Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17731 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 24-01-2023 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
I
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 gennaio 2023, il Tribunale del Riesame di Catanzaro confermava l’ordinanza emessa il 5 gennaio 2023 dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, con la quale, nell’ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, dedotto “Totonno”, in quanto gravemente indiziato di essere appartenente a un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo 1), oltre che di 7 episodi di cessione, acquisto e detenzione illecita di droga.
Avverso l’ordinanza del Tribunale calabrese, NOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa contesta la valutazione della gravità indiziaria rispetto al reato associativo di cui al capo 1, evidenziando che, nell’ambito del sodalizio, alcun ruolo concreto è stato attribuito al ricorrente, a carico del quale non sono invero ravvisabili gli indicatori della partecipazione associativa, stante l’assenza di costanti contatti con i presunti sodali o di specifici riferimenti a qualsivogli programma criminoso, non essendo del resto i singoli episodi contestati, al più in concorso con un singolo correo, idonei a delineare un ruolo in capo a COGNOME.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, sotto il duplice profilo dell’inosservanza degli art. 274 e 275 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, non risultando adeguatamente illustrati nell’ordinanza impugnata gli elementi che indurrebbero a ritenere configurabile il pericolo di reiterazione delle medesime condotte criminose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
In via preliminare, occorre innanzitutto richiamare la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura è infatti sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato” in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi no devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la
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precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merit abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame (e prima ancora dal G.I.P.) rispetto all’inserimento di COGNOME nell’associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 74 del 2000 non presta il fianco a censure di irragionevolezza.
E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, il Tribunale del riesame, ha innanzitutto illustrato ampiamente i tratti salienti del gruppo criminale riconducibile alla famiglia COGNOME, operante nella zona periferica del Comune di Rocca di Neto, in un complesso residenziale contiguo a una zona rurale destinata alla produzione agricola e all’allevamento del bestiame: qui veniva accertata l’esistenza di un vasto traffico di stupefacenti (soprattutto marjuana e cocaina) gestito dalla famiglia COGNOME, che fungeva da anello intermedio tra una pluralità di fornitori locali, tra cui NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, e un vasto bacino di utenti della provincia di Crotone.
Il mosaico investigativo, costituito dalle operazioni di intercettazioni e videoriprese, dalle attività di osservazione di P.G., dai sequestri e dalle sommarie informazioni degli acquirenti di droga, è stato inoltre arricchito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali hanno riferito dei traffici illeciti compiuti dai componenti della famiglia COGNOME.
In tale scenario è emersa in particolare la posizione di NOME COGNOME. Questi ha assunto un ruolo apicale nel sodalizio, tenuto conto della diffusissima partecipazione ai reati fine e del ruolo di intermediazione ricoperto con i fornitori: gli acquirenti sentiti a sommarie informazioni hanno del resto confermato il ruolo del ricorrente quale diretto referente dei compratori abituali di droghe leggere, avendo inoltre i dialoghi intercettati attestato la condivisione con il cugino NOME COGNOME contatti e degli accordi con i fornitori dello stupefacente.
Parimenti significativo, ai fini della ricostruzione del ruolo dell’indagato, è stato poi ritenuto il fatto che, a seguito del sequestro di marjuana del 3 marzo 2021, COGNOME, al fine di saldare il debito contratto con NOME COGNOME, palesava, nelle conversazioni captate, la propria posizione nell’organigramma associativo, giungendo a coprire con risorse personali la perdita subita dal gruppo mediante la cessione, a favore del fornitore, di un proprio motociclo Kawasaki, proponendo di compensare il residuo attraverso la cessione di un’autovettura Mercedes.
A ciò è stato aggiunto che l’indagato è risultato coinvolto in una molteplicità di episodi di cessione (non contestati), essendo illuminante, inoltre, la circostanza che COGNOME, in data 30 giugno 2021, è stato tratto in arresto, perché trovato in possesso di un elevato quantitativo di marijuana, pari a circa 1.080 kg.
1.2. In definitiva, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, occorre evidenziare che la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto ai reati oggetto di imputazione provvisoria, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive che, invero in termini generici, sollecitano una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una valutazione alternativa delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Ugualmente immune da censure è, infine, il giudizio sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura di massimo rigore.
E invero il Tribunale del Riesame ha ragionevolmente ritenuto non superata la presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., rimarcando (pag. 7-8 dell’ordinanza impugnata) la qualificata professionalità delinquenziale dimostrata da COGNOME, rivelata sia dalla reiterazione degli episodi delittuosi, ben 79, di cui egli è gravemente indiziato in questo procedimento penale, sia dalle dimensioni del traffico di droga da lui gestito, sia ancora dai precedenti di polizia anche specifici a suo carico, che non hanno frenato l’indagato dal perseverare nelle attività illecite nonostante i sequestri subiti e le attenzioni degli organi inquirenti. L’intensità delle ravvisate esigenze cautelari ha dunque reso inevitabile l’applicazione della misura di massimo rigore, stante la necessità di imporre la cessazione dei traffici illeciti e dei contatti di COGNOME con gli altri sodali a lui molto vicini, con il suo contest ambientale e familiare di riferimento e con i suoi collaudati canali di approvvigionamento. Orbene, con tali considerazioni, non manifestamente illogiche, il ricorso non si confronta, per cui deve ritenersi che anche in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura, non vi sia spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, invero non adeguatamente specifiche.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato quindi inammissibile, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13/12/2023