Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 29436 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. F Num. 29436 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/07/2025
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 4/2025
ALDO ACETO
Relatore –
CC – 31/07/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 16425/2025
ALESSANDRO CENTONZE
COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nata a L’AQUILA lÕ11/11/1984
avverso l’ordinanza del 03/04/2025 del TRIB. LIBERTA’ di L’Aquila;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕannullamento con rinvio;
lette le conclusioni del difensore di fiducia, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per la richiesta di accoglimento del ricorso.
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza del 3 aprile 2025 del Tribunale di LÕAquila che, pronunciando in sede rescissoria, ha confermato lÕordinanza del 28 ottobre 2024 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva
personale degli arresti domiciliari in ordine ai delitti di cui ai capi 1 (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), 98 (artt. 81, 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 74 del 2000), 169 (artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e 204 (artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990) della rubrica provvisoria. In particolare, si imputa alla ricorrente di essersi associata con altre persone allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati dallÕart. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 trasportando, acquistando, vendendo, detenendo e cedendo sostanza stupefacente del tipo cocaina. Alla ricorrente è attribuito il ruolo di (che si ipotizza esser stato svolto nel centro storico di LÕAquila) in stretto contatto con i vertici del sodalizio siccome legata da relazione sentimentale a NOME COGNOME, braccio destro del capo NOME COGNOME che, a causa di detto legame, le aveva affidato la gestione del ÒpacchettoÓ clienti tramite lÕutilizzo di un telefono di ÒlavoroÓ. Le è stata attribuita, altres’, la consumazione dei tre delitti-scopo rubricati ai capi 98, 169 e 204.
1.1.Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto-scopo di cui al capo 98 (plurime e reiterate cessioni di cocaina, in concorso con altre persone, dal mese di gennaio 2022 al mese di aprile 2024, in favore di NOME COGNOME con frequenza quotidiana per una volta al giorno e per quantitativi pari, ogni volta, a gr. 0,50, dietro corrispettivo del pagamento di 40 euro per singola dose, per una quantitˆ complessiva di sostanza ceduta pari a gr. 411,5).
Ribadisce quanto aveva giˆ sostenuto con i motivi aggiunti e cioè che il COGNOME non aveva mai riferito di essersi rifornito di sostanza stupefacente dalla ricorrente bens’, al contrario, che questÕultima, persona che lui comunque giˆ conosceva, era in compagnia di NOME COGNOME allorquando questi effettu˜ una cessione di cocaina proprio qualche giorno prima che il testimone venisse escusso (4 aprile 2024). Nulla il COGNOME aveva aggiunto o precisato sul ruolo della ricorrente, nŽ se avesse partecipato visivamente alla cessione; di certo – aggiunge – tali dichiarazioni non consentono di supportare la tesi della cessione reiterata per oltre un biennio fondata dai giudici della cautela sulla generalizzata applicazione alla Sbaffo delle modalitˆ operative che avevano caratterizzato tutte le cessioni.
Il Tribunale del riesame, prosegue, ha disatteso le specifiche e articolate deduzioni difensive con motivazione in parte apparente, perchŽ ha prescisso dallÕesame degli unici elementi indiziari specificamente indicati dal Giudice per le indagini preliminari a supporto della contestazione provvisoria e soggetti ad altrettanto specifica critica, in parte viziata dal malgoverno della prova dichiarativa che non consente di attribuire alla ricorrente alcun ruolo nella cessione materialmente operata dal Ferrari, non essendo nemmeno chiaro se la COGNOME avesse visivamente partecipato alla cessione. EÕ illogico, afferma, sostenere che in quel caso la presenza della ricorrente nellÕautovettura condotta dal COGNOME non fosse occasionale o neutra ma coerente con la prassi consolidata del sodalizio di
inviare due o più ÒuominiÓ quando le cessioni venivano effettuate recandosi in auto al domicilio degli acquirenti nellÕottica della velocizzazione delle operazioni (onde non perdere tempo per cercare parcheggio). LÕillogicitˆ consiste nel fatto che per giungere a tale conclusione il Tribunale del riesame ha fatto riferimento alla cessione, da parte di altri soggetti, in favore di tale Civisca di sostanza stupefacente consegnata il 27 dicembre 2023, episodio che integra il diverso reato-fine di cui al capo 99, al quale la ricorrente è rimasta estranea e che non è a lei contestato.
Il Tribunale del riesame in questo modo non solo ha omesso di confrontarsi con le ragioni dellÕannullamento della precedente ordinanza ma ha reiterato gli stessi errori motivazionali di quella rescissa.
Aggiunge che la motivazione è contraddittoria nella parte in cui afferma che, almeno nel mese di marzo 2023, la COGNOME era ancora considerata una consumatrice, sicchŽ ella, almeno fino ad allora, non avrebbe potuto cedere sostanza.
1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto-scopo di cui al capo 169 (cessione, in concorso con NOME COGNOME, di sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore di NOME COGNOME per una sola volta, lÕ8 marzo 2024, e per un quantitativo complessivo di un grammo dietro corrispettivo del pagamento di 40 euro per ciascuna delle due dosi consegnate).
Con i motivi aggiunti – afferma – aveva lamentato che, poichŽ i gravi indizi di colpevolezza del reato si basavano esclusivamente sulle intercettazioni ambientali delle conversazioni intercorse nellÕautovettura condotta dal Ferrari (e che dunque si tratta di droga cd. ÒparlataÓ, essendosi il cessionario rifiutato di rendere dichiarazioni e non essendo stato il servizio di ascolto supportato da operazioni di OCP da parte della polizia giudiziaria), dalla lettura del verbale di trascrizione integrale delle conversazioni stesse non emerge affatto la sua presenza in occasione della cessione dellÕ8 marzo 2024.
Il Tribunale del riesame ha rigettato le istanze difensive senza nemmeno citare il verbale di trascrizione integrale ma dando per scontata la presenza in auto della ricorrente seguendo lÕerrato schema logico giˆ analizzato con il primo motivo di ricorso (lÕutilizzo dellÕauto per effettuare le consegne a domicilio) e senza nemmeno specificare sulla base di quali elementi si fosse ritenuto che effettivamente una consegna di cocaina vi fosse stata e, in caso positivo, dove.
Anche in questo caso, afferma, il Tribunale del riesame ha replicato gli errori del giudice annullato omettendo di confrontarsi con le indicazioni del giudice rescindente.
1.3.Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui allÕart. 74,
comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al suo ritenuto ruolo di (nella zona del centro storico di LÕAquila) desunto dalla consumazione dei delitti-scopo rubricati ai capi 98, 169 e 204 (questÕultimo attribuitole per aver concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME nella cessione e detenzione di gr. 4,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in nove dosi da 0,5 grammi ciascuna di cui sette cedute e due detenute).
Non contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui al capo 204 osservando che, al più, si tratterebbe della cessione di modiche quantitˆ di cocaina materialmente operate dallo Shaban e aggiungendo che, esclusi i gravi indizi di colpevolezza dei reati rubricati ai capi 98 e 169, la commissione di questo solo reato non si presta ad essere valutata come sintomatica della sua appartenenza al sodalizio in assenza di prova del ruolo stabilmente disimpegnato e di adeguata motivazione sul punto.
Lamenta che il Tribunale del riesame ha sostanzialmente riprodotto le medesime argomentazioni dellÕordinanza genetica (che aveva ritenuto di desumere il ruolo associativo dalla consumazione del reato di cui al capo 204) senza rendere una motivazione congrua e adeguata alle specifiche censure mosse con lÕistanza di riesame e veicolati con i motivi aggiunti. LÕerrore dei Giudici del riesame è stato quello di desumere la partecipazione della ricorrente al sodalizio di cui al capo 1 in base alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capi 98, 169 e 204, senza spiegare per quale motivo non dovesse, al più, ipotizzarsi il concorso di persone nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti (peraltro con riferimento al solo reato di cui al capo 204 e nella sua forma lieve) e comunque in carenza di gravi indizi di colpevolezza dei predetti reati.
2.Il ricorso è fondato.
3.Con ordinanza del 5 dicembre 2024 il Tribunale di LÕAquila aveva rigettato la richiesta di riesame dellÕordinanza del 28 ottobre 2024 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale osservando che:
3.1.la prova delle cessioni di cocaina effettuate dalla COGNOME in favore di NOME COGNOME deriva dalle sommarie informazioni di questi;
3.2.la prova delle cessioni effettuate in favore di NOME COGNOME deriva dallÕattivitˆ di intercettazione ambientale;
3.3.la prova del reato rubricato al capo 204 deriva dallÕattivitˆ di intercettazione ambientale svolta il 4 maggio 2024 allÕinterno dellÕappartamento di INDIRIZZO Vomano nel quale erano presenti NOME COGNOME COGNOME
e NOME COGNOME la quale, mentre il primo era intento a confezionare nove dosi di cocaina, aveva controllato il Òtelefono di lavoroÓ per verificare se ci fossero messaggi di clienti non ancora aperti; alle ore 3,00 il terzetto esce ed inizia il giro di spaccio a bordo dellÕautovettura BMW X6 sottoposta ad intercettazione e nella quale la COGNOME richiamava il Ferrari sottolineando che stavano ÒlavorandoÓ.
3.4.Quanto al reato associativo, delineate le caratteristiche e modalitˆ operative del sodalizio, lÕordinanza aveva sostenuto che la COGNOME aveva stabili e frequenti rapporti con gli altri sodali.
3.5.Il Tribunale aveva escluso la rilevanza delle considerazioni difensive circa la contestazione di ipotesi accusatorie in parte cronologicamente successive alla data di sequestro del “telefono di lavoro” del 25 marzo 2023 con il quale la COGNOME avrebbe gestito il Òpacchetto clientiÓ (si tratta, in particolare, degli episodi dell’8 marzo 2024, di cui al capo 169, e del 4 maggio 2024 di cui al capo 204), trattandosi di osservazioni che, secondo i Giudici del riesame, non escludono il ruolo di gestione della clientela in seno allÕorganizzazione fino a quel momento; nŽ esclude la gravitˆ indiziaria della partecipazione al sodalizio la circostanza che la COGNOME fosse a sua volta consumatrice abituale di sostanze stupefacenti.
4.Con sentenza Sez. 4, n. 11173 del 14/03/2025, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio lÕordinanza affermando che Ça motivazione non risulta idonea a disattendere le deduzioni difensive tendenti a dimostrare la mancanza di partecipazione al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti oltre che ai reati fine in quanto si limita semplicemente ad affermare la loro inidoneitˆ ad intaccare le risultanze investigative. Ci˜ benchŽ gli argomenti posti fossero connotati da un certo grado di specificitˆ da meritare ben più che le generiche “risposte” date. In particolare manca la motivazione con riferimento all’argomento relativo all’arco temporale entro il quale si sarebbero svolte le azioni riconducibili alla ricorrente; difetta l’esatto tenore delle dichiarazioni rese tanto da COGNOME quanto da COGNOME, la sua limitatissima presenza nella piazza di spaccio a fronte dei numerosissimi episodi contestati al compagno COGNOME oltre che il suo inserimento nell’elenco dei clienti nel “telefono da lavoro” che conterrebbe solo i nomi degli acquirentiÈ.
5.Con lÕimpugnata ordinanza il Tribunale del riesame, ribadita la sussistenza dellÕassociazione per delinquere di cui al capo 1 (peraltro nemmeno contestata dalla ricorrente che si duole, invece, dellÕesser stata considerata partecipe della stessa con il ruolo di ), ha confermato la precedente pronuncia sulla base del seguente percorso motivazionale:
5.1.lÕappartamento di NOME COGNOME (capo del sodalizio, in sottordine ad una sola altra persona) sito in LÕAquila INDIRIZZO è stato impiegato
dalla fine dellÕanno 2023 quale nuova base operativa del sodalizio nella quale il 24 novembre ed il 17 dicembre 2023 erano state effettuate operazioni di trasferimento di un chilogrammo di cocaina (il 24 novembre) e di confezionamento di alcune dosi (il 17 dicembre), questÕultima operazione in collaborazione con NOME COGNOME
5.2.alle ore 2,00 del 4 maggio 2024 NOME COGNOME si trovava nellÕappartamento in questione insieme con il suo fidanzato, NOME COGNOME ed era stata ripresa mentre consultava i messaggi su uno dei telefonini in uso allÕassociazione destinati alla ricezione delle ordinazioni dei clienti (come si desume – afferma il Tribunale – dalle condotte immediatamente successive);
5.3.ed infatti, alle successive ore 3,00 COGNOME, COGNOME e COGNOME salgono sullÕautovettura BMW X6 ÒambientalizzataÓ ed iniziano il giro delle consegne sulla base delle istruzioni fornite dalla ricorrente che indicava agli altri due dove e da chi andare, quale era lÕordinazione ricevuta, che macchina avrebbe avuto il cliente e quanto sarebbe servito di resto, tutte informazioni – annota il Tribunale – che non potevano che essere state acquisite tramite lÕesame del cellulare sopra indicato che la COGNOME aveva portato con sŽ; ed infatti, lÕIseni si rivolgeva alla ricorrente chiedendole chi sarebbe stato il prossimo cliente ottenendo in riposta nomi chiaramente evinti dalla rubrica (come, per esempio, ÒEnrica 2Ó);
5.4.la COGNOME, dunque, aveva avuto accesso ad uno dei covi dellÕorganizzazione, aveva visto uno dei capi confezionare le dosi (ci˜ che dimostra quantomeno la fiducia provata in lei dallÕIseni), le era stato affidato il telefono sul quale giungevano le ordinazioni dei clienti e fungeva da guida degli altri due nel giro di consegne;
5.5.si tratta di comportamenti che a giudizio del Tribunale del riesame provano la partecipazione di NOME COGNOME al sodalizio, essendo difficile qualificarla come persona estranea, tanto più che lÕoccasionalitˆ della condotta è esclusa dal commento che la stessa donna, dopo due ore di giri e di consegne, fa quando, rivolgendosi al proprio fidanzato durante un diverbio, gli dice di non fare il ragazzino ricordandogli che stavano lavorando (il Tribunale ricorda, al riguardo, che effettivamente lÕIseni proponeva ai suoi collaboratori veri e propri contratti, lasciando a questi ultimi la scelta se lavorare a cottimo o a tempo);
5.6.questi fatti forniscono la chiave di lettura degli altri due episodi rubricati ai capi 98 e 169 e tolgono pregnanza, secondo il Tribunale, alle deduzioni difensive circa la incompatibilitˆ tra il sequestro del “telefono di lavoro”, avvenuto il 25 marzo 2023 (e nella cui rubrica compariva la stessa COGNOME come cliente) e la collocazione nell’anno 2024 dei fatti a lei ascritti, compreso l’addebito dellÕaver gestito il telefono con il pacchetto clienti dellÕassociazione;
5.7.con riferimento al capo 94, il COGNOME riconosce la COGNOME nella persona che si accompagnava al COGNOME in cui questi gli aveva ceduto la sostanza;
5.8.con riferimento capo 169, la presenza della COGNOME insieme con il COGNOME (che aveva materialmente ceduto la sostanza al COGNOME) è certa e, alla luce delle condotte tenute il 4 maggio 2024, tuttÕaltro che occasionale, ripetendo in realtˆ lÕepisodio la prassi consolidata dell’inviare di regola due o più Òuomini” per le consegne a domicilio, prassi che – afferma il Tribunale – si ispira ad una logica di velocizzazione delle operazioni cos’ da evitare la necessitˆ di cercare un parcheggio per scendere dall’auto e consegnare la sostanza (a tal fine il Tribunale indica i verbali di trascrizioni di intercettazioni ambientali relative ad altre cessioni effettuate con analoghe modalitˆ da altre persone);
5.9.anche altri indagati, oltre alla COGNOME, erano clienti che hanno poi assunto la qualifica di persone intranee al sodalizio, laddove il telefono nel quale compariva come cliente era stato sequestrato nel maggio 2023 e quello da lei consultato ne era evidentemente un altro.
6.Il filo logico del ragionamento accusatorio è chiaro: il Tribunale del riesame attribuisce alla condotta del 4 maggio 2024 una valenza associativa che costituisce la chiave di lettura dei fatti compendiati ai capi 98 e 169, laddove la presenza della ricorrente non è ritenuta casuale, nŽ meramente passiva ma espressione (e attuazione) di un modo di agire tipico del sodalizio (nei termini indicati al ¤ 5.8 che precede).
6.1.SennonchŽ se, con riferimento al capo 98 della rubrica e fatto salvo quanto si dirˆ sul reato associativo, questa conclusione pu˜ astrattamente avere un fondamento razionale limitatamente, per˜, allÕunica cessione di gr. 0,5 di sostanza stupefacente effettuata dal NOME in presenza della COGNOME, non lÕha più in relazione a tutte le altre cessioni poste in essere nei confronti di NOME COGNOME dal mese di gennaio 2022 ad epoca anteriore e prossima al mese di aprile 2024 per il quantitativo complessivo di cocaina pari a gr. 411,5 ipotizzato dalla rubrica.
6.2.ChŽ anzi, lÕattribuzione alla ricorrente di tutte le cessioni effettuate prima del mese di aprile 2024 cozza, sul piano logico, con la circostanza, riconosciuta dallo stesso Tribunale, che la COGNOME compariva ancora nellÕelenco dei clienti dellÕassociazione contenuto nel Òtelefono di lavoroÓ sequestrato il 25 marzo 2023.
6.3.Il primo motivo è dunque fondato certamente per le cessioni effettuate in favore di NOME COGNOME prima del mese di aprile 2024, ma lo è, per quanto oltre si dirˆ, anche per lÕultima cessione in ordine di tempo.
7.Il secondo motivo riguarda la cessione di sostanza stupefacente che si assume essere stata effettuata dalla ricorrente lÕ8 marzo 2024 in favore di NOME COGNOME in concorso con il NOME COGNOME
7.1.Il Tribunale del riesame, munito della chiave di lettura dei fatti derivante dallÕanalisi dellÕepisodio rubricato al capo 204, attribuisce alla presenza della ricorrente nella macchina del Ferrari (impegnato nella materiale cessione della sostanza nei confronti del COGNOME) la manifestazione (e lÕattuazione) di un associativo di cui sÕè giˆ fatto cenno e che viene ribadito dai Giudici del riesame richiamando analoghi episodi di cessione posti in essere con le stesse modalitˆ (una persona effettua la materiale cessione, lÕaltra attende in auto) da parte di altri sodali.
7.2.La ricorrente se ne duole lamentando che, a fronte di specifiche deduzioni sulla mancanza di prova della sua presenza in auto (deduzioni formulate con i motivi aggiunti), il Tribunale del riesame non ha indicato gli elementi dai quali ha desunto il contrario.
7.3.Anche questo rilievo è fondato; il Tribunale ha sostenuto che la ricorrente era presente in auto con NOME COGNOME ma non ha dato conto delle contrarie risultanze probatorie specificamente richiamate nei motivi aggiunti e allegate allÕodierno ricorso dalle quali, effettivamente, non risulta la presenza della COGNOME.
8.Il terzo motivo riguarda la partecipazione della ricorrente al sodalizio rubricato al capo 1.
8.1.Premette questÕultima che, in sede di motivi aggiunti di riesame, aveva dedotto che:
8.2.non vÕè un solo atto di indagine che attribuisca a NOME COGNOME la cessione diretta anche di una sola dose di cocaina, nŽ nel centro storico di LÕAquila, nŽ altrove, nemmeno nei casi contestati ai capi 98, 169 e 204;
8.3.NOME COGNOME non ha mai frequentato lÕappartamento di INDIRIZZO adibito dal sodalizio a nuova piazza di spaccio, nŽ nessun altro appartamento precedentemente utilizzato ai medesimi fini, nŽ aveva mai avuto contatti di qualsivoglia tipo e/o natura con NOME COGNOME e NOME COGNOME, indicati come supervisori dei della zona centro ove lÕipotesi accusatoria la colloca operativamente insieme con NOME COGNOME Toci Arjan e altri della zona del centro storico, con i quali, pure, non risultano rapporti di alcun tipo;
8.4.la sua presenza nelle piazze di spaccio non è mai stata documentata, nonostante lÕampio arco temporale delle indagini (agosto 2022-giugno 2024) e lÕampio numero dei testimoni escussi;
8.5.nei casi contestati ai capi 98 e 169 le cessioni non sono state poste in essere nemmeno nel Comune di LÕAquila (tantomeno, ovviamente, nel centro storico), bens’ in Comuni limitrofi.
8.6.Il Tribunale del riesame ha disatteso le doglianze difensive nei termini sopra giˆ indicati.
8.7.La ricorrente se ne duole osservando che:
8.8.la sua presenza nellÕappartamento di INDIRIZZO Vomano (che non è ubicato nella zona centrale della cittˆ) è stata unica e non caratterizzata dal compimento delle operazioni tipiche attribuite ai sodali (rifornimento di ulteriori dosi, consegna del denaro ricevuto, rendiconto dellÕattivitˆ svolta, ricarica dei telefoni di lavoro, aiuto nel confezionamento delle dosi e assaggio delle nuove partite di cocaina);
8.9.la condotta attribuitale nellÕoccasione pu˜ al più essere qualificata come concorso occasionale nellÕattivitˆ di spaccio di sostanze stupefacenti, nellÕipotesi attenuata di cui al quinto comma dellÕart. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, materialmente posta in essere da altre persone ma non quale elemento probante la sua partecipazione al sodalizio (tanto più che lei era entrata nellÕappartamento insieme con il suo compagno e solo per questo);
8.10.le sono stati contestati solo tre episodi mentre al Ferrari ne sono stati contestati 87, allÕIseni 179 e a questi ultimi due, come concorrenti, 78 reati e poichŽ a nessuno dei due è stato contestato il ruolo di nel centro storico di LÕAquila, si deve escludere che la stessa svolgesse il ruolo di loro ausiliario;
8.11.la presunta gestione di un pacchetto di clienti tramite lÕutilizzo di un telefono di lavoro richiede molto di più di un occasionale utilizzo di un telefono dal quale ci si limiti a leggere i nomi dei clienti, senza detenere le dosi, senza dare indicazioni logistiche, senza ricevere denaro ma anzi acquistando essa stessa una dose prima di uscire (a riprova della sua qualitˆ di consumatrice);
8.12.trattandosi dellÕunico episodio asseritamente rivelatore della sua partecipazione al sodalizio manca una motivazione stringente sul punto che tenga conto delle inconsistenti risultanze investigative sul conto della ricorrente il cui compagno frequentava la base operativa del sodalizio senza che fosse mai stata registrata la presenza della ricorrente stessa (che per questo motivo non pu˜ sostenersi che abbia avuto contatti stretti con i vertici per il tramite, appunto, del proprio compagno);
8.13.in ogni caso, anche a voler seguire il ragionamento del Tribunale sulla fattiva presenza della Sbaffo anche in occasione degli episodi rubricati ai capi 98 e 164, si tratta di un arco temporale circoscritto ai mesi di marzo-maggio dellÕanno 2024;
8.14.è contraddittorio sostenere che la ricorrente avrebbe successivamente assunto la qualifica di sodale (abbandonando quella di consumatrice) facendo oltremodo leva sui fatti di cui al capo 98 commessi anche in epoca antecedente il sequestro del telefono di lavoro del 25 marzo 2023;
8.15.COGNOME, dunque, non poteva averle affidato la gestione del telefono di lavoro in epoca di gran lunga successiva al sequestro del marzo 2023 anche perchŽ, dalla lettura dellÕordinanza genetica, non risulta lÕesistenza di telefoni ulteriori e diversi da quelli giˆ sequestrati, nŽ comunque si pu˜ sostenere che lÕIseni nellÕunica occasione documentata le avesse affidato il telefono per contattare i clienti (tanto più che dagli atti di indagine risulta – sostiene la ricorrente – che questÕultima avesse acquistato sostanza prima di uscire).
9.Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine pu˜ integrare l’elemento oggettivo della partecipazione allÕassociazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui allÕart. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative e del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701 – 06; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890 – 01; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, DÕAloia, Rv. 261379 – 01; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800 – 01; Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008, COGNOME, Rv. 241927 – 01).
9.1.In questi casi, per˜, la motivazione deve essere particolarmente pregnante e, soprattutto, non pu˜ fare a meno di confrontarsi con gli elementi critici dedotti dalla parte (o che comunque risultano al giudice perchŽ giˆ parte del compendio indiziario o probatorio) a sostegno della esclusione della valenza gravemente indiziante dellÕunico reato-fine certamente commesso in concorso con il vertice del sodalizio ed uno dei suoi componenti (nel senso che l’accertamento deve essere particolarmente rigoroso quando la prova dell’accordo sia desunta da condotte svolte nell’ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico, Sez. 6, n. 6867 del 14/01/2008, COGNOME, Rv. 239670 – 01; Sez. 5, n. 9457 del 24/09/1997, COGNOME, Rv. 209073 – 01).
9.2.Tra questi elementi non pu˜ essere preso in considerazione, in questa sede di legittimitˆ, il dedotto acquisto di sostanza stupefacente da parte della ricorrente in occasione dellÕaccesso allÕabitazione di INDIRIZZO Vomano trattandosi di deduzione fattuale inammissibile non essendo stato nemmeno indicato (tantomeno allegato) il dato probatorio (in tesi) travisato.
9.3.Nè ha pregio lÕargomentazione difensiva circa lÕimpossibilitˆ che la ricorrente stesse maneggiando un telefono di lavoro perchŽ dalla ricostruzione del fatto è certo che il telefono era stato utilizzato, anche con una certa dimestichezza, per leggere le richieste dei clienti e indirizzare i correi verso i luoghi delle consegne,
ci˜ che prova che dopo il sequestro del 2023 il sodalizio si era fornito di altre utenze senza variare il .
9.4.Ci˜ nondimeno restano irrisolte tutte le altre questioni, pure segnalate dalla sentenza rescindente, circa lÕesatto tenore delle dichiarazioni rese dal COGNOME e dal COGNOME, circa lÕassenza della ricorrente nei luoghi dello spaccio, circa lÕenorme divario numerico tra i fatti contestati agli altri due sodali e quelli contestati a lei, dichiarazioni (quelle del COGNOME e del COGNOME) peraltro utilizzate dal Tribunale per certificare la valenza associativa della presenza della ricorrente sui luoghi dello spaccio. Ora, a fronte di una rubrica che imputa alla ricorrente il ruolo di , restano non affrontate le questioni dedotte dalla stessa a sostegno della sua estraneitˆ al sodalizio e della riconduzione del fatto di cui al capo 204 al mero occasionale ed episodico concorso nel delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
9.5.Come affermato da Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 (e ribadito da successive pronunce tra le quali, da ultimo, Sez. 6, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460), in tema di misure cautelari personali, allorchŽ sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimitˆ e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravitˆ del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validitˆ dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimitˆ del provvedimento coercitivo, la Corte ha precisato che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilitˆ, bens’ di una qualificata probabilitˆ di colpevolezza.
9.6.é stato altres’ affermato che per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo “in nuce” tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sŽ, a
provare oltre ogni dubbio la responsabilitˆ dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilitˆ, fondando nel frattempo una qualificata probabilitˆ di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, COGNOME, Rv. 256657).
9.7.Ci˜ non equivale ad affermare che la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari debba prescindere dalla regola di giudizio a favore dell’imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all’imputato, che pu˜ essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, COGNOME, Rv. 268128; Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, COGNOME, Rv. 250243), purchŽ lÕipotesi alternativa sia dotata di razionalitˆ e plausibilitˆ pratica e si tratti di valutazione allo stato degli atti.
9.8.Il punto, di conseguenza, non è stabilire, in questa sede, se i fatti positivamente indicati dal Tribunale a fondamento della propria decisione possono essere valutati, alla luce degli insegnamenti sopra indicati, quali gravi indizi di colpevolezza del reato associativo ascritto alla ricorrente (trattandosi di valutazione di merito che non compete alla Corte di cassazione) quanto, piuttosto, se il ragionamento seguito per affermare la gravitˆ indiziaria sia manifestamente illogico (e/o carente) anche sotto il profilo dellÕesclusione, allo stato degli atti, di valide ipotesi alternative pure prospettate dalla ricorrente e tenuto altres’ conto delle specifiche indicazioni fornite da questa Corte di cassazione in sede rescindente.
9.9.Il Tribunale del riesame non ha fatto buon governo di questi principi avendo omesso di confrontarsi con gli elementi puntualmente indicati dalla difesa a sostegno della estraneitˆ della ricorrente allÕassociazione e non avendo spiegato le ragioni per le quali la condotta tenuta da questÕultima in occasione della consumazione del delitto di cui al capo 204 assuma una valenza indiziante talmente pregnante da escludere ogni prova o argomento di segno contrario. Ci˜ comporta che anche la presenza (in auto) della donna nellÕunica occasione della consegna di sostanza stupefacente materialmente fatta al COGNOME da parte del di lei compagno (ci˜ che costituisce possibile spiegazione alternativa della sua presenza in auto) non pu˜ assurgere a fatto gravemente indiziante della sua partecipazione al sodalizio e del concorso nel reato di cui allÕart. 98 se prima non viene sciolto Òa monteÓ il dilemma della sua effettiva partecipazione al sodalizio sulla base della analisi della condotta rubricata al capo 204, pena la circolaritˆ del ragionamento, vieppiù se si considera la dubbia presenza della ricorrente in occasione della cessione in favore del COGNOME.
9.10.Ed invero, da un lato si afferma, con ragionamento viziato, che lÕepisodio di cui al capo 204 costituisce (anche) grave indizio di colpevolezza del reato associativo, dallÕaltro si sostiene che la presenza della ricorrente alle consegne in favore del COGNOME e del COGNOME assume valore penalmente rilevante tenuto conto proprio delle dinamiche associative di cui la donna sarebbe stata parte attiva e consapevole. In ultima analisi, il concorso nei reati-fine è provato dalla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo; questÕultimo è provato anche dalla consumazione dei reati-fine il cui accertamento, come anticipato, risente dei vizi motivazionali e delle carenze fondatamente denunziati dalla ricorrente.
9.11.Non ignora il Collegio lÕindirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell’associazione, pu˜ integrare l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell’assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non pu˜ consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 – 02; Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346 – 01; Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Syndial, Rv. 246441 – 01; Sez. 5, n. 6026 del 25/03/1997, Puglia, Rv. 208088 – 01).
9.12.Il punto è che, anche da questo angolo prospettico, il concorso della ricorrente nei reati-fine è certo solo in relazione al delitto di cui al capo 204, è assolutamente dubbio in relazione a quello di cui al capo 169 (cessione in favore di COGNOME), oltre che dubbio è assolutamente limitato in relazione a quello di cui al capo 98 materialmente commesso dal compagno (ci˜ che – come detto potrebbe giustificare la presenza della donna in macchina). Ci˜ a fronte dellÕenorme numero di reati-fine commessi dal Ferrari in concorso con lÕIseni.
9.13.Ne consegue che, preclusa ogni questione sulla sussistenza indiziaria del reato di cui al capo 204, lÕordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente ai reati di cui ai capi 1, 98 e 169 con rinvio al Tribunale del riesame di LÕAquila per nuovo esame.
Annulla lÕordinanza impugnata limitatamente ai delitti contestati ai capi 1, 98 e 169 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di LÕAquila. Cos’ deciso il 31/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME