Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3577 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3577 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 07/01/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/10/2025 del TRIBUNALE di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni cnseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 02/10/2025 il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di NOME NOME avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Salerno del 04/09/2025, con il quale era stata applicata allo stesso la misura della custodia cautelare in carcere perchØ indagato per i delitti di cui ai capo 1), 22), 30), 54), 55) e 62) (artt. 416bis , comma primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo cod. pen.; art. 81, 56, 110, 629 cod. pen., art. 648 cod. pen. e artt. 10, 12, 14 l. 497 del 1974; art. 74, comma 1,2,3,4 del d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi dell’art. 416bis.1 cod. pen; artt. 81, 110 cod. pen. art. 73, comma 1 e 1bis , d.P.R. 309 del 1990 aggravato ex art. 416bis. 1 cod. pen. per i capi 54, 55, 62).
2.COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente ha dedotto inosservanza e falsa applicazione della legge penale, violazione di norme processuali con riferimento agli art. 273, 292, cod. proc. pen., nonchØ mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con travisamento conseguente alla introduzione di informazioni inesatte.
Il ricorrente ha contestato la sussistenza della provvista indiziaria, richiamando come elementi risolutivi:- il periodo di tempo ridottissimo, nell’ambito del quale si collocherebbe la condotta imputata, per poter effettivamente ritenere sussistente una piena partecipazione alla associazione di stampo camorristico ed alla associazione finalizzata al narco traffico; – la
scarsa rilevanza delle captazioni evocate; – la inesatta considerazione in ordine alla sussistenza della provvista indiziaria desunta esclusivamente dalla eventuale partecipazione ad alcuni dei reati fine; – la assoluta assenza del necessario requisito della ripetizione costante e sistematicadei reati scopo quale indice rivelatore di un programma criminale condiviso.
Il ricorrente ha, inoltre, evidenziato : – che il capo 1) Ł l’unico effettivamente affrontato specificamente con una motivazione di fatto apparente in quanto viene ricostruita la partecipazione dell’COGNOME sulla base di scarne captazioni relative al tentato pestaggio di COGNOME NOME, azione fallita grazie al tempestivo intervento della Polizia Giudiziaria, mentre il ricorrente era risultato assente dal teatro degli eventi; – che si Ł ritenuta la gravità indiziaria sulla base di informazioni del tutto assenti rispetto al materiale acquisito; – che le ulteriori contestazioni non erano state specificamente affrontate e la motivazione si doveva ritenere del tutto evanescente, in assenza tra l’altro di qualsiasi provvedimento che porti ad identificare quantità e qualità dello stupefacente.
Nessuna deduzione Ł stata introdotta quanto alle esigenze cautelari.
3.Il Procuratore Generale ha chiesto che il provvedimento impugnato venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che seguono.
2.Quanto al motivo di ricorso, con il quale Ł stata dedotta congiuntamente la violazione di legge e di norme processuali, oltre che il vizio della motivazione in ogni sua forma e travisamento del fatto quanto all’effettiva ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza, il Collegio deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. Ł rilevabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che il controllo di legittimità non può riguardare nØ la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01; Sez. 6, n.11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178-01;Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, COGNOME, non mass.).
3.¨ stato, in tal senso, costantemente affermato che il controllo di logicità, dunque, deve rimanere ‘all’interno’ del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 269885-01, in motivazione, nonchØ, da ultimo,Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01).
4.Ciò premesso, occorre considerare come la difesa, anche con il ricorso per cassazione, sebbene in modo articolato, si sia concentrata nel riproporre una diversa valutazione del quadro indiziario, come già avvenuto con la richiesta di riesame, proponendo una lettura alternativa e parcellizzata del corposo insieme di elementi indiziari valutati dal Tribunale quanto alla posizione dell’odierno ricorrente.
In tal senso, si deve osservare come sia stato ampiamente ricostruito il contesto nel quale maturava la condotta provvisoriamente imputata, con puntuale considerazione degli elementi ritenuti univoci e concordanti nel descrivere non solo la ricostruzione della associazione per delinquere di stampo camorristico di riferimento (pag. 7/19 della ordinanza impugnata dove Ł stata richiamata l’attività di indagine espletata, la immediata riorganizzazione del clan RAGIONE_SOCIALE COGNOME, nonostante l’arresto di numerosi componenti della consorteria criminale indagata, l’ambito di azione del nuovo gruppo organizzato – con particolare riferimento anche alle attività di narcotraffico, a numerose attività a carattere estorsivo, oltre che alla disponibilità di armi – ruoli e competenze dei singoli soggetti nell’ambito di tale consorteria, continuità e costanza di contatti con i precedenti vertici nonostante lo stato di detenzione) ma anche lo specifico insieme di elementi indiziari a carico del ricorrente (pag. 19 e seg.), caratterizzati: – dalla immediata messa a disposizione della consorteria criminale, nonostante il periodo di detenzione appena scontato; – dal contenuto delle captazioni (che facevano emergere in modo inequivoco la chiara evocazione della appartenenza storica alla cosca di riferimento, l’orgoglio di tale appartenenza, l’attivismo al fine di raggiungere gli obiettivi della cosca, il suo inserimento a pieno titolo in un contesto radicato ed organizzato nell’ambito del quale proponeva soluzioni caratterizzate da violenza ed estrema reattività, con piena consapevolezza della attività di narco traffico, che rappresenta un elemento di fondamentale rilievo per l’incremento delle risorse a disposizione del clan camorristico di riferimento); – dalla disponibilità di armi emersa anche dalle video riprese acquisite in atti (pag. 21 e seg.).
5.Il Tribunale ha, dunque, fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’COGNOME (in particolare a pag. 34 e seg. dove sono state, in via di sintesi, valorizzate le numerose evenienze indiziarie a suo carico ed Ł stata sottolineata la particolare significatività del suo immediato reinserimento nella compagine associativa, atteso il costante contatto con tale contesto e la sua immediata messa a disposizione).
6.Deve, in conclusione, essere richiamata la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, mentre il ricorrente con le sue argomentazioni, pur investendo formalmente lamotivazione, si Ł limitato a prospettare una diversa e parcellizzata valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01, Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698-01). La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta.
7.Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
La Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter , disp.att.cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. disp. att. cod.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, proc. pen.
Così Ł deciso, 07/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME