Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41881 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41881 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME Il PG si riporta alla requisitoria già depositata e notificata alle Parti chiedendo il rigett
del ricorso.
pito il di nsore
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 28 maggio 2024 il Tribunale di Catanzaro rigettava il riesame proposto nell’intesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro che applicava al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dell’omicidio, aggravato dalla premeditazione, nonché dal metodo mafioso, di COGNOME NOME.
COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, proponeva ricorso avverso detta ordinanza, evidenziando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamentava la violazione della legge penale e processuale con riguardo agli art. 273, comma 1 e 2 e 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., poiché il coinvolgimento dello COGNOME nell’agguato in danno di COGNOME avrebbe dovuto emergere dalle dichiarazioni di più di un collaboratore di giustizia.
I collaboratori COGNOME e COGNOME non avevano fatto cenno alla partecipazione dello COGNOME; pertanto, le dichiarazioni del solo COGNOME non potevano ritenersi sufficienti a provare la presenza dell’indagato sull’autovettura Daewoo Matiz al momento dell’agguato.
Nemmeno le riprese delle telecamere davano certezza del fatto che la persona che transitava dal luogo dell’agguato fosse l’indagato, così come i contatti fra il medesimo e la vittima non potevano dirsi risolutivi nel senso di provare una condotta tenuta dallo COGNOME al fine di convincere COGNOME a recarsi sul luogo dell’agguato.
Complessivamente, secondo il ricorrente, l’ordinanza era carente sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamentava la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente stante il delitto per cui è indagato COGNOME, non vi sarebbe una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; pertanto, sul punto il provvedimento impugnato è del tutto carente, non affrontando le problematiche di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e di adeguatezza della misura applicata.
Disposta la trattazione orale del procedimento, il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME concludeva chiedendo il rigetto del ricorso; nessuno compariva per il ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Secondo un orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dellIndagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, COGNOME, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760).
Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzi del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (sez. 1, n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566).
Certamente l’esame del provvedimento impugnato non rimanda un vizio di mancanza di motivazione rilevabile prima facie, poiché, anzi, la motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lungi dal fondarsi unicamente sulle dichiarazioni dei collaboratori – anche de relato si fonda su altri elementi indiziari che corroborano il quadro.
In particolare, sui movimenti del COGNOME nei minuti immediatamente precedenti il decesso, posto che la vittima era in compagnia dello COGNOME a bordo dell’auto ove verrà rinvenuto cadavere, come emerge dalle s.i.t. in atti di coloro
che li avevano visti insieme, nonché dalle immagini del sistema di videosorveglianza del distributore RAGIONE_SOCIALE.
Quanto, poi, alle dichiarazioni dei collaboratori, l’impugnato provvedimento sottolinea che COGNOME NOME aveva una conoscenza diretta dei fatti, da intraneo alle dinamiche della cosca, avendo partecipato sia al summit in cui veniva deliberato l’omicidio, sia alle fasi programmatorie dell’omicidio.
Gli ulteriori collaboratori, COGNOME NOME e COGNOME NOME, avevano appreso da COGNOME NOME della partecipazione di COGNOME NOME NOME NOME COGNOME NOME NOME‘omicidio; l’impugnata ordinanza ha ampiamente esposto le ragioni della ritenuta precisione, specificità e credibilità delle dichiarazioni de collaboranti.
È dunque evidente che il controllo sul provvedimento che il ricorrente sollecita a questa Corte non ha ad oggetto la motivazione – che non presenta criticità alcuna – ma è un controllo che esula dal perimetro di competenza della Corte stessa, cui è inibito, come detto, una rivalutazione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore indiziario.
Peraltro, le esposte criticità della motivazione dell’ordinanza del Tribunale di Catanzaro sono meramente reiterative dei motivi di gravame e non si confrontano con le argomentazioni utilizzate nell’impugnato provvedimento per superarle, evidenziando dunque una intrinseca genericità ed aspecificità del motivo di ricorso.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato poiché la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. si applica anche al delitto di cui all’art. 575 cod pen.
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; lo stato detentivo del ricorrente impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ex art. 94, comma i ter disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 4 ottobre 2024
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