Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23586 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23586 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA RAGIONE_SOCIALE
Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 luglio 2023, il Tribunale di Palermo ha rigettato riesame dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medes Tribunale che ha disposto nei confronti del ricorrente la misura della cus cautelare in carcere in relazione al delitto di associazione per delinq stampo mafioso e di numerosi reati-fine di estorsione.
Il difensore di fiducia dell’indagato ricorre avverso la pred ordinanza e chiede l’annullamento del provvedimento impugnato proponendo due motivi di ricorso qui riportati ai sensi dell’art. 273 disp. att. cod. pro
2.1. Con il primo motivo, proposto ex art. 606, co. 1, lett. c) ed e) proc. pen. per violazione dell’articolo 309, comma 9 e 292, comma 2, lett c), proc pen. lamenta che il Tribunale per il riesame, in relazione all’eccezi nullità proposta avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari secondo la prospettazione difensiva non aveva proceduto a un’autonoma valutazione degli indizi e la cui decisione si era appiattita sulle motivaz pubblico ministero, non avrebbe dato adeguatamente conto delle ragioni poste fondamento della conferma dell’ordinanza genetica. In particolare, vi sare una carenza di motivazione in ordine alla gravità dei dati indiziari p fondamento della decisione. L’intero costrutto accusatorio, secondo cu ricorrente è soggetto intraneo al circuito criminale e da cui non sarebbe uscito, si fonderebbe solo sull’ascolto di due intercettazioni di conversazi COGNOME e di altre conversazioni tra terzi; si rileva, quindi, che il ricorre risulterebbe indagato in qualsivoglia procedimento penale e che n sussisterebbero accuse da parte delle presunte vittime delle estorsioni.
2.1.1. Difetterebbe poi la motivazione in ordine alla sussistenza d esigenze cautelari che non verrebbero specificate e messe in correlazione co pericolo richiesto dall’art. 274 cod. proc. pen. che deve essere concreto, ef e attuale.
Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione agl artt. 292, 125, 273 e 274 cod. proc. pen. per assoluta mancanza di motivazi con riferimento agli ipotizzati reati-fine di estorsione, imputati al ricorren mandante di NOME NOME. Si assume che a fronte delle censur dell’insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari il Tribun riesame, anche per tali reati, avrebbe omesso di esprimere un autono percorso motivazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Alla luce di siffatti principi devono essere valutate le censure moss provvedimento impugnato.
1.1. Con riferimento alla prima questione deve rilevarsi ch contrariamente a quanto affermato nel ricorso, nell’ordinanza del riesam fornisce una esaustiva risposta alla censura di nullità dell’ordinanza geneti difetto di autonoma valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze caut
Rammenta, infatti, il Tribunale del riesame, valorizzando quanto più vol affermato da questa Corte di legittimità, che «In tema di motivazione de ordinanze cautelari personali, la previsione dell’autonoma valutazione d esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (ad opera dalla leg aprile 2015, n. 47 che ha novellato l’art. 292 co.1 lett. c cod. proc. pen. carattere innovativo, né mira ad introdurre un mero formalismo che imponga l riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo st esplicitata la necessità che, dall’ordinanza, emerga l’effettiva valutazion vicenda da parte del giudicante.» (Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 20 Cosentino, Rv. 265951 – 01; Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 201 COGNOME, Rv. 266428 – 01; Sez. 3, n. 18501 del 02/02/2016, Ferre Rv. 266938 – 01). Di tale effettiva valutazione si è fatto carico il Tribun riesame che nell’ordinanza impugnata ha ripercorso i passi del provvediment genetico, spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione dei gravi ind colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto e illustra rendendola così evidente, la ragione giustificativa della misura disposta dato infatti conto dei contenuti delle conversazioni intercettate alle q partecipato l’indagato traendo da essi – con un apprezzamento di fatto congruo che non può essere sindacato in questa sede di legittimità sulla scorta d diversa e alternativa lettura proposta dalla difesa – le ragioni per cui suss gravi indizi nei confronti dell’indagato, già condannato per il delitto di cui 416-bis cod. pen. e uomo di fiducia dell’ex capo mandamento San Lorenzo NOME, COGNOME NOME. La valutazione delle risultanze istruttorie estranea al giudizio di questa Corte di legittimità che, in mate provvedimenti de libertate, non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione delle cond soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari e all’adegu delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel com esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribun riesame. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Anche la censura concernente l’assenza delle esigenze cautelari inammissibile perché si limita a contestare le argomentazioni sottese alla s della custodia in carcere, senza confrontarsi effettivamente con il provvedime impugnato che traendo le logiche conseguenze dai gravi indizi ravvisati, evidenziato che «la stabile affiliazione mostrata»; «la continua disponib assicurata al sodalizio mafioso»; «la posizione di rilievo ricoperta nella ge delle estorsioni»; «la caratura criminale di COGNOME» desunta dal ragguardevo curriculum delittuoso; «il pericolo di inquinamento probatorio» e «il pericolo fuga» desumibili della ritenuta appartenenza di COGNOME all’associazione “Cos
Nostra”; «la datazione recente e l’efficienza delle relazioni criminali» conse di ritenere la custodia in carcere unica misura idonea a salvaguardare le esi cautelari.
A fronte di tali argomentazioni la doglianza prospettata è del t generica e le esigenze cautelari, alla luce dei profili evidenziati, sono evidenti.
Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso.
La Corte d’appello, infatti, pur rilevando l’assenza di speci contestazioni in ordine alla gravità indiziaria relativa ai reati-fine ha c precisato, con richiami frequenti agli esiti dell’attività istruttoria esple motivazione coerente, completa e logica e del tutto idonea a permett l’individuazione del filo logico che collega il ragionamento seguito, che « reati-fine contestati (dal capo 4 al capo 12 dell’incolpazione provvi emergono dalle captazioni del telefono in uso a NOME NOME NOME, con i interlocutori, rivolgeva reiterati riferimenti a NOME da cui si evince il gestore delle estorsioni sul territorio di Sferracavallo svolto da quest’ulti si occupava di indicare al primo i nomi dei soggetti che dovevano essere estor i relativi importi che avrebbero dovuto pagare, come anche si industriava risolvere eventuali problematiche che potevano insorgere in tale ambito».
Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve ess dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla caus inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00
P.Q.M.
rb…X1 l Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa del ammende. Jf0L.-t—oulx q CC, GLYPH h,r’, Qi..2; i, · kl-k . Roma, 2 febbraio 2024
Corte Suprema di Cassazione
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