Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3889 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3889 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il 25/08/1983
avverso l’ordinanza del 25/10/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME il quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
C45
Ritenuto in fatto
Con ordinanza indicata in epigrafe, Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento dell’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti donniciliari in relazione alla provvisoria contestazione di numerosi episodi di concorso in furto aggravato di materiale metallico e di autoriciclaggio, verificatisi tra il mese di ottobre 2023 e il mese di febbraio 2024.
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. NOME COGNOME affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla carenza di critica e autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, che caratterizzerebbe l’ordinanza genetica. Il giudice per le indagini preliminari si sarebbe limitato, infatti, a elencare gli elementi di prova raccolti all’esito delle investigazioni. Illogica, inoltre, ed errata in diritto sarebbe l valorizzazione, operata dal Tribunale, dell’essersi avvalso l’indagato della facoltà di non rispondere, posta la valenza del tutto neutrale di tale scelta dal punto di vista del profilo indiziario.
2.2 Col secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione, per avere il Tribunale affermato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a tutti i capi di imputazione provvisoria, omettendo di replicare alle specifiche deduzioni difensive, segnatamente a quelle concernenti i capi c) e d) della rubrica. A tal riguardo, il ricorrente osserva che, nei contratti di appalto prodotti dalla difesa, emergeva chiaramente l’oggetto della sua attività imprenditoriale, consistente nello smaltimento di materiali ferrosi non riutilizzabili, nonché i singoli cantieri di provenienza del rame. Pertanto, le condotte contestate concernerebbero, in realtà, la legittima attività imprenditoriale svolta dal ricorrente nelle singole sedi dei cantieri indicati. Si nota, infine, che l’episodio del contestato furto notturno (tra il 2 e il 3 febbraio 2024) sarebbe privo di valore indiziante, alla luce del luogo dimora del ricorrente e dei rilievi, già illustrati, relativi all’attività dello stesso.
Sono state trasmesse le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
1.1 n primo motivo è infondato, non trovando riscontro la censura di omessa, autonoma valutazione dei gravi indizi ad opera del giudice che ha accolto la richiesta del pubblico ministero. Gravità, concordanza e precisione degli indizi a carico del ricorrente sono invero esposti adeguatamente nell’ordinanza genetica, in cui, in relazione ai vari episodi di furto, sono illustrati tanto le singole font indiziarie (tracciati del sistema gps dell’auto in uso al ricorrente e al coindagato, tabulati telefonici, servizi di osservazione controllo pedinannento, dichiarazioni rese da vari soggetti) quanto il modo in cui le fonti stesse, comparate l’un l’altra, hanno portato al giudizio di gravità indiziaria a carico del ricorrente.
La concordanza di circostanze decisive (quali, tra le altre, la presenza del ricorrente e del coindagato nei luoghi e negli orari dei furti, la rivendita, immediatamente successiva alle illecite sottrazioni, del materiale metallico, l’avvistamento diretto da parte della polizia giudiziaria, nella notte tra il 2 e 3 febbraio 2024, dei fratelli COGNOME intenti a smontare grondaie e discendenti presso una proprietà privata COGNOME) è stata oggetto di una personale e autonoma valutazione da parte del giudice richiesto di applicare la misura cautelare; contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non può dirsi che il giudice per le indagini preliminari si sia limitato ad apporre la propria sottoscrizione sul documento contenente la domanda cautelare proveniente dall’organo dell’accusa (sul punto, v., ad es., (Sez. 1, n. 49918 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265548 01, spec., in motivazione, par. 1.2.3.1). D’altra parte, il ricorrente, nel denunciare la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, non ha adempiuto all’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274760 – 01). Infine, va disattesa la censura di illogica valorizzazione, operata dal Tribunale, dell’essersi avvalso l’indagato della facoltà di non rispondere: lungi dal rimarcare in senso negativo l’esercizio di un diritto dell’indagato, il Tribunale del riesame ha inteso soltanto rilevare che, a fronte del compendio indiziario ricostruito nell’ordinanza genetica, il ricorrente, avvalendosi del diritto al silenzio, non ha introdotto elementi utili a scardinare la tenuta quadro indiziario. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2 II secondo motivo è, dal pari, infondato, non confrontandosi, la difesa, con le ragioni rese dal collegio del riesame. Con motivazione affatto esente dai dedotti vizi, il Tribunale ha chiarito, per un verso, come la documentazione allegata dal ricorrente -relativa a rapporti contrattuali e di appalto relativi a cantieri prossimi ai luoghi in cui sono stati commessi i furti – recasse date (fine gennaio
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2024) inconferenti rispetto alla gran parte delle contestazioni (che partono dall’ottobre 2023). Per altro verso, si è razionalmente evidenziata l’incompatibilità tra il dato della presenza del ricorrente e del complice sul luogo di consumazione dei reati in orari notturni col quello della lecita attività lavorativa di cantiere. Coerentemente, quindi, il Tribunale ha rilevato l’assenza di decisività della produzione documentale, non idonea a fornire una ragionevole spiegazione alternativa degli indizi emersi, caratterizzati, come già ricordato, dalla convergenza di seriali coincidenze della presenza, sul luogo dei furti, dell’indagato e del co-indagato al momento dei fatti addebitati. A fronte delle puntuali repliche del Tribunale del riesame, il ricorrente si limita a riproporre in questa sede, un’alternativa, ma inefficace, ricostruzione dei fatti, lamentando vizi che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400 – 01).
Per tali ragioni, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17/01/2025
Il consigliere estensore
Il presidente