Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41876 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41876 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/07/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento de motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31/07/2025, il Tribunale di Napoli rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa in data 07/07/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod.pen. e 81, comma 2, 110 cod.pen.4,connma 4, I.n. 401/1989, aggravati ai sensi dell’art. 416 bis1, comma 1, cod.pen.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo dei difensori di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione per delinquere contestato.
Argomenta che il Tribunale aveva eluso l’onere motivazionale sul principale profilo di doglianza sollevato con il riesame e, cioè, l’insussistenza di elementi indiziari consistenti per sostenere la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso , costituito da soggetti già condannati per la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE, finalizzato alla gestione di affari in materia di giochi e scommesse illecite; il Tribunale si era limitato a ribadire la correttezza del ragionamento contenuto nel titolo cautelare, affermando, in sostanza, che la Mera partecipazione ad una serie di reati fine del sodalizio diveniva automaticamente prova della affiliazione all’associazione; con le note allegate al riesame si erano evidenziati plurimi profili di inconsistenza della gravità indiziaria (contenuto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche; illeciti contatti di natura commerciale solo con il Losapio e sporadicità dei contatti con gli altri associati; travisamento del contenuto della conversazione n. 3791 Rit 2149/2002).
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di gestione di giochi di azzardo di cui all’art. 4, comma 4, I n. 401/1989 in luogo della contravvenzione di cui all’art. 4 I 401/1989.
Argomenta che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che il solo fatto che gli apparecchi fossero non collegati alla rete telematica dell’RAGIONE_SOCIALE integrasse il reato contestato, mentre si verteva nell’ipotesi contravvenzionale contraddistinta dal fatto che le scommesse erano organizzate con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. e vizio di motivazione.
Argomenta che il Tribunale aveva ritenuto non superata la presunzione relativa di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, con motivazione incongrua, dando rilievo all’abitualità della condotta, senza considerare il ruolo asseritamente ascritto al ricorrente- procurare apparecchiature da gioco non connesse alla rete -avente ad oggetto attività che non poteva svolgersi in regime di arresti domiciliari; le esigenze cautelari, quindi, contrariamente a quanto affermato, potevano essere fronteggiate con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.
Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 292 cod.proc.pen. e vizio di motivazione.
Espone che con la memoria depositata via pec al fascicolo della procedura di riesame, la difesa del ricorrente aveva eccepito anche la nullità dell’ordinanza cautelare per carenza dei requisiti di cui all’art. 292 cod.proc.pen. e, cioè, per mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di del titolo cautelare. Argomenta che nei paragrafi 8.1-8.2-9-11) il Giudice per le indagini preliminari si era limitato ad un “copia e incolla” della richiesta di misura cautelare, esprimendo così una motivazione apparente; a fronte di tale eccezione il Tribunale del riesame aveva opposto una generica affermazione a confutazione., esprimendo una motivazione apparente.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa nella camera di consiglio del 26/9/2025, dichiarava il ricorso per cassazione inammissibile in base al disposto dell’art. 87-bis d.gs 150/2002 perché l’atto di impugnazione, depositato a mezzo EMAIL, non era stato sottoscritto digitalmente dal difensore.
Il PG ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente, va rilevato che i difensori del ricorrente depositavano in data 25/9/2025 un primo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Napoli in data 11/07/2025, ricorso che veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale, ai sensi dell’art. 87-bis, comma 7, d.lgs n. 150/2022 perché non corredato dalla prescritta firma digitale.
Successivamente i difensori del ricorrente depositavano in data 29/9/2025 il presente ricorso per cassazione, ritualmente corredato da firma digitale, ricorso che risulta proponibile (cfr Sez.4, n. 1869 del 2024, non mass) e tempestivo in quanto depositato nel rispetto del termine di dieci giorni di cui all’art. 311, comma 1, cod.proc.pen. (l’avviso di deposito del provvedimento veniva notificato al difensore in data 15/9/2025 ed all’indagato in 19/9/20025 e data tale ultimo
termine decorreva il termine di impugnazione ai sensi dell’art. 585, comma 3, cod.proc.pen., termine che scadeva in data 29/9/205, ultimo giorno utile nel quale veniva depositato il ricorso).
Sempre in via preliminare, va dato atto che il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, all’udienza di discussione del ricorso, ha dichiarato che con provvedimento del 16/10/2025 la misura cautelare originariamente applicata al ricorrente è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari.
Tale circostanza determina l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso per carenza di interesse sopravvenuta, in quanto la finalità perseguita dall’impugnante ha già trovato concreta attuazione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 – dep. 17/02/2012, COGNOME, Rv. 251694).
Va, quindi, esaminato il quarto motivo di ricorso, avente carattere preliminare.
Tale motivo è manifestamente infondato.
Va rimarcato che questa Corte ha affermato che, in tema di motivazione RAGIONE_SOCIALE ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per relationem al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari nel caso concreto (Sez.3, n. 840 del 17/12/2015, dep.12/01/2016, Rv.265645; Sez.6,n.47233 del 29/10/2015, Rv.265337; Sez.6,n.45934 del 22/10/2015, Rv.265068).
L’obbligo del vaglio critico RAGIONE_SOCIALE risultanze investigative tramite un’attività ricostruttiva ed esplicativa non implica, infatti, con riferimento all’esposizione della parte narrativa del provvedimento, la necessità di una riscrittura originale del testo della richiesta del PM (Sez.3,n.48962 del 01/12/2015, Rv.265611).
Va, quindi, ribadito che, in tema di motivazione RAGIONE_SOCIALE ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l’ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini
dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari nel caso concreto; fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità “seriali”, non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrer ad una valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agl addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (cfr,Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Rv.267350).
Nella specie, il Collegio cautelare, nel disattendere la doglianza qui riproposta, ha fatto buon governo dei suesposti principi di diritto, evidenziando, con congrue argomentazioni, che le parti dell’ordinanza genetica in cui erano stati richiamati gli elementi indiziari tratti dalla richiesta del Pm non contenevano alcun aspetto valutativo, mentre il Giudice per le indagini preliminari aveva operato un’autonoma valutazione degli elementi raccolti dagli inquirenti, esprimendo le proprie argomentazioni tecno-giuridiche con riferimento a ciascuna RAGIONE_SOCIALE imputazioni provvisorie e a ciascun indagato.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente in quanto entrambi afferenti alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono manifestamente infondati.
Va osservato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell’affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017,dep.20/03/2018, Rv.272687).
Nella specie, il Collegio cautelare riteneva sussistente la gravità del contestato reato associativo richiamando ed esaminando il compendio indiziario (costituito dalle risultanze RAGIONE_SOCIALE attività di intercettazione di conversazioni, materiale informatico acquisito mediante intercettazioni di flussi telematici; dichiarazioni di collaboratori di giustizia ) comprovante l’esistenza di un’associazione criminosa, con stabile organizzazione di persone e mezzi, dedita alla commissione di una serie indeterminata di reati nel settore dei giochi d’azzardo RAGIONE_SOCIALEdestini con installazione in tutto l’agro aversano di apparecchi elettronici da gioco di tipo videopoker e slot machine illecitamente non connessi alla rete informatica di raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate
dellRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ed organizzazione di scommesse RAGIONE_SOCIALEdestine su piattaforme telematiche parimenti non autorizzate dalla predetta agenzia.
Al sodalizio criminoso partecipavano numerosi sodali, con specifici ruoli all’interno del gruppo associativo, tra i quali anche l’attuale ricorrente COGNOME NOME, quale fornitore e distributore degli apparecchi elettronici da gioco.
Gli elementi indiziari comprovanti la consapevole partecipazione del COGNOME al sodalizio criminoso venivano tratti dal contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate (che comprovavano i costanti contatti gestione dei dispositivi installati all’interno RAGIONE_SOCIALE attività commerciali riferibili ai sodali e l’intraneità al gruppo associativo d quale condivideva il programma criminoso, elaborando anche strategie per salvaguardare i guadagni del sodalizio criminoso ), dai controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza di Aversa, dalla reiterata commissione in concorso con altri partecipi dei reati-fine contestati.
La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.
Nè coglie nel segno la doglianza difensiva che contesta la qualificazione giuridica dei reati-fine contestati, quali delitti di cui all’art. 4, comma 4, l 401/198
Il Tribunale, nel disattendere la censura difensiva qui riproposta, ha ritenuto confermatq,la qualificazione giuridica dei reati di cui al capo 3) dell’imputazione provvisoria, evidenziando sia il carattere vietato degli apparecchi elettronici che il carattere organizzato dell’attività illecita, in linea con i principi di diritto affe da questa Corte in subiecta materia.
Va ricordato che questa Corte ha affermato, in maniera condivisibile, che sono apparecchi non riconducibili a quelli idonei per il gioco lecito, ai sensi dei commi sesto e settimo dell’art. 110 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, gli apparecchi non collegati alla rete telematica dell’RAGIONE_SOCIALE, quelli non incentrati sull’abilità del giocatore ovvero con connotazioni RAGIONE_SOCIALE vincite e RAGIONE_SOCIALE modalità di avvio del gioco tali da farli ragionevolmente assimilare ai giuochi vietati (Sez. F n. 34268 del 27/08/2024, Rv. 287164 – 01).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’esercizio di gioco d’azzardo con apparecchi automatici ed elettronici configura il reato previsto dall’art. 4, comma quarto, L. n. 401 del 1989 quando risulta dimostrata l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE scommesse e dei pronostici sui giochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati (Sez.4, n. 16973 del 21/12/2012,dep.12/04/2013, Rv.255266 – 01).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 17/11/2025