Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18858 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18858 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Pontecorvo il 28/11/1994 avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma 22/11/2024 letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sos Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Roma, accogliendo l’appello d Pubblico ministero, ha annullato l’ordinanza del 7 ottobre 2024 del Giudice delle indag preliminari del Tribunale di Cassino che aveva rigettato la richiesta cautelare, per l’e ordinando l’applicazione nei confronti di NOME COGNOME della misura cautelare degli arres domiciliari in relazione alle incolpazioni di cui agli artt. 110 cod. pen., 4 e 6 I. n. 895 per avere portato illegalmente in luogo aperto al pubblico un ordigno artigianale contenen esplosivo munito di miccia che era stato fatto esplodere sul davanzale dell’abitazione di NOME COGNOME, in Cassino, il 7 maggio 2024.
1.1. Il Giudice delle indagini preliminari aveva escluso il coinvolgimento di NOME COGNOME sulla base delle seguenti considerazioni, così sintetizzabili:
-nelle due conversazioni captate, in cui COGNOME, parlando con la fidanzata, NOME COGNOME, aveva affermato: «Mandami il video di quando NOME ha fatto quel fatto… Trovalo…», e, ancora, «Mo’ mi preparo gli screen dove non si vede che si riconosce NOME», doveva dubitarsi che si facesse riferimento a NOME, a tale fine non apparendo sufficiente il richiamo al solo nome di battesimo della persona;
-i dialoghi erano avvenuti a distanza di qualche tempo dall’esplosione del 7 maggio 2024, sicché, anche sotto tale profilo, non poteva ritenersi certo il riferimento all’episodio conte
-la frase, pronunciata da COGNOME nel corso di una delle conversazioni captate, «Non mi vedo nemmeno in faccia», lungi dall’essere univoca, sarebbe indicativa della mera presenza di Ripa sul luogo dei fatti e non della sua partecipazione alla condotta delittuosa: in proposito emerso che il video era stato precedentemente modificato da COGNOME, al fine di rendere Ripa non riconoscibile e, di conseguenza, il primo aveva di che rallegrarsi per non risult individuabile nei fotogrammi e così evitare una ingiusta accusa per quanto avvenuto;
-nell’interrogatorio, COGNOME aveva reso dichiarazioni auto-indizianti, aveva precisato c l’ordigno era stato materialmente collocato da NOME COGNOME ed aveva chiamato in correità l fidanzata NOME COGNOME così apparendo credibile, anche laddove aveva aggiunto: «Per quanto riguarda la presenza di COGNOME non intendo rispondere», precisazione che, ad avviso del Giudice, lasciava permanere dubbi circa la partecipazione di COGNOME all’azione criminosa.
1.2. Accogliendo l’impugnazione, il Tribunale ha osservato che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice delle indagini preliminari, dovevano essere valorizzate, deponendo per l sussistenza di elementi di prova significativi del coinvolgimento di NOME COGNOME le seguen circostanze, convergenti nell’indicare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico medesimo in ordine all’esplosione provocata ai danni dell’abitazione di NOME COGNOME la notte del 7 maggio 2024.
Segnatamente, a carico di NOME COGNOME sono stati enucleati i seguenti elementi gravemente indiziari:
la presenza di COGNOME sul luogo dei fatti;
le immagini contenute nel video e ritraenti l’unico individuo che materialmente colloc l’ordigno;
la conversazione del 10 maggio 2024, in cui Ripa pronuncia la frase «Non mi si vede in faccia»: si tratta di notazione che, ad avviso del Tribunale, non può che riferirsi al soggetto cui non si coglie la fisionomia del volto, ripreso nell’atto di porre l’ordigno in loco;
l’inattendibilità delle dichiarazioni di COGNOME tese a scagionare COGNOME, alla luce elementi istruttori agli atti e dell’evidente tentativo, da parte di COGNOME, di depistare le sol se si consideri che, al contrario di quanto asserito nel provvedimento del giudice delle inda
preliminari, COGNOME, lungi dall’avere reso dichiarazioni confessorie, attribuisce ad COGNOME responsabilità della collocazione dell’ordigno e tace il nominativo della quarta persona che, sera dei fatti, era a bordo dell’automobile insieme a lui, COGNOME ed COGNOME. Si tratta, sottolineato dal Tribunale, della conversazione in data 12 giugno 2024 (RIT 57/2024, progr.101), intervenuta tra COGNOME e COGNOME, captata a bordo della Mini Cooper targata TARGA_VEICOLO, in cui l’uomo rivolge alla donna la seguente richiesta: «Mandami il video di quando NOME COGNOME ha fatto quel fatto… trovalo», facendo riferimento al video che avrebbe inteso produrre agli investigatori.
Nella stessa conversazione, COGNOME prosegue, dicendo: «Lo ritaglio, me lo mandi, prendo solo un pezzo che si vede il giubbino di NOME… lo stampo e ce Io faccio vedere. Dico come c l’hai? Ma lui stesso me l’ha mandato, vantandosi. Se non ci credi ti faccio vedere anche testimoni. Chiama a NOME…gli dico che dobbiamo dire così… vedi se trovi ‘sto giubbino casa di NOME …». E ancora: «mo’ mi preparo gli screen dove non si vede che si riconosce NOME…le preparo bene, li faccio vedere prima a te che non si riconosce e dice c’ha anche delle cose che ti può fare vedere…». (RIT 57/2024, progr.108). (cfr. pagg. 8, 9 dell’ordinanza del Tribunale).
Le conversazioni, ad avviso del Tribunale, evidenziano come, il giorno prima di recarsi a Commissariato, COGNOME abbia organizzato l’alterazione del video da presentare agli investigatori, così depistandoli: come, in effetti, avviene, atteso che il 13 giugno 2024, Mag e COGNOME si recano al Commissariato di Cassino, dove sono sentiti e COGNOME esibisce il vide di cui si è detto. In margine all’incontro al Commissariato, tra COGNOME e COGNOME sorge discussione, nel cui corso la ragazza si lamenta del fatto che, a causa della esibizione di q video – e del conseguente sequestro che la Polizia dispone sull’apparecchio telefonico – finis per essere coinvolta nella vicenda.
La successiva conversazione (RIT 57/2024, progr.220) riprova, secondo il Tribunale, la finalità dell’accesso alla Polizia da parte di NOMECOGNOME coadiuvato dalla fidanzata, rag individuabile nella volontà di depistare gli inquirenti circa eventuali sospetti s coinvolgimento e quello di NOME COGNOME nell’esplosione del 7 maggio 2024.
L’affermazione di COGNOME «L’ho fatto per salvare me e NOME COGNOME» sarebbe indicativa di tale volontà, della quale si lamenta la sua ragazza, dicendo che, così comportandos ha inguaiato anche lei (pag. 10, ordinanza Tribunale).
In data 10 maggio, a distanza di tre giorni dal fatto, NOME, rispondendo whatsapp ad un messaggio di saluto che NOME le invia, allega, in risposta, il video dell’attent A sua volta, COGNOME le scrive: «Non mi vedo nemmeno in faccia» (cfr. pag. 7 dell’ordinanza del Tribunale), così ammettendo di essere il soggetto ripreso nel filmato e rallegrandosi di non esse riconoscibile: del resto, osserva il Tribunale, le caratteristiche dell’uomo ritratto ap compatibili con quelle dell’indagato ed i vestiti indossati dall’attentatore, in particolare pa
di tipo sportivo, recanti la scritta LP Limits, risultano analoghi a quelli indossati da COGNOME qualche settima dopo, in una immagine postata su FaceBook.
In proposito, il Tribunale osserva che si tratta di dettaglio significativo, alla luc capacità distintiva del marchio, di non comune diffusione, impresso sull’indumento; in alt prospettiva, il Tribunale evidenzia che l’assenza di tracce di esplosivo, all’esito di rilievi e circa tre mesi dopo l’esplosione, trova giustificazione con il tempo trascorso e i lavaggi cui er stati verosimilmente sottoposti gli indumenti.
Il Tribunale ritiene non credibile quanto riferito da COGNOME in occasione dell’interroga del 25 settembre 2024, nel cui corso, pur ammettendo di essere stato 0/oco, sostiene, come già riferito agli operanti in occasione dell’accesso spontaneo al Commissariato del 13 giugno, che l’ordigno è stato posizionato per iniziativa autonoma e ignota di NOME COGNOME a suo d improvvisamente sceso dall’automobile guidata dallo stesso COGNOME e, con manovra repentina, ha agito all’insaputa degli altri.
Sul punto, oltre alla scarsa verosimiglianza di tale versione, anche alla luce del fatto il giorno prima, il 6 maggio, COGNOME e COGNOME hanno collocato un primo ordigno ai dan dell’auto di NOME COGNOME, vengono evidenziati elementi indicativi dell’assenza di veridic delle dichiarazioni di COGNOME. In sintesi:
-l’audio della registrazione consente di udire la frase: «Togliti, togliti», rivolta, evidentemente, a chi stava posizionando l’ordigno, elemento incompatibile con l’affermazione secondo cui l’attentato è stato frutto di una scelta improvvisa ed estemporanea di Alberigo;
-nelle dichiarazioni di COGNOME è ravvisabile una contraddizione, consistente nel fatto c dopo avere riferito che il video era stato fatto da COGNOME ha sostenuto che COGNOME stesso posto l’ordigno, circostanza incompatibile con la realizzazione del filmato;
–COGNOME che sembra volere collaborare con gli investigatori, non rivela, senza spiegare il motivo, il nome della quarta persona coinvolta e, rispondendo, a precisa domanda, circa i possibile coinvolgimento di COGNOME, risponde: «COGNOME no, mi rifiuto…di questa persona, perché lo ripeto, sono io la parte offesa».
Alla luce del quadro descritto, il Tribunale osserva che, all’evidenza, COGNOME ha dichiar il falso, laddove sostiene di non avere modificato il video e, più in generale, negando di av tagliato le prove, come invece è emerso dalle conversazioni del 13 giugno tra COGNOME e COGNOME.
Il Tribunale evidenzia che i fatti si inscrivono nella contrapposizione tra gruppi crim per il controllo sul territorio del traffico di stupefacenti, in cui risultano coinvolti i della vicenda, comprovato dal fatto che COGNOME, per occultare le ragioni reali del confl
suggerisce al fidanzato COGNOME nel corso delle conversazioni del 12 giugno, di riferire investigatori che gli attentati erano stati originati da motivi di gelosia (RIT 57/2024, progr
Alla luce di tali elementi, sono stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza in capo a NOME ed è stata applicata, ravvisando le esigenze cautelari (pag. 17 ordinanza) la misura degli arresti domiciliari, con l’apposizione di apposito braccialetto elettronico.
Avverso l’ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiduc di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazion relazione all’art. 273 cod. proc. pen., difettando, nell’assunto del ricorrente, il presu applicativo dei gravi indizi di colpevolezza.
La difesa si duole che il Tribunale abbia statuito che:
-Ripa sia stato ritenuto certamente presente ai fatti e sia stato considerato l’autore posizionamento dell’ordigno, sulla base del fatto che, il 10 maggio, scambiando messaggi whatsapp con NOME COGNOME, ricevuto dalla stessa il video dell’attentato, osservando che non lo si vedeva nemmeno in faccia, secondo il Tribunale abbia ammesso di essere la persona ritratta. In proposito, il ricorrente osserva che si tratta di filmato manipolato da parte di NOME COGNOME, il cui originale non è mai stato recuperato, al fine di accertare chi fosse stato da presente ai fatti, se vi fossero più persone o una soltanto, come risulta dalla versione del v consegnata alla Polizia.
Circostanza che sarebbe dirimente, in quanto, se più persone sono state presenti ed una soltanto appare ritratta nel filmato manipolato, sarebbe comprensibile il sollievo di nell’apprendere che il suo viso non era riconoscibile; inoltre, se, come emerge dal conversazione tra COGNOME e COGNOME avvenuta a bordo della Mini Cooper, TARGA_VEICOLO COGNOME ha detto: «lo ritaglio, me lo mandi, prendo solo un pezzo che si vede il giubbino di NOMECOGNOME), lo stampo e ce lo faccio vedere» -, ne deriverebbe che, nell’originale del video, le persone riprese erano più di una, «escludendo che il soggetto fosse al contrario riconducibile a COGNOME il quale non ha mai posseduto alcun indumento di proprietà del coindagato COGNOME NOME» (così, testualmente, pag. 3 del ricorso).
-La tuta ripresa nel filmato sarebbe di uso comune e pertanto priva della capacità distintiva attribuita dal Tribunale e, in ogni caso, risultata negativa alle tracce di pol sparo, per cui non sarebbe all’indumento di Ripa, in quanto, se fosse stato l’autore dell’azi delittuosa sarebbe risultata positiva al test;
-non sarebbe possibile, ad avviso del ricorrente, affermare che COGNOME non avesse rapporti con il coindagato COGNOME con il quale si era incontrato, anche alla presenza di COGNOME la
del 6 maggio 2024, poco prima che questi ultimi realizzassero i delitti di cui ai capi 1) e ma ciò non sarebbe dimostrativo di un rapporto stretto con il medesimo COGNOME. In ogni caso, l’incontro, avvenuto la sera del 6 maggio poco prima dei fatti ai danni di NOME COGNOME no integra prova, né indizio, del coinvolgimento di COGNOME il quale, per contro, si era allontanat conto proprio, come rilevato dai filmati delle telecamere attive presso la pizzeria Arcobaleno;
-il rifiuto opposto da COGNOME nel corso del suo interrogatorio 25 settembre 2024, offrire informazioni circa il coinvolgimento di COGNOME non può costituire elemento a car dell’odierno ricorrente, essendo comunque emerso nel corso di una conversazione intercettata tra COGNOME e COGNOME che NOME COGNOME, un terzo soggetto, amico di NOME COGNOME, ha detto che «a chi non stava con lui, gliela avrebbe fatta pagare», elemento indicativo, ad avviso del ricorrente, di un potenziale coinvolgimento di COGNOME nei fatti;
-la presenza sul luogo dell’esplosione è stata ritenuta dal Tribunale elemento dimostrativ del coinvolgimento di Ripa ma, ad avviso del ricorrente, tale ricostruzione non sarebbe logic alla luce del fatto che, con riferimento ai fatti oggetto di altra contestazione, la presenza d presso l’automobile di Magliulo ed Alberigo non era stata ritenuta circostanza indicativa del s coinvolgimento, non essendo inusuale che costoro si incontrassero.
Si conclude, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricor
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
1.1. La difesa si limita a prospettare una ricostruzione fattuale alternativa, a scarsamente logica ed intellegibile, rispetto a quella, puntuale, non contraddittoria e frut precisa concatenazione degli elementi indiziari, apprestata dal Tribunale che, accogliendo l’appello del Pubblico ministero, ha disposto l’applicazione della misura cautelare nei confront NOME COGNOME ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contesta
1.2. Con riferimento alla messaggistica intercorsa, la mattina del 10 maggio 2024, tr NOME COGNOME e NOME COGNOME il Tribunale ha offerto motivazione perfettamente rispondente a logica, laddove l’ordinanza afferma che, commentando il video inviatogli da COGNOME, COGNOME si è rallegrato di non essere riconoscibile e ha mostrato sollievo da preoccupazione di potere essere individuato quale compartecipe ai fatti, avendo contribuito all realizzazione dell’azione criminale.
Alla censura difensiva, già articolata in sede di appello, ha compiutamente risposto Tribunale, nell’osservare che, ammettendo di essere il soggetto ripreso nel filmato
rallegrandosi di non essere riconoscibile, NOME, oltre a dare conto della propria presenza sul lu dell’attentato, ha palesato felicità per l’esclusiva ragione, come sottolinea l’ordinanza (pag. che «nel video è stato ripreso un unico soggetto, ossia colui che aveva posizionato l’ordigno (. e quindi NOME non poteva che rallegrarsi del tutto di non essere riconoscibile (…) dal mome che il video era stato artatamente tagliato nelle parti in cui il suo volto era visibile (dall del filmato può notarsi infatti un netto stacco, verosimilmente corrispondente alla rimozione alcuni frames tra il momento in cui NOME si avvicina alla portiera per risalire in macchina e qu in cui vengono inquadrate le gambe della COGNOME…)».
Si rivela, al riguardo, non perspicua e inconferente rispetto alla logica motivazio addotta, oltre che aspecifica, non confrontandosi con la ricostruzione recepita dal Tribunale, considerazione secondo la quale il filmato era stato manipolato e non si era provveduto a recuperare l’originale: basti, in proposito, osservare che il tema è stato quello della volonta consapevole alterazione del video, da parte di COGNOME con l’intenzione dichiarata di agevola Ripa a sottrarsi alle investigazioni.
In tale prospettiva, è stato puntualmente osservato, sulla scorta delle conversazion riportate alle pagg. 8, 9, 10 dell’ordinanza, relative sia alla fase prodromica all’incon Commissariato di Cassino, quando dall’interlocuzione tra COGNOME e COGNOME è emersa la precisa volontà di presentare agli inquirenti una versione dell’accaduto che agevolasse, grazie al manipolazione del video, NOME COGNOME («Mo’ mi preparo gli screen dove non si vede che si riconosce NOME»), sia alla fase successiva a quell’incontro, avvenuto il 13 giugno 2024, che il coinvolgimento dell’odierno indagato risultava chiaramente dalle risultanze in atti.
In questa sede, COGNOME, apertis verbis, ha indicato NOME COGNOME anche con il cognome, dicendo: «eh ma l’ho fatto per salvare me e NOME COGNOME (…) eh allora l’hai inguaiato perché ti sei messo a fare ‘sto video (…)», argomento di assoluta centralità nella motivazione del Tribunale, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi, introducendo, contro, il tema della manipolazione delle immagini, di cui avevano trattato COGNOME e COGNOME nella conversazione a bordo della Mini Cooper, il giorno prima dei fatti.
Anche sul punto, l’ordinanza segue un percorso motivazionale chiaro, logico ed esauriente, laddove (pag. 10) sottolinea che l’operazione della coppia, che aveva cercato di predisporre, manipolando le immagini e apprestando una versione dei fatti da offrire agl inquirenti, aveva l’obiettivo di evitare responsabilità a carico di NOME COGNOME per cui app inconferente e generica l’affermazione difensiva incentrata sulla eventuale presenza di alt persone, la cui immagine, in tesi, sarebbe stata eliminata e, ancor più, l’ulteriore osservazi per cui la manipolazione avrebbe sortito l’effetto di valorizzare, attraverso il giubbino che indossava, NOME COGNOME ciò, invero, ad ulteriore riprova della volontà di fare convergere medesimo ogni responsabilità.
1.3. Parimenti, deve ritenersi la manifesta infondatezza del motivo (pag. 3 del ricors afferente all’individuazione dell’indagato attraverso la marca, non comune, dell’indument indossato e ripreso nel filmato, coincidente con quello in possesso di NOME, che così era apparso abbigliato in una immagine postata su FaceBook, dove l’odierno indagato indossava pantaloni di tipo sportivo, recanti la scritta LP Limits.
Il Tribunale ha dato conto di tale, ulteriore elemento indiziario, osservando, in primis, che non ostava, a distanza di alcuni mesi, l’assenza di tracce di esplosivo sull’indumento, ch verosimilmente, aveva subito normali lavaggi ed altresì evidenziando che le caratteristich dell’uomo ritratto risultavano compatibili con quelle dell’indagato.
1.4. Appare scarsamente perspicuo, e quindi, anche sotto questo profilo, manifestamente infondato, l’argomento secondo cui, se la sera del 6 maggio – quando era stato compiuto l’attentato ai danni di NOME COGNOME – COGNOME nonostante si fosse incontrato con COGNOME e COGNOME, era stato ritenuto estraneo al fatto, trattandosi, all’evidenza, di un profilo c afferisce al piano della profondità di rapporti tra Ripa ed Alberigo, né scalfisce la sussistenz molteplici elementi indiziari a carico di Ripa medesimo, compiutamente evidenziati dal Tribunale con riferimento a quanto accaduto la sera del 7 maggio, quando era stato fatto esplodere l’ordigno sul davanzale di NOME COGNOME.
La censura articolata al punto n. 4 (pag. 4 del ricorso), che si propone di depotenziare affermazioni di COGNOME il quale, nel corso dell’interrogatorio del 29 settembre 2024, av rifiutato, a domanda circa un eventuale coinvolgimento di Ripa nei fatti, di rendere dichiarazi in ordine al medesimo (pag. 13 dell’ordinanza), non appare minimamente in grado di disarticolare il ragionamento irreprensibile, per logica e completezza, del Tribunale, che spiegato come, alla luce dell’intero quadro indiziario – ridotto invece dal ricorrente frammentario e disorganico insieme di dati di scarso o nullo significato – tale frase possedes l’ulteriore valenza indicativa del tentativo di lasciare indenne Ripa da ogni responsabilità.
Del resto, alla luce del quadro indiziario delineato dal Tribunale, appare inconsisten l’affermazione, meramente apodittica, secondo cui COGNOME, nel corso di una conversazione intercorsa con tale COGNOME, sarebbe stato destinatario di confidenze da parte di un amico di NOME COGNOME, NOME COGNOME, il quale avrebbe rivelato la sua volontà farla pagare a chi non fosse stato dalla sua parte, affermazione di scarsa intellegibilità, che la difesa pretende significat un possibile movente del fatto criminoso in oggetto.
1.5. La doglianza di cui al punto n. 5 sembra ventilare la contraddittorietà provvedimento impugnato, nella parte in cui, enfatizzando, a detrimento di Ripa, la sua presenza sul luogo dell’esplosione, si porrebbe in contrasto con la motivazione apprestata dal Tribuna laddove, pur a fronte dell’incontro con i presunti responsabili dei fatti del giorno 6 maggio, era stata invece ravvisata la sussistenza di elementi a carico dell’odierno indagato.
La doglianza, non confrontandosi con la articolata motivazione del provvedimento, è
generica e quindi manifestamente infondata.
Con dovizia di elementi fattuali ed argomenti logici, il Tribunale (pag. 16 dell’ordinan ha osservato che
«COGNOME è sicuramente molto legato a COGNOME posto che quest’ultimo non solo lo aveva definito un suo amico stretto, nell’indicarlo a COGNOME ma si era anche esposto in pri
persona nel tentativo di scagionare COGNOME attraverso la manipolazione del video consegnato il
13.06.2024 agli operanti. Inoltre, neppure può sostenersi che Ripa non avesse rapporti con
COGNOME atteso che verosimilmente, proprio Ripa si era incontrato con COGNOME e COGNOME l notte del 06.05.2024, pochi minuti prima che questi ultimi realizzassero i delitti di cui ai c
e 3-a) (…) le telecamere della pizzeria Arcobaleno (…) avevano ripreso COGNOME e COGNOME parlavano con il conducente e la passeggera (verosimilmente, COGNOME) della Lancia Delta
CODICE_FISCALE intestata a Ripa (…)», così offrendo una spiegazione esaustiva, scevra di illogicità nella
ricostruzione dei fatti e del contesto in cui la vicenda si colloca, coordinate che non veng minimamente scalfite dalle censure, sganciate dal percorso motivazionale, che il ricorrente
propone.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarat inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 c proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che i ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e dell somma di euro in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 23/04/2025