Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13357 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13357 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 11/01/1984
avverso l’ordinanza del 03/02/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Procuratore Generale si riporta alla memoria scritta e conclude per l’inammissibilita’
del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di FIRENZE in difesa di WEIYPNG WEI il quale insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 dicembre 2024 il Tribunale del Riesame di Firenze rigettava l’impugnazione proposta da COGNOME avverso il provvedimento del G.I.P. di Firenze che aveva applicato nei suoi confronti la misura di custodia cautelare in carcere, disposta per il reato di cui all’art. 589 bis e 589 ter cod. pen.
Il ricorso, proposto dal difensore dell’indagato avverso la citata ordinanza, è affidato a due motivi.
3.1. Con unico motivo si deduce vizio di motivazione e vizio di travisamento della prova con riferimento agli indizi di colpevolezza in ordine alla esistenza del reato contestato. Il Tribunale del Riesame aveva valutato in termini difformi dal suo significato le dichiarazioni rese dall’indagato durante l’espletamento dell’interrogatorio del 24 ottobre 2024. La versione dei fatti fornita dal ricorrente, secondo cui alla guida del veicolo si trovava una sua conoscente, tale NOME COGNOME era stata considerata non credibile sulla base di una informativa della PG secondo cui al nominativo indicato non corrispondeva nessuno che fosse titolare di patente di guida o di permesso di soggiorno, e ciò diversamente da quanto dichiarato dal prevenuto. In realtà il WEYPING WEI non aveva mai dichiarato che la sua conoscente fosse titolare di permesso di soggiorno, ma che aveva conseguito da poco tempo la patente di guida; inoltre il ricorrente non aveva mai riferito che la patente era stata rilasciata da autorità italiane. Ancora, l’ordinanza impugnata aveva compiuto un salto logico nell’affermare che, poiché il ricorrente era stato perseguito per guida in stato di ebbrezza nel mese di gennaio 2024 mentre si trovava alla guida della stessa autovettura, ciò avrebbe consentito di affermare che fosse proprio lui a guidare l’auto nel momento del sinistro. Il WEWPING WEI infatti non è intestatario della vettura, che risultava invece intestata alla compagna convivente. Emergeva invece dalla istruttoria compiuta che il WEI fosse privo di titolo di guida, e per tali ragioni era stato dimostrato a che si fosse fatto accompagnare dal cugino, postosi alla guida, per portare l’autoveicolo dal carrozziere. Inoltre, dai fotogrammi allegati agli atti, considerati dal Tribunale come prova che vi fosse un uomo alla guida, non era possibile distinguere se si trattasse di un uomo o una donna. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va ribadito che controllo di legittimità relativo ai provvedimenti “de libertate”, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto
impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 5 del 07/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251760; Sez. 6, sent. n. 2146 del 25/5/95, COGNOME ed altro, Rv. 201840). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. peri. ( 9 è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, n l’apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Rv. 237012; Sez. 4, sent. N. 26992 del— 2013, Rv.255460; Sez. 2, sent.n.27866 del 17.6.2019, Rv 276946 Sez. 2, n. 27865 del 14/05/2019, Sepe, Rv. 277016-02).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte dello scrutinio di legittimità nell’ambito dei procedimenti cautelari, deve osservarsi che il percorso argomentativo sviluppato dal Tribunale, rispetto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, risulta immune dalle denunciate aporie di ordine logico e del tutto coerente rispetto all’acquisito compendio indiziario. Le censure proposte, sotto l’aspetto del vizio motivazionale, propongono piuttosto un inammissibile tentativo di rilettura dei fatti posti all’attenzione del Tribunale del Riesame e da questo vagliati con ragionamento coerente ed esaustivo, che si sottrae al sindacato di legittimità.
In particolare, e venendo a quanto dedotto nel ricorso, la inattendibilità della versione fornita dal ricorrente con riferimento alla presenza di altra persona ( una parente o conoscente di nome NOME COGNOME, abitante a Campi Bisenzio) non è stata esclusa solo per la impossibilità di risalire a titoli abilitativi alla guida o permessi di soggio italiani intestati a tale nominativo, ma anche – se si legge nella sua interezza il passaggio motivazionale del Tribunale del riesame – alla luce delle seguenti esaustive argomentazioni: 1) dalle ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria non era risultato alcun nominativo corrispondente a persona residente nel comune di Campi Bisenzio;
NOME
2) i soggetti GLYPH rtnati Ding Fang risultavano entrati in Italia come turisti ed avevano lasciato ìì Paese; 3) non era stato dunque trovato alcun soggetto rispondente al nominativo indicato dal WEI, con conseguente totale mancanza di effettivi riscontri alla versione da lui fornita. Si tratta di argomentazioni puntuali certamente non illogiche, la cui lettura, peraltro, non può essere parcellizzata ed avulsa dall’ampia e completa analisi di tutto il quadro indiziario che è stata compiuta dai giudici di merito. Stessa considerazione vale per la circostanza, valorizzata nel ricorso, secondo cui a guidare l’auto per condurla dal carrozziere fosse il cugino del ricorrente; si tratta di elemento che il ricorso sottolinea in modo del tutto slegato dal complesso dei dati considerati e vagliati nella ordinanza impugnata. I giudici di merito evidenziano infatti che, secondo quanto attestato dagli operanti, dalla visione del frame del 29 settembre 2024 ore 20.19.59 delle telecamere di sorveglianza del Comune di Firenze, loc Sandonnino, dove la vettura era giunta dopo l’incidente, emergeva dalle immagini che alla guida vi fosse un uomo, e non una donna ( e non la Ding Fang, come riferito dal ricorrente). Sul punto, lo stesso ricorrente ammette di non poter mettere in discussione, allo stato, quanto attestato dagli Ufficiali di PG. Inoltre, l’ordinanza impugnata rileva che il WEI utilizzava di fatto il veicolo, risultando a suo carico un procedimento penale per reato di guida in stato di ebbrezza commesso mentre alla guida proprio della vettura coinvolta nell’incidente. Ancora, il giorno successivo al sinistro lo stesso ricorrente si era premurato di portare la vettura dal carrozziere, al quale aveva riferito ” di aver tamponato in autonomia contro un guard-rail”. Infine, il Tribunale considera che il WEI aveva in più modi tentato di sviare le indagini, prima riferendosi a tale NOME COGNOME che si sarebbe trovata alla guida, senza fornire nessuna indicazione precisa in merito a suddetta persona, poi dichiarando di aver viaggiato sul sedile posteriore dell’auto, consapevole del fatto che in tal modo non sarebbe stato possibile acquisire alcuna immagine dalle telecamere, in quanto la vettura aveva i vetri oscurati e per di più riferendo una circostanza difficilmente credibile atteso che non vi sarebbero stati altri passeggeri, a parte la fantomatica donna alla guida del mezzo. Si tratta di argomentazioni esaustive e congrue, prive di fratture logiche, incensurabili nella presente sede di legittimità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda all cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il Cons9liere e tensore
GLYPH
Il Presidente