Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47566 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47566 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME n. Cosenza 14/07/1989 avverso l’ordinanza n. 909/24 del Tribunale di Catanzaro del 18/06/2024
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente avv. NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso quella emessa dal G.i.p. del Tribunale di Cosenza in data 14/05/2024 f con cui è stata disposta nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere con l’accusa provvisoria di violazione dell’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 27) in relazione alla avvenuta elargizione, a titolo di finanziamento, di una consistente somma di denaro dell’ammontare di circa 50.000,00 euro a favore di NOME per lo svolgimento di varie attività di traffico di sostanze stupefacenti.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello imputato, che con un primo motivo di doglianza deduce violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizi congiunti di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza di concorso nel reato di traffico di sostanze stupefacenti, atteso che, da un lato dalle risultanze investigative non emerge alcun elemento da cui evincere che il credito vantato dal ricorrente nei confronti del COGNOME fosse riconducibile all’acquisito, da parte di quest’ultimo, di sostanza stupefacente e f dall’altro, che del tutto inattendibili risultano le dichiarazioni rese dalla zia del NOME, NOME, in ordine alla causale del debito gravante sul congiunto.
Con un secondo motivo si deducono violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizi di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza di attuali esigenze cautelari senza alcuna considerazione dell’epoca di eventuale consumazione del delitto, come indicata in contestazione (fino al 31 ottobre 2022).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Stando all’imputazione di cui all’ordinanza applicativa della vigente misura cautelare, il ricorrente NOME COGNOME è accusato “del reato di cui all’art. 81 cpv c.p., 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/90 perché, con più atti esecutivi di
un medesimo criminoso ad in tempi diversi, fuori dalle ipotesi di cui all’art. 75, illecitamente deteneva (no) per finalità di spaccio una quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana, cocaina ed eroina che cedevano a COGNOME Domenico dietro un corrispettivo quantificabile in circa 52.000 euro” (capo 27 dell’imputazione provvisoria).
Dall’ordinanza impugnata sembra, inoltre, di dover desumere che egli abbia finanziato NOME nell’acquisto di sostanze stupefacenti di diversi tipi, in corrispondenza con l’imputazione che menziona tanto il comma 1 quanto il comma 4 dell’ art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Ciò premesso, il contenuto dell’ordinanza verte quasi per intero sul collegamento, che viene ritenuto certo, tra debito gravante sul Cicero (nonché di fatto sulla zia NOME che lo ha sostenuto economicamente) ed acquisto delle sostanze stupefacenti, mentre quello che, invece, non è dato comprendere è se il debito derivi da una effettiva cessione di sostanze droganti da parte del Bartolomeo al Cicero o se il primo si sia limitato a finanziare il secondo per un successivo acquisto, anche alla luce di quanto rilevato dallo stesso Tribunale che osserva “come non vi sia un espresso riferimento alla natura del debito nell’ambito dei dialoghi captati” (pag. 3).
Sempre nell’ordinanza è dato leggere che, stando alle dichiarazioni della predetta COGNOME, il nipote le aveva riferito che la “morosità era legata” non solo “alla sostanza stupefacente sequestratagli dai Carabinieri” ma “anche all’uso di sostanze stupefacenti” (pag. 4), circostanza che aggiunge un ulteriore elemento di incertezza in un quadro generale in cui la causale del debito appare delineata in termini piuttosto generici e come tali insuscettibili, allo stato delle attu acquisizioni investigative, di dar conto se effettivamente il Bartolomeo ebbe a detenere e successivamente a cedere al COGNOME delle sostanze stupefacenti, in che quantità e di che tipologia o se, invece, gli abbia conferito e con quale consapevolezza una consistente, ancorché non ben quantificata (oscillante tra 52.000 come da imputazione e 57,000 euro come da conversazione intercettata e riportata a pag. 4) somma di denaro, dal COGNOME impiegata per l’acquisto di un quantitativo, anch’esso imprecisato, di sostanza stupefacente e che sarebbe stata interamente restituita tra gennaio e febbraio 2023 (dichiarazioni COGNOME a pag. 5).
L’ordinanza non spiega, dunque, le modalità di insorgenza del debito, sembrando talora optare per la tesi della cessione materiale di sostanze stupefacenti (come da contestazione) e talaltra per quella del finanziamento, in ordine al quale dà per assodata, o quantomeno plausibile la tesi che il finanziatore abbia avuto piena conoscenza delle finalità della provvista,
plausibilità che risulta, tuttavia, lontana dall’essere comprovata, nemmeno a livello indiziario, tanto che l’ordinanza resta silente sul punto.
Non risulta, infine, in alcun modo definita né la figura né l’eventuale suo collegamento con il ricorrente NOME di tale NOME, donna che la COGNOME avrebbe incontrato e che le avrebbe riferito che il nipote aveva un debito nei suoi confronti, tanto da inviarle successivamente un proprio incaricato al fine di riscuotere una rata da 1.000 o 2.000 euro (v. ancora pag. 5 ord.).
Trattasi di un ulteriore elemento anch’esso rilevante ai fini del giudizio cautelare e che ral pari degli altri /sembra come fluttuare in un quadro di generale imprecisione, caratterizzato da una motivazione allo stato carente su punti r w vtessenziali e gravemente contraddittoria, ‘ s y fTe necessitante di nuovo esame da parte del Tribunale competente.
All’accoglimento dell’impugnazione segue, come per legge, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio degli atti al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. perì.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 6 novembre 2024
Il Presidente