Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45687 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45687 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERLIZZI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/04/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avver l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari che aveva confermato la misu della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME, indagato reato di rapina aggravata.
1.1 Al riguardo il difensore rileva che il tribunale, trascurando p doglianze difensive, era pervenuto alla affermazione della mancata scarcerazio dell’imputato avvalendosi unicamente del riconoscimento fotografico effettua dalla persona offesa in fase di indagine, senza considerare che la stessa fornito indicazioni molto generiche sulle caratteristiche fisiche dell’autor presunta rapina e che l’album fotografico mostrato alla vittima era costi prevalentemente da fotografie di soggetti con caratteristiche in netto cont con la descrizione fornita; inoltre la fotografia di COGNOME non era attuale risaliva a 10 anni prima; il difensore rileva inoltre che il dato cost dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, acquisite instaurazione di un contraddittorio e prive di elementi di riscontro es doveva essere considerato dotato di un valore probatorio limitato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Si deve innanzitutto ribadire che “in tema di misure cautelari person il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribun del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consen giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controll quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvo nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate giudice di merito” (Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 27697 pertanto, in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesa in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato viz motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indi colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo rientrano nella previsione di cui all’art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cio il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi in e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo
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giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richies l’applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame.
Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato tutti gli elementi in base ai quali si sono ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico d ricorrente, individuati nel riconoscimento fotografico effettuato da COGNOME NOME, che ha anche aggiunto che il rapinatore era dall’andatura claudicante ed era fuggito alla guida di una Fiat Multipla, elementi entrambi che caratterizzano l’indagato, come riferito dal carabiniere COGNOME (sui quali il ricorso non si confronta assolutamente).
Quanto alle eccezioni contenute in ricorso, è noto c:he tema di misure cautelari personali, per la loro applicazione è necessaria una “probatio minor” di quella richiesta per la condanna, essendo sufficiente una qualificata probabilità di colpevolezza: ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigl perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – ch oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – giacché i comma 1-bis dell’art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 19/10/2023