Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25661 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato DATA_NASCITA a Cosenza avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso; letti i motivi nuovi della difesa.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 7 giugno 2023, con la quale è stata applicata, nei confronti del suddetto ricorrente, la
misura cautelare della sospensione dall’esercizio di pubblici uffici con interdizione da qualsiasi carica pubblica per la durata di un anno.
Si contesta a COGNOME il delitto di cui all’art 416 cod. pen., perché, agendo d’intesa con COGNOME (Presidente della formazione politica I Demokratici), COGNOME (esponente del PD crotonese) COGNOME, COGNOME (AVV_NOTAIO regionale), COGNOME (Presidente della Giunta Regionale di Reggio RAGIONE_SOCIALE) e altri, si associava al fine di commettere una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare, delitti di turbata libertà d’incanti, turbata libe di scelta del contraente, corruzione, abuso di ufficio, nonché reati elettorali.
Con riferimento alla vicenda che vede coinvolto il ricorrente, Commissario straordinario e poi Direttore AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE, soggetto fiduciario di COGNOME, si contesta al predetto di essersi messo a totale disposizione di COGNOME NOME e COGNOME NOME, per consentire loro il controllo sugli appalti e sulle nomine nel suddetto ente regionale, nel distretto di Crotone. Si contesta a COGNOME anche il delitto (capo 14) di cui agli artt. 110, 353, cod. pen., perché, in concorso con le persone sopra indicate, in relazione all’appalto bandito dall’RAGIONE_SOCIALE con avviso pubblico, in data 24 gennaio 2018, per la ricerca di un immobile da locare, da destinare a sede del Distretto di Crotone dell’RAGIONE_SOCIALE, posto che l’attuale sede non era idonea, stabilendo criteri ai quali attenersi, gestiva la procedura di gara arbitrariamente al fine di favorire la assegnazione in favore dell’offerta formulata dalla ditta RAGIONE_SOCIALE. In particolare, si contesta all’indagato la condotta collusiva finalizzata ad aggirare i capitolati e le puntuali prescrizioni di gara. Fatti commessi sino al luglio 2018.
2.Avvero l’ordinanza ricorre per cassazione COGNOME deducendo i seguenti motivi:
2.1. Omessa motivazione e vizio della stessa in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Gli elementi dai quali si sarebbe desunta tale gravità sono da individuarsi in conversazione telefoniche intercettate tra altri soggetti e che non vedono mai protagonista COGNOME con un ruolo indicativo del suo coinvolgimento nella commissione del reato di cui all’art. 353 cod. pen.
2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la RAGIONE_SOCIALE Amministrazione.
La ordinanza impugnata nulla dice circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in esame.
Contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale del riesame, l’indagato per procedere alla definizione delle procedure di accatastamento presso l’agenzia del
territorio di immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALE procedeva ad acquisire la manifestazione di consenso alla nomina di professionisti con competenze tecniche per la costituzione di un elenco dal quale attingere le relative figure esterne alle quali affidare gli incarichi.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente non è più dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE, non riveste ruoli apicali all’interno dell’ente, né tantomeno alcun tipo di ruolo nello stesso. Da ben tre anni e mezzo, vale a dire da aprile 2020, dunque, non sussiste il pericolo attuale e concreto di reiterazione delle condotte. Il Tribunale del riesame, invece, in maniera apodittica sostiene che COGNOME possa ricreare nello stesso o in diverso ambito le condizioni per replicare le condotte collaudate.
L’ordinanza impugnata non si confronta con le allegazioni difensive dalle quali emerge che COGNOME è attualmente funzionario della Regione RAGIONE_SOCIALE, senza alcun incarico dirigenziale o apicale.
La asserita associazione avrebbe termine nel 2019, perché, essendo un’associazione di tipo politico, perdura fino a che determinati politici possiedono il potere di tipo amministrativo. Questo potere veniva annullato dalla elezione a Presidente della Regione RAGIONE_SOCIALE di llole COGNOME COGNOME poi di NOME COGNOME. Pare pacifico, quindi, che l’associazione termina nel 2019 e, allora, non si comprende quali sarebbero le esigenze cautelari concrete e attuali. Nella ordinanza oggetto di impugnazione si parla addirittura di fatti accertati dal 2017 all’attualità, m non si comprende quale sarebbe all’attualità, atteso che si tratta di soggetti che non hanno più alcun potere politico e amministrativo.
2.4.L’AVV_NOTAIO ha deposito una memoria reiterativa dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato sotto il profilo della insussistenza dei gravi indizi colpevolezza e l’accoglimento di tale motivo è assorbente rispetto a quello avente ad oggetto le esigenze cautelari.
2.11 primo motivo è fondato.
Il Tribunale evidenzia che il ricorrente, in qualità di Commissario Straordinario dell’ente, approvava l’avviso pubblico del 24 gennaio 2018, nominava quale Responsabile Unico del Procedimento COGNOME NOME e designava la Commissione aggiudicatrice. A seguito del pervenimento di cinque offerte, a luglio 2018, si procedeva alla valutazione tecnica delle stesse, dandosi atto che
l’offerta migliore era quella presentata dalla “RAGIONE_SOCIALE“, la quale veniva successivamente esclusa a seguito di contestazione di altro partecipante, per poi essere l’intera procedura di gara annullata in autotutela dal ricorrente.
Il Collegio della cautela fa riferimento ad una conversazione intercorsa tra COGNOME e COGNOME, nel corso della quale il primo indicava al secondo di procedere secondo quanto suggerito da COGNOME NOME. Da tale intercettazione, però, non emerge alcun coinvolgimento del ricorrente. Il Tribunale ritiene, in particolare, erroneamente che COGNOME non potesse non aver avallato il suggerimento proposto da COGNOME e COGNOME.
Rileva il Collegio che non si comprende da dove evincere che il ricorrente potesse non essere a conoscenza della condotta di preparazione della gara effettuata da COGNOME e COGNOME. COGNOME, effettivamente non interveniva mai nella prima fase dei loro incontri e delle loro comunicazioni, sempre intercettate, né, tantomeno, si faceva mai il suo nome, come soggetto che avrebbe dovuto essere interessato con lo scopo di favorire la ditta “RAGIONE_SOCIALE“.
Il Tribunale del riesame, errando nella valutazione, ha ritenuto come maggiormente indiziante la condotta tenuta dall’indagato successivamente alla aggiudicazione alla “RAGIONE_SOCIALE“, condotta che, invece, appare indicativa della estraneità del ricorrente ad eventuali collusioni di altri.
Il primo errore tecnico che viene fatto dal Collegio della cautela è stato quello di considerare quella degli “RAGIONE_SOCIALE” come una aggiudicazione, in quanto si trattava della prima attribuzione, perché, considerato quanto predisposto dal bando, successivamente alla prima attribuzione si sarebbe dovuto procedere ad una perizia estimativa della congruità del canone offerto per poi giungere alla aggiudicazione definitiva. Come puntualmente osservato dalla difesa, COGNOME proponeva di annullare la gara prima della perizia perché si rendeva conto (come asserito da COGNOME) che il canone offerto dalla ditta “RAGIONE_SOCIALE” non sarebbe stato congruo.
Risulta, tuttavia, che COGNOME si opponeva a tale soluzione, e a tale opposizione i Giudici hanno attribuito valenza indiziante, ritenendo che il ricorrente, allo scopo di favorire la “RAGIONE_SOCIALE“, si fosse opposto all’annullamento in autotutela, proponendo di nominare una nuova commissione per valutare ex novo l’offerta formulata dalla ditta suindicata, la quale, in ogni caso, il 12 novembre veniva comunque esclusa, in quanto l’offerta proposta era ritenuta non congrua.
Il Collegio ritiene logico che, se COGNOME avesse voluto veramente favorire la “RAGIONE_SOCIALE“, non avrebbe proceduto con modalità contrarie a quanto suggerito da COGNOME e da COGNOME, che, invece, come emerge dalle
intercettazioni in atti, erano proprio coloro ai quali stava più a cuore che la gara venisse aggiudicata a tale ditta.
La condotta dell’indagato risulta, quindi, essere stata assolutamente corretta, perché, laddove avesse proceduto all’annullamento, la gara sarebbe stata rimodulata e la “RAGIONE_SOCIALE” avrebbe potuto concorrere nuovamente, risultando così idonea; e invece COGNOME faceva esattamente l’opposto: evidenziava che non si poteva annullare la gara, ma bisognava procedere a perizia estimativa e alla nomina di una nuova commissione per procedere a tale perizia. E, infatti, di fronte a tale perizia, la “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era esclusa perché l’offerta non risultava congrua.
Dunque, la condotta di COGNOME conduceva alla esclusione della “RAGIONE_SOCIALE“. Se l’indagato avesse voluto favorire la predetta;’ , 1) avrebbe nominato una commissione ad hoc, che sarebbe giunta alla conclusione che il canone proposto da COGNOME era congruo; 2) avrebbe fatto pressione sulla Commissione affinché giungesse alla conclusione che l’offerta della “RAGIONE_SOCIALE” era congrua e, nonostante le intercettazioni telefoniche e ambientali, non vi è traccia di tutto ciò; 3) avrebbe potuto annullare la gara, consentendo alla “RAGIONE_SOCIALE” di potere nuovamente partecipare.
In conclusione, l’indagato ha tenuto una condotta assolutamente contraria a quella che è la condotta contestata.
L’ordinanza impugnata ha fornito una motivazione illogica laddove ha affermato che, tanto COGNOME, quanto COGNOME e COGNOME, avrebbero favorito la “RAGIONE_SOCIALE“, e, contestualmente, ha ammesso che, attraverso la condotta tenuta da COGNOME si era giunti alla esclusione della “RAGIONE_SOCIALE“.
Corrisponde al vero che la gara veniva annullata in sede di autotutela da parte di COGNOME, dopo la aggiudicazione ad altro soggetto, arrivato secondo, il cui canone era invece congruo: a differenza, però, di quanto affermato dal tribunale del riesame – vale a dire che veniva disposto l’annullamento per problemi formali – in realtà, l’annullamento trovava giustificazione nel fatto che, successivamente, il Comune di Crotone notiziò l’RAGIONE_SOCIALE della esistenza di un altro stabile di proprietà dell’Ente, che poteva essere utilizzato e, dunque, non vi era la necessità di prendere in affitto lo stabile di un terzo.
Risulta dagli atti che solo il 26 ottobre 2018 l’indagato veniva a conoscenza di tale circostanza e, infatti, vi era una conversazione con COGNOME, nella quale COGNOME si adombrava con costui per avere indetto, comunque, la gara pubblica per l’assegnazione dell’appalto al secondo classificato.
Il tribunale del riesame ha taciuto del tutto sulla circostanza relativa al motivo dell’annullamento in autotutela e dalle intercettazioni in atti non si
evincono accordi clandestini tra COGNOME e gli altri indagati, né risu condotte realizzate con lo scopo di incidere sulla presentazione delle offerte.
Deve infine osservarsi che COGNOME non era obbligato a indire una manifestazione di interesse e ciò perché è da escludersi che il contrat locazione rientri fra quelli per i quali sussiste l’obbligo di procedere alla i di procedura concorsuale pubblica. Viceversa, la pubblicazione dell’avvi pubblico è, a giudizio del Collegio, indicativo dell’applicazione del princip trasparenza.
Anche il secondo motivo è fondato.
L’ordinanza impugnata sostiene apoditticamente che COGNOME NOME veniva nominato quale Direttore Generale, elevandolo rispetto al precedent ruolo di Commissario Straordinario della RAGIONE_SOCIALE, al fine di procedere all assunzioni clientelari di soggetti vicino a COGNOME e COGNOME.
Non vi è, però, alcun elemento indiziante a carico del ricorrente in ordin fatto che avrebbe gestito le risorse pubbliche per scopi personali; l’ordi impugnata dedica una sola pagina al reato associativo e non indica gli elemen posti a sostegno dello stesso.
L’accoglimento dei motivi sui gravi indizi di colpevolezza esime il Collegio dall’esaminare quello sulle esigenze cautelari.
5.All’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, consegue GLYPH la dichiarazione di perdita di efficacia della misura interdittiva.
La Cancelleria provvederà all’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pe
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Dichiara la perdita di efficacia della misura interdittiva e manda Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’articolo 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 14 marzo 2024
GLYPH
Estensore
Il Presidente