Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4894 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 4894  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO he conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE emessa in data 13 maggio 2023, con la quale è stata applicata a NOME COGNOME la misura RAGIONE_SOCIALE custodia cautelare in carcere per i reati di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere di NOME, commessi in RAGIONE_SOCIALE in epoca prossima al 18 aprile 2023.
Il Tribunale riportava sinteticamente l’esito RAGIONE_SOCIALEe indagini scaturite a seguito RAGIONE_SOCIALE denuncia di sparimento di NOME, presentata il 21 aprile 2023 dalla ex moglie, che lo aveva sentito, per l’ultima volta, la mattina del 18 aprile 2023, verso le ore 8:30.
L’esame dei tabulati telefonici RAGIONE_SOCIALE vittima consentiva di accertare che l’utenza era stata utilizzata per l’ultima volta alle ore 15,45 del 18 aprile, ed aveva agganciato una cella compatibile con l’abitazione di INDIRIZZO, ove NOME, nell’ultimo periodo, aveva vissuto con NOME e la coppia formata da NOME COGNOME (titolare del contratto di locazione) e NOME COGNOME.
Il cadavere RAGIONE_SOCIALE‘uomo (nudo, con la testa bruciata, ed in avanzato stato di decomposizione) veniva rinvenuto il 9 maggio successivo «in una buca vicino ad un capannone abbandonato», poco distante dall’abitazione di INDIRIZZO.
Con concorde valutazione dei Giudici RAGIONE_SOCIALE cautela, la gravità indiziaria a carico RAGIONE_SOCIALE‘indagato è stata ritenuta sulla base dei seguenti elementi:
–NOME dichiarava che, a seguito di una rapina ai danni di un uomo cinese commessa dal medesimo in concorso con NOME, quest’ultimo lo aveva accusato di avere trattenuto il denaro sottratto; ne era scaturita, la sera del 17 aprile, una lite conclusasi verso le ore 23,00 allorquando NOME si allontanava; da allora non l’aveva più visto;
-a tale ultimo incontro aveva partecipato anche NOME COGNOME che confermava la lite; affermava che, dopo che l’indagato si era allontanato, egli era rimasto in compagnia del NOME sino alle ore 4:30 del mattino; il 18 aprile 23, verso le ore 15:30-16.00 aveva incontrato in RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO, NOME, e aveva notato che l’uomo aveva RAGIONE_SOCIALE schizzi di sangue dietro l’orecchio sinistro; in quell’occasione aveva chiesto all’indagato se sapesse dove si trovava NOME e NOME rispondeva che forse era andato a Rimini;
-la COGNOME dichiarava che «la mattina RAGIONE_SOCIALE scomparsa» di NOME, il suo compagno COGNOME l’aveva chiamata chiedendo di portare a casa RAGIONE_SOCIALEe bottiglie di varichina; COGNOME le aveva poi spiegato che «i due si erano scannati in casa», poi erano usciti e NOME era stato ucciso da alcuni calabresi; che la sera successiva
NOME e NOME avevano bruciato il corpo di NOME e che NOME aveva ripulito la casa di INDIRIZZO dal sangue e aveva ritinteggiato;
-dagli accertamenti tecnici (ancora in corso al momento del riesame) sembrava emergere che NOME fosse stato ucciso proprio all’interno RAGIONE_SOCIALE‘abitazione di INDIRIZZO.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rispondendo alle doglianze avanzate dalla difesa in sede di riesame, osservava che:
-quanto alle denunciate incongruenze tra gli orari dei tabulati e le dichiarazioni rese dalla COGNOME, doveva ritenersi che la donna, nel riferire RAGIONE_SOCIALE richiesta, da parte di NOME, di portare a casa la varichina, si riferisse alla mattina del 19 aprile 23 (e non a quella del 18 aprile come si poteva dedurre dal riferimento alla «mattina RAGIONE_SOCIALE scomparsa»»); e che la sera in cui NOME e NOME erano usciti per bruciare il corpo, si trattasse RAGIONE_SOCIALE sera del 20 aprile;
-che l’unico dato certo circa il fatto che NOME fosse ancora in vita era costituito dalla telefonata RAGIONE_SOCIALE ex moglie alle ore 8:30 del 18 aprile; la connessione internet RAGIONE_SOCIALEe ore 15:45 del medesimo giorno non necessariamente era stata invece effettuata dalla vittima;
-in ordine al luogo del rinvenimento del cadavere: la circostanza che il sopralluogo effettuato presso gli stabili in ristrutturazione situati nei pressi di INDIRIZZO il 26 aprile 23 avesse dato esito negativo poteva trovare una spiegazione nell’ampiezza del sito, nel fatto che il cadavere si trovava nella parte posteriore RAGIONE_SOCIALE‘edificio, «nascosto in un buca profonda, coperta da calcinacci» e «per la sua estrazione è stato necessario usare un escavatore»;
 quanto ai dubbi sui rilevamenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che nel sopralluogo del 3 maggio 2023 presso l’abitazione di INDIRIZZO non aveva rilevato nulla di utile, mentre nell’analogo sopralluogo del 16 e 17 maggio aveva rilevato numerose tracce ematiche, per il Tribunale «si tratta di mere illazioni che gli accertamenti tecnici potranno consentire di superare».
È stata infine ritenuta pienamente operativa e non smentita da alcun valido elemento la presunzione di sussistenza RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari, individuate nel concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa, stante la pericolosità sociale RAGIONE_SOCIALE‘indagato (gravato da precedenti per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, scarcerato nel dicembre 2022 per un cumulo di anni nove di reclusione), e nel pericolo di fuga.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, articolando i
seguenti motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione e/o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale con riferimento all’articolo 273 c. p. p. quanto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico RAGIONE_SOCIALE‘indagato, nonchè mancanza, contraddittorietà ed illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione sul punto in questione; travisamento RAGIONE_SOCIALE prova rispetto ad atti indicati e allegati già dedotti con atto scritto prima RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE richiesta di riesame.
Il ricorrente, ripercorrendo i motivi avanzati con la richiesta di riesame, cui, secondo la prospettazione difensiva, non è stata data adeguata risposta nell’impugnata ordinanza, evidenzia una serie di punti critici, debitamente illustrati con ampi riferimenti alle fonti di prova (allegate al ricorso per il principio di autosufficienza) evidenziate dal Tribunale fiorentino, nonché di ulteriori elementi invece del tutti disattesi dal medesimo Tribunale; in particolare evidenzia il ricorrente come:
contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici RAGIONE_SOCIALE cautela, il litigio tra l’indagato e la vittima per la spartizione del provento RAGIONE_SOCIALE rapina ai danni del cittadino cinese non durava da venti giorni, perché la rapina era avvenuta due giorni prima;
 erroneamente il Tribunale scriveva che NOME e NOME litigavano sempre per i soldi: dalle risultanze probatorie era semplicemente emerso che l’NOME si era arrabbiato per avere saputo, il giorno precedente alla scomparsa RAGIONE_SOCIALE vittima, che questi aveva speso i soldi alle macchinette e che lui gli aveva prestato duemila euro;
-il Tribunale aveva travisato le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE COGNOMECOGNOME giungendo a collocare temporalmente le richieste di varichina da parte RAGIONE_SOCIALEo COGNOME al 19 aprile anziché, come risultante dalle sit allegate al ricorso, nella mattinata del 18 aprile;
 nessuna spiegazione è stata fornita dal Tribunale in ordine all’esito differente del primo sopralluogo presso la casa di INDIRIZZO del 3 maggio 2023 e del secondo, del 16 – 17 maggio;
il Tribunale fornisce una motivazione illogica e travisante, rispondendo alla doglianza difensiva in ordine al mancato rinvenimento del corpo da parte RAGIONE_SOCIALE polizia giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE nel primo sopralluogo (del 26/04/2023) presso quell’immobile dove, successivamente (il 09/05/2023), sarebbe stato ritrovato: contrariamente a quanto scritto dai Giudici RAGIONE_SOCIALE cautela, il primo sopralluogo fu effettuato dalla polizia giudiziaria, coadiuvata dal direttore dei lavori del cantiere, al precipuo scopo di ricercare il soggetto scomparso da circa dieci giorni, e su precisa indicazione RAGIONE_SOCIALE ex moglie; il cadavere, allorquando venne trovato, solo il 09/05/2023, non era nascosto «in una buca profonda», come erroneamente scritto dal Tribunale fiorentino, bensì «parzialmente visibile e fortemente maleodorante»,
all’interno di uno stanzone, coperto da calcinacci e detriti di laterizi, come si legge nella nota del RAGIONE_SOCIALE del 09/05/2023, allegata al ricorso.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per insussistenza RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari del pericolo di reiterazione e del pericolo di fuga.
La difesa del ricorrente ha depositato una memoria con la quale insiste nell’accoglimento del ricorso e produce l’esito di alcuni accertamenti (nelle more conclusi), ritenuti di conforto alle tesi difensive; precisamente: – Relazione tecnica di genetica forense del RAGIONE_SOCIALE, del 03.08.2023 (doc. 1); – Relazione tecnica di indagini su infiammabili del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Indagini su esplosivi e infiammabili, del 14.07.2023 (doc. 2); – Consulenza Tecnica Chimico-Tossicologica sulle cause RAGIONE_SOCIALE morte di NOME a firma del Prof. NOME COGNOME, Tossicologo RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE (doc. 3).
Il sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi al contenuto di una memoria depositata in atti.
La Difesa ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria dei contestati delitti di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere di NOME, restando assorbito l’ulteriore motivo di ricorso.
1.1 Va in premessa evidenziato che la delibazione richiesta al giudice in sede cautelare sui presupposti di tipo probatorio, ferme restando le caratteristiche correlate alla fase incidentale ed all’assenza di una cognizione piena, deve possedere caratteri di completezza argomentativa e di coerenza logica complessiva rispetto alla tipologia di giudizio richiesto dal legislatore.
5  GLYPH
È stato più volte precisato da questa Corte di legittimità, in sede di analisi RAGIONE_SOCIALE particolare disposizione di legge, che il legislatore /nel prevedere – all’art. 273 cod. proc. pen. – che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» i ha inteso utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi al significato RAGIONE_SOCIALE‘intera locuzione (indizi di colpevolezza), creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, valutata allo stato RAGIONE_SOCIALE atti.
In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza altro non sono che gli elementi di prova – siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta sottoposti a valutazione incidentale nell’ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all’art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen..
La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l’applicazione RAGIONE_SOCIALE misura, sta dunque a significare che l’esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere – anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche RAGIONE_SOCIALE futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna – in rapporto alla specifica contestazione provvisoria – del soggetto destinatario RAGIONE_SOCIALE misura.
Da qui la necessità di identificare – da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare – in modo specifico e razionale il significato incriminante RAGIONE_SOCIALE elementi raccolti sino al momento RAGIONE_SOCIALE decisione e sottoposti al suo esame, con convincente attribuzione di significato a detti elementi in chiave prognostica (esito di condanna con elevata probabilità).
Va ancora osservato come questa Corte abbia avuto modo di chiarire in precedenti occasioni, in tema di impugnazione di misure cautelari personali, che il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938); in altri termini l’ordinanza di riesame non può confermare un provvedimento custodiale senza preoccuparsi di confutare le specifiche deduzioni formulate dal difensore (Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, Musto, Rv. 260765). Ancora, questo giudice di legittimità ha affermato che, in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l’obbligo RAGIONE_SOCIALE valutazione di specifici elementi a discarico forniti dalla difesa richiede che il giudice del riesame proceda ad un puntuale vaglio RAGIONE_SOCIALE stessi di guisa che il giudizio di rilevanza in ordine a detti elementi sia analitico e non si risolva in una valutazione del tutto sommaria e
generica (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, cit.; Sez. 1, n. 14374 del 9/01/2001, Cianciarusso, Rv. 219093).
Ciò premesso, va osservato che il Tribunale ha ricostruito il fatto ipotizzando che l’omicidio sia avvenuto ad opera RAGIONE_SOCIALE‘indagato, all’interno RAGIONE_SOCIALE casa di INDIRIZZO, in un orario imprecisato tra le ore 8:30 e l’orario (tra le 15:30 e le 16:30) RAGIONE_SOCIALE‘incontro, in altra zona di RAGIONE_SOCIALE, con NOME, allorquando NOME viene visto con tracce di sangue. La piattaforma probatoria a carico di NOME è stata ritenuta dal Tribunale essenzialmente sulla base dei seguenti elementi:
il movente: NOME e NOME avevano litigato la sera prima RAGIONE_SOCIALE scomparsa RAGIONE_SOCIALE vittima, in merito alla spartizione del provento di una rapina;
 le macchie di sangue sul viso viste il 18/04/2023 tra le ore 15,30 e le 16,30 da NOME, al quale NOME fornisce – non richiesto – una spiegazione che NOME individua subito come falsa.
la circostanza che l’omicidio sia stato commesso all’interno RAGIONE_SOCIALE casa di INDIRIZZO, dove vittima e indagato dimoravano e dove NOME si trovava la mattina del 18 aprile 2023, allorquando ricevette la telefonata dalla ex moglie (come risultante dall’analisi RAGIONE_SOCIALEe celle telefoniche), e come sembra accertato dall’esito del sopralluogo del 16, 17 maggio 2023.
In relazione al primo punto, relativo all’individuazione di un movente in capo all’indagato, occorre subito chiarire come le deduzioni difensive non si appalesino perspicue: è pacifico infatti (avendolo ammesso lo stesso indagato) che, prima RAGIONE_SOCIALE scomparsa di NOME quest’ultimo, in concorso con NOME, compì una rapina ai danni di un cittadino cinese; del pari provata risulta la circostanza che la sera del 17 aprile 2023, i due (indagato e vittima) avessero litigato, come ammesso da NOME e narrato dal teste NOME, presente alla lite. Le deduzioni difensive relative ad asserite incongruenze contenute nell’ordinanza cautelare appaiono pertanto irrilevanti.
Le osservazioni difensive colgono invece nel segno in ordine all’ultimo RAGIONE_SOCIALE elementi ritenuti indizianti dal Tribunale del riesame, ovvero il luogo RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto omicidio, l’abitazione ove vittima e indagato coabitavano (unitamente alla coppia COGNOME– COGNOME).
Va infatti osservato come detta abitazione sia stata oggetto di un primo sopralluogo, il 03/05/2023: l’atto (prodotto dalla difesa in ossequio al principio di autosufficienza), compiuto dalla RAGIONE_SOCIALE, «coadiuvato da personale del locale RAGIONE_SOCIALE, nonché dal quello del RAGIONE_SOCIALE», non consentiva di rinvenire, all’interno RAGIONE_SOCIALE‘immobile tracce ematiche; nel verbale di perquisizione si dava atto essere stato «effettuato un accurato sopralluogo RAGIONE_SOCIALE‘abitazione, anche mediante
osservazione con luce forense che non ha evidenziato elementi utili al proseguio RAGIONE_SOCIALE‘indagine».
Di contro, a seguito di sopralluogo effettuato nella medesima abitazione il 16 e 17 maggio 2023, sempre ad opera RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE scientifica e da personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, venivano riscontrate numerose tracce ematiche in svariati punti RAGIONE_SOCIALE casa nonché sulle scale. Numerose erano le tracce ematiche visibili o evidenziabile con luci forensi; altre ancora ne risultavano poi, a seguito di utilizzo del “Iuminol”. Inoltre, la perquisizione consentiva di rinvenire e sequestrare indumenti con tracce di sangue oltre ad un piumone singolo, del pari recante tracce ematiche.
Ebbene, a fronte di specifico motivo di doglianza avanzato dalla difesa in ordine all’inconciliabilità RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALEe due perquisizioni, il Tribunale si è limitato ad affermare trattarsi di “mere illazioni”.
La motivazione è manifestamente illogica e non affronta adeguatamente il tema: la rilevante discrasia in ordine all’esito dei due accertamenti, ad avviso di questo Collegio, getta un’ombra, che dovrà essere svelata, in ordine alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale , che vede l’abitazione di INDIRIZZO come teatro RAGIONE_SOCIALE‘omicidio, avvenuto il 18 aprile 2023.
Permane, come elemento fortemente indiziante, la circostanza che l’NOME sia stato visto da NOME, nel pomeriggio del 18 aprile 2023 con tracce di sangue.
Quanto invece alla sussistenza del movente, questo Collegio condivide il principio per cui in tema di prova, la causale in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo RAGIONE_SOCIALE valenza RAGIONE_SOCIALE indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù RAGIONE_SOCIALE chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione. Ne consegue che il movente non può costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio ritenuto, con motivazione immune da censure, di per sè non convincente (Fattispecie in tema di omicidio). Sez. 1, Sentenza n. 813 de/ 19/10/2016 Ud. (dep. 10/01/2017) Rv. 269287 01.
A  tali argomenti deve aggiungersi che, nella cornice sopra tratteggiata, meritano approfondimento motivazionale anche ulteriori aspetti che, sia pure non ritenuti decisivi dal Tribunale nel delineare la piattaforma probatoria a carico RAGIONE_SOCIALE‘NOME, cionondimeno sono stati richiamati dai Giudice RAGIONE_SOCIALE cautela quali ulteriori elementi rafforzativi del quadro probatorio a carico.
Si tratta in particolare RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del momento in cui il cadavere di NOME fu portato nel luogo ove è stato poi rinvenuto.
Come evidenziato dalla Difesa in ricorso, il primo sopralluogo effettuato il 26 aprile 2023, ad opera RAGIONE_SOCIALE polizia giudiziaria che era alla ricerca del cadavere, non ha dato esito: correttamente la difesa, sul punto ha evidenziato come,
contrariamente a quanto scritto dal Tribunale, allorquando fu trovato, il corpo non era affatto nascosto o sepolto, bensì era parzialmente visibile, come emerge dal verbale allegato al ricorso. Anche in questo caso la risposta del Tribunale alla specifica doglianza avanzata dalla Difesa appare manifestamente illogica: il corpo si trovava nella parte posteriore RAGIONE_SOCIALE‘edificio, non direttamente interessata dal cantiere per la ristrutturazione (che riguardava «la prima parte del capannone e precisamente quella posta all’ingresso»), e si trovava «in una buca profonda, coperta da calcinacci».
Ebbene, posto che un sopralluogo diretto alla ricerca del cadavere di un uomo scomparso da dieci giorni si immagina effettuato proprio nelle zone meno frequentate (e quindi in quelle non direttamente interessate dai lavori di ristrutturazione), come evidenziato dalla Difesa, allorquando fyrinvenuto, il cadavere di NOME non risultava affatto sepolto in una buca profonda, ma era parzialmente visibile sotto i calcinacci.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE perché proceda, nella assoluta libertà RAGIONE_SOCIALEe proprie determinazioni di merito, a nuovo giudizio, nel rispetto dei richiamati principi giurisprudenziali e procedendo a sanare i rilevati vizi motivazionali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen..
P. Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sezione per il riesame.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente