Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36917 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36917 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 febbraio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria disponeva l’applicazione, nei confronti di NOME COGNOME, della misura cautelare della custodia in carcere, avendo ritenuto a suo carico, in presenza di esigenze cautelari, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti – commessi, secondo l’impostazione accusatoria, in concorso con NOME COGNOME – di omicidio premeditato di NOME COGNOME e di detenzione e porto di armi al fine di commettere l’omicidio, fatti del 14 febbraio 2019 aggravati da modalità e finalità mafiose.
NOME COGNOME proponeva istanza di riesame rivolta al Tribunale di Reggio Calabria, che la rigettava con ordinanza del 29 marzo 2024.
Secondo la ricostruzione recepita dai giudici del merito cautelare, dell’uccisione di NOME COGNOME, che era avvenuta nella serata del 14 febbraio 2019 nel quartiere Arghillà INDIRIZZO di Reggio Calabria, erano responsabili due uomini che, dopo avere atteso la vittima designata al suo rientro a casa, in detta località che avevano raggiunto a bordo di un’autovettura Ford Fiesta, avevano esploso nei confronti della vittima almeno sette colpi di arma da fuoco. I giudici, basandosi su immagini riprese da oltre cento telecamere posizionate in vari punti della città con finalità di videosorveglianza del territorio, avevano ritenuto accertato il percorso compiuto per raggiungere il luogo dell’omicidio, e per allontanarsene dopo averlo commesso, dai responsabili a bordo della citata autovettura, e avevano identificato il mezzo in quello in uso al cittadino di origine rumena NOME COGNOME. I giudici avevano quindi ritenuto che uno COGNOME autori dell’omicidio fosse proprio costui e, alla luce di una serie di ulteriori elementi indiziari, qualificati gravi, avevan ritenuto che egli avesse agito come concorrente di NOME COGNOME. A carico di quest’ultimo venivano ritenuti elementi quali: le affermazioni rese, durante conversazioni intercettate dagli investigatori, da NOME COGNOME, che aveva affermato di essere sicura che l’omicidio era stato commesso da COGNOME; il movente, individuato nell’interesse di COGNOME, appartenente alla RAGIONE_SOCIALE di ‘RAGIONE_SOCIALE che dominava sul territorio di Gallico, e che era appoggiato anche dalla famiglia COGNOME egemone nella vicina frazione di COGNOME tramite NOME COGNOMECOGNOME ad avere il sopravvento su COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME contendeva, nella successione, COGNOME reggente nel territorio, al precedente reggente COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME si trovava in stato di arresto; il fatto che, prima dell’omicidio, nello stesso gior COGNOME COGNOME era recato nei pressi del luogo in cui esistevano la casa della madre di COGNOME COGNOME l’esercizio commerciale per la fornitura di bombole di gas gestito da costui; il fatto che le utenze telefoniche in uso a INDIRIZZO erano spente nell’ora
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dell’omicidio; il fatto che l’affermazione di COGNOME, secondo la COGNOME egli era con . GLYPH COGNOME nell’ora in cui l’omicidio era stato consumato, si era rivelata falsa.
Il difensore di NOME NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in sei passaggi, avverso l’ordinanza del Tribunale, della COGNOME ha chiesto l’annullamento richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 575 cod. pen. e 125, comma 3, 192, commi 2, e 3, 273, cod. proc. pen. Il ricorrente richiama il contenuto delle norme sulla valutazione COGNOME indizi e la giurisprudenza di legittimità con particolare riguardo alla materia cautelare, e sostiene che i giudici del merito non abbiano rispettato tali norme e principi e siano incorsi in illogicità per contraddittorietà e caren motivazionali, anche perché non avrebbero tenuto conto della memoria difensiva prodotta.
3.1. Con il primo profilo di censura, la difesa lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al movente. Il Tribunale sarebbe incorso in contraddizione nel ritenere: da un lato, che COGNOME fosse stato appoggiato, nella rivalità con COGNOME, dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME–COGNOME egemone della frazione di COGNOME e retta da NOME COGNOME, e che COGNOME avesse deciso la contesa in favore di COGNOME ma stabilendo di lasciare in vita COGNOME; dall’altro lato, che COGNOME avesse poi autonomamente compiuto l’omicidio di COGNOME, senza tuttavia subire le conseguenze che, in base alle regole delle organizzazioni criminali, sarebbero dovute derivare a suo carico per la violazione delle decisioni provenienti dai soggetti di COGNOME e che, in concreto, non erano derivate, come risulterebbe dal fatto che i rapporti tra COGNOME e i COGNOME, padre e figlio, erano poi proseguiti senz problemi per COGNOME.
3.2. Con il secondo profilo di censura, la difesa lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine ai rapporti fra COGNOME e COGNOME.
3.3. Con il terzo profilo di censura, la difesa lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al valore indiziante assegnato al contenuto delle intercettazioni ambientali della COGNOME e COGNOME altri loquenti.
3.4. Con il quarto profilo di censura, la difesa lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione in termini di falsit dell’alibi che sarebbe stato fornito da COGNOME a COGNOME e, in ogni caso, nella parte in cui ha ritenuto tale elemento gravemente indiziante per il COGNOME. In realtà, NOME COGNOME, che aveva riferito che il giorno in cui poi sarebbe avvenuto l’omicidio aveva accompagnato COGNOME a prendere una bombola di gas al negozio di COGNOME, e di essere stato per tutto il giorno a Gallico con COGNOME, avrebbe commesso qualche errore nella specificazione dei luoghi e COGNOME orari solo a causa del tempo trascorso, ma sarebbe stato in buona fede e, soprattutto, avrebbe solo
cercato di tutelare sé stesso, nel timore di poter essere indagato per l’omicidio COGNOME. In ogni caso, secondo la difesa di COGNOME, COGNOME non avrebbe detto di essere stato con COGNOME se avesse saputo che costui era sospettato come autore dell’omicidio. Inoltre, COGNOME non avrebbe detto agli investigatori di essere stato con COGNOME, quindi non si potrebbe configurare, a carico di COGNOME, l’ipotesi della presentazione di un alibi poi risultato falso.
3.5. Con il quinto profilo di censura, la difesa lamenta manifesta illogicità, contraddittorietà e apparenza della motivazione in ordine al valore indiziante attribuito sia al fatto che COGNOME, alle ore 13.00 circa del giorno in cui fu commesso l’omicidio, quindi sette ore prima del fatto, si era recato presso il negozio d bombole di gas della vittima per poi allontanarsene; sia al fatto che l’utenza di COGNOME era priva di traffico telefonico, nel giorno dell’omicidio, fra le ore 17.00 e ore 20.17. Secondo la difesa, il primo elemento, indicato dal Tribunale come significativo di un sopralluogo finalizzato a verificare i movimenti della vittim designata, sarebbe in realtà inidoneo alla costruzione di una deduzione logica, in quanto, poi, l’omicidio venne commesso altrove; il secondo elemento sarebbe stato utilizzato dal Tribunale in modo illogico, senza tener conto dell’abitudine di COGNOME, che sarebbe stata dimostrata con riferimento a varie giornate precedenti, di spegnere il telefono cellulare nell’arco temporale indicato.
3.6. Con il sesto profilo di censura, la difesa lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata considerazione sia del fatto che COGNOME non era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza a bordo della vettura che sarebbe stata impiegata per commettere il reato secondo la tesi investigativa; sia del fatto che era stato rilevato, mediante l’accertamento della cella telefonica cui il telefono di COGNOME si agganciò, che costui era rientrato a casa in INDIRIZZO alle ore 20.17, e, quindi, non sarebbe stato possibile che egli si fosse trovato sul luogo dell’omicidio all’ora del fatto, 19.58/59, avuto riguardo al tempo necessario per percorrere la distanza fra i due luoghi, anche in considerazione del traffico stradale.
La difesa di NOME COGNOME ha depositato memoria con la COGNOME illustra ancora, con vari argomenti, le censure esposte nel ricorso, per il cui accoglimento insiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, volto a criticare le valutazioni inerenti alla sussistenza dei gr indizi di colpevolezza, è fondato.
1.1. La giurisprudenza ha affermato, per quanto riguarda in generale la portata del giudizio di cassazione, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura COGNOME elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01).
In riferimento al tema delle misure cautelari personali, è stato chiarito che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diri che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 – 01).
È stato precisato che, qualora sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Suprema Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimit ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione COGNOME elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai princi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460-01).
1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibil deve affermarsi, con riferimento al caso in esame, che l’ordinanza del Tribunale non è immune dai vizi lamentati dalla difesa.
L’ordinanza impugnata, infatti, non è sorretta da congrua motivazione nella valutazione di numerosi aspetti indicati nell’ordinanza ed evidenziati dalla difesa.
In particolare, non risultano adeguatamente sviluppate, anche alla luce delle critiche difensive che avrebbero reso necessarie argomentazioni più articolate, le valutazioni riguardanti: l’individuazione del movente e i rapporti fra COGNOME e gl
esponenti della RAGIONE_SOCIALE; l’attendibilità di NOME COGNOME e la possibilità, in mancanza di approfondimenti investigativi, di attribuire all affermazioni, rese da costei o da suoi interlocutori in alcune conversazioni intercettate, significativa valenza indiziaria a carico di COGNOME; la possibilit ricavare elementi a carico di COGNOME dagli spostamenti che egli compì il giorno dell’omicidio, come emergenti dai tabulati relativi alle sue utenze telefoniche; la possibilità di attribuire valenza, a carico di COGNOME, alle dichiarazioni rese d COGNOME; i rapporti esistenti fra COGNOME e NOME COGNOME e le comunicazioni fra costoro.
In mancanza di una trattazione completa che dimostri l’avvenuto esame e il superamento logico, da parte del Tribunale, dei rilievi prospettati negli att difensivi, la motivazione del provvedimento impugnato circa la gravità indiziaria a carico di NOME COGNOME, per i reati provvisoriamente contestati, non risulta persuasiva.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nei vizi riscontrati, rimanendo comunque libero di ritenere sussistenti o insussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico NOME COGNOME in base a un appropriato ragionamento logico-giuridico su tutti i punti decisivi e controversi.
P. Q. M,
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, 11 luglio 2024.