Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7426 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7426 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 03/05/1972
avverso l’ordinanza del 18/09/2024 del TRIB. LIBERTA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che conclude per il rigetto del ricorso.
L’avv. NOME COGNOME insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l’istanza di riesam proposta da NOME COGNOME nei confronti della ordinanza del G.I.P. del Tribunale di quella ste città, che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, siccome gravemente indizia in concorso con altri cinque indagati, di due furti aggravati, rubricati rispettivamente ai c e B),consistiti nell’avere asportato numerosi monili da due gioiellerie in cui i correi si introdotti praticando un foro nel pavimento della stanza di due strutture ricettive nelle alloggiavano, soprastanti alle gioiellerie svaligiate, essendo state ravvisate le esigenze di spe prevenzione di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, avvo NOME COGNOME che svolge un unico motivo con il quale denuncia inosservanza dell’art. 273 cod. proc. pen., lamentando illogicità manifesta della motivazione nella parte in cui ha rite sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico del COGNOME.
2.1. In particolare, si deduce che il Tribunale distrettuale avrebbe fondato la predetta valutaz sui soli elementi informativi provenienti dai tabulati telefonici, oltre che su un fotogr ritraente l’autovettura del Liscio nel giorno antecedente a quello del primo furto, in danno d gioielleria sita in INDIRIZZO a Roma, commesso il 26 marzo 2023, in prossimità della gioielle elementi che consentirebbero di collocare l’indagato sul luogo del delitto. Invece, secondo Difesa ricorrente, risulta apodittica l’affermazione che l’autovettura del COGNOME avesse sco quella del complice COGNOME, in quanto non sorretta da una apprezzabile regola di esperienza; altrettanto congetturale la ricostruzione del ruolo del COGNOME, di recuperare il COGNOME, non es stata considerata l’alternativa ipotesi di azioni autonome e indipendenti, essendosi i due mos per conto proprio e con mezzi di trasporto diversi. In sostanza, si censura la ordinanza impugnat per avere ricostruito la responsabilità concorsuale del COGNOME dalla mera circostanza che egli si trovato sul luogo del delitto nel pomeriggio antecedente al furto, anche dolendosi della illo svalutazione dell’elemento favorevole al COGNOME, costituito dall’avere i tabulati telefonici re contezza della circostanza che il telefono del COGNOME, al momento della commissione del furto, trovasse nella sua abitazione.
2.2. Anche con riguardo al furto alla gioielleria Candia, nella omonima INDIRIZZO Roma, motivazione risulta apodittica e illogica, laddove riconduce al COGNOME ( e al COGNOME) la dispon dell’utenza cellulare intestata a uno straniero, con cui venne effettuata la prenotazione press “Bed and breakfast” sovrastante la gioielleria presa di mira, dalla mera circostanza, del tut insufficiente ai fini dimostrativi, che negli unici giorni in cui era stata attiva aveva aggan stesse celle di quelle agganciate anche dalle utenze intestate ai due predetti indagati. In rea si deduce, non sussistono elementi capaci di ricondurre l’indagato sul luogo del fatto al moment del furto, anche perché il suo telefono cellulare era invece nella sua abitazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.E’ opportuno ricordare che, in sede di controllo di legittimità, non è consentito il d apprezzamento del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, avendo quel controllo sempre ad oggetto la motivazione del provvedimento impugnato e non immediatamente il complesso degli elementi indiziari valutati dal giudice del merito cautelare. Le Sezioni unite hanno chiarito «allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizi legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatame conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a car de/l’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degl elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che gov l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; in senso conforme, ex ·Plurimis, più di recente, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01).
1.1. Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedim restrittivi della libertà personale, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il gi ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle f rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione s adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza motivazióne dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolez non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbar Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761). Il controllo di legittimità sui p devoluti è, perciò, circoscritto, nella disamina dell’atto impugnato, alla verifica che il testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui pr rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridic significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.199 Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463), e come è stato affermato da Sez. Unite ‘Audino’ cit., la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non è omologa a que che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale 5 n. 36079 del 5.6.2012, COGNOME ed altri, rv. 253511), in quanto, al fine dell’adozione d misura cautelare, è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità” sulla responsabilità dell’indagato» in ordine a addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati second stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Ne consegue che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. ,e delle esigenze caute/ari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto s traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità dell motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato», risultando inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. COGNOME, Rv 248698).
1.2. Alla luce di tale premessa, il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con i ricorso, risultando la motivazione del provvedimento impugnato esaustiva, immune da palesi vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte e, per supera il vaglio di legittimità, non sussistendo spazi per la rivisitazione della lettur vicende alla luce della alternativa ricostruzione proposta con il ricorso. Il Tribunale del rie ha dato atto – con amplissima motivazione – sia degli elementi fattuali che, sinergicament valutati, sorreggono il profilo indiziario che di quelli fondanti il giudizio strettamente caut
In particolare, nell’ordinanza impugnata sono stati ripercorsi minuziosamente gli spostamenti degli indagati fin dalle fasi preparatorie, nei giorni precedenti ai due furti in scrutini ricostruiti dagli investigatori alla luce delle immagini registrate dalle telecamere stradal tabulati telefonici, degli appostamenti, delle successive intercettazioni telefoniche e dei r provenienti dal GPS installato sulle autovetture utilizzate per i raggiungere i luoghi presi di per i furti e poi allontanarsene dopo. Il provvedimento impugnato ha esposto le ragioni, del tut coerenti con i dati fattuali a disposizione, della ritenuta sussistenza di indizi grav compartecipazione dell’indagato, disattendendo con motivazione immune dai prospettati vizi di legittimità i medesimi rilievi riproposti in questa sede, tendenti attraverso una le parcellizzata degli elementi di fatto raccolti dagli investigatori a una reinterpretazione consentita, delle fonti.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugn 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.
Così deciso in Roma, addì 12 dicembre 2024 Il Con9liere re · ore