina per circa 40.000 euro.
5.3.1. In ordine a quest’ultimo episodio, il Tribunale ha sviluppato una motivazione particolarmente ampia ed articolata, nella quale ha citato plurimi e differenti elementi raccolti nel corso dell’indagine, con particolare riferimento, ancora, alle intercettazioni (ripetutamente riportate, e per esteso nell’ordinanza genetica), ai servizi di OCP, alle relazioni di servizio degli operanti. Molto diffusa, inoltre, risulta la motivazione quanto alla specifica figura dell’Hyseni, con particolare riguardo alla sua partecipazione al summit del 2/7/2020, a casa del coindagato COGNOME finalizzato alla ricerca di un accordo con COGNOME in ordine alla fornitura di sostanza da quest’ultimo eseguita; a questo incontro avevano partecipato anche COGNOME, COGNOME e COGNOME così fornendo ulteriore riscontro rilevante in punto di gravi indizi di colpevolezza – alla costante attività di approvvigionamento curata dall’organizzazione ed al ruolo svolto dal ricorrente. L’ordinanza impugnata, così come il provvedimento genetico, ha poi riportato
successive, numerose ed esplicite conversazioni dalle quali emergeva che le questioni oggetto dell’incontro non erano state risolte, perdurando peraltro una situazione di debito per la fornitura (ritenuta di scarsa qualità dagli acquirenti): ebbene, per quanto queste intercettazioni, per come richiamate nel provvedimento, non sembrino menzionare direttamente il ricorrente, le stesse sono state adeguatamente richiamate a riscontro dell’oggetto dell’incontro del 2/7/2020, sul presupposto – non manifestamente illogico, anche alla luce della complessiva vicenda criminale – che allo stesso avessero partecipato soltanto soggetti direttamente coinvolti nell’acquisto di stupefacente contestato al capo G).
6. La motivazione dell’ordinanza, conclusivamente, risulta dunque sostenuta da un apparato argomentativo adeguato e privo delle carenze o delle illogicità contestate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024
Il CorOgliere estensore
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