Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44680 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44680 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/03/2023 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Salerno ha accolto l’appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, avverso l’ordinanza del 31/01/2023, a mezzo della quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, formulata nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di omicidio aggravato, in concorso, di NOME COGNOME, commesso in Eboli il 29/09/2022, con evento verificatosi il 26/10/2022, ritenendo integrata a carico dell’indagato la gravità indiziaria solo per il reato di detenzione e porto d’arma da fuoco, in relazione al quale applicava la misura degli arresti domiciliari, poi aggravata con la custodia in carcere.
1.2. In punto di ricostruzione storica, si può brevemente dire che il 28/09/2022, nell’ambito di un contrasto per la gestione dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del Rione 167 di Eboli, alcuni soggetti (tra i quali NOME COGNOME e NOME COGNOME) a bordo di un ciclomotore esplodevano diversi colpi d’arma da fuoco in direzione dell’abitazione di NOME COGNOME (madre dei NOME COGNOME) e di NOME COGNOME stesso, senza tuttavia attingerlo. Il giorno successivo, · 29/09/2022, NOME COGNOME, armato di pistola, si recava unitamente al fratello NOME presso l’abitazione di NOME COGNOME e NOME COGNOME; la donna, intimorita, chiamava in soccorso il padre NOME ed i NOME NOME e NOME; giungevano dapprima NOME COGNOME con la moglie NOME COGNOME, che intrattenevano una discussione con NOME COGNOME; ad un certo punto NOME COGNOME, dal balcone della sua abitazione (antistante la casa dei coniugi COGNOME) – ove si trovava in regime di arresti domiciliari – avvistava il sopraggiungere di un veicolo a bordo del quale viaggiava NOME COGNOME, ed avvertiva, urlando, i NOME. NOME COGNOME si dirigeva quindi verso la vettura ed esplodeva in tale direzione due o tre colpi d’arma da fuoco, uno dei quali attingeva NOME COGNOME al collo, cagionandogli lesioni personali che ne determinavano il decesso avvenuto il 26/10/2022.
1.3. Con l’ordinanza del 31/01/2023, il Giudice per le indagini preliminari riteneva integrata la gravità indiziaria in ordine al reato di omicidio di cui al capo a) solo nei confronti di NOME COGNOME, escludendo la sussistenza della contestata aggravante della premeditazione: osservava il GIP come non vi fossero sufficienti elementi per ritenere che l’azione omicidiaria fosse stata la concretizzazione di un proposito criminoso già maturato in precedenza con un lasso di tempo sufficiente per una meditata riflessione, non essendovi evidenza di specifiche attività di programmazione e pianificazione dell’omicidio del COGNOME; e ciò in quanto i destinatari iniziali della visita dei NOME COGNOME NOME e NOME erano stati i
soli NOME COGNOME e NOME COGNOME .
1.4. Quanto alla posizione dell’odierno ricorrente, NOME COGNOME, il GIP osservava come la sua condotta fosse risultata attiva , mentre nella fase successiva, dell’inseguimento del veicolo e dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco, il suo ruolo risultava consistere in una .
Avverso tale ordinanza, il Pubblico ministero ha presentato appello, ed il Tribunale del riesame, in accoglimento del medesimo, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico di NOME COGNOME anche in relazione al capo a) e, riconosciuta la sussistenza dell’aggravante della premeditazione ) ha applicato al ricorrente la misura cautelare anche per il reato di omicidio aggravato di NOME COGNOME.
2.1 Il Tribunale del riesame ha in particolare ritenuto che dal compendio probatorio offerto alla sua valutazione emergesse che i NOME COGNOME avessero programmato l’azione nei confronti dei coniugi COGNOME/COGNOME, quale risposta all’attacco subìto il giorno precedente, definendone e programmandone i singoli passaggi, tanto che ciascun fratello aveva un suo ruolo preciso. NOME COGNOME aveva aderito pienamente, rafforzandone con la sua presenza il proposito criminoso, al programma criminale di NOME NOME; precisamente l’indagato, presente fisicamente al fianco del fratello NOME, , , nonché . A sua volta NOME NOME, poiché in regime di arresti domiciliari, aveva la funzione di fare da vedetta dal balcone della sua abitazione; da lì doveva seguire l’intera azione e avvisare i NOME NOME e NOME, presenti in strada, del sopraggiungere di eventuali pericoli. Le parole , certamente pronunciate da NOME COGNOME al sopraggiungere del veicolo su cui viaggiava la vittima, non poteva essere un incitamento a fuggire, incompatibile con la programmazione di un’azione punitiva, ma, secondo il Tribunale cautelare, costituiva una .
2.2. Sotto il profilo soggettivo il Tribunale declinava il dolo omicidiario come dolo eventuale – certamente compatibile con l’aggravante della premeditazione osservando come l’uccisione di COGNOME NOME era un evento il cui rischio di verificazione era ben prevedibile e come tale accettato, atteso che i NOME avevano predisposto e programmato un’azione che ben teneva conto del sopraggiungere di un siffatto pericolo al quale avrebbero dovuto reagire e che erano pronti a fronteggiare in ragione della suddivisione dei ruoli.
2.3. Quanto al profilo cautelare, il Tribunale del riesame ha ravvisato il pericolo di reiterazione di condotte di omogenea natura, desumendolo dalla personalità dell’indagato e dalla gravità del fatto delittuoso posto in essere, esplicative di notevole capacità delinquenziale e di una notevole intensità del dolo. Ha sottolineato, inoltre, trattarsi di soggetto pluripregiudicato in quanto già raggiunto da condanne per porto d’armi e lesioni. Evidenziava, a comprova dell’allarmante personalità del prevenuto, come, all’indomani del decesso di NOME COGNOME, NOME COGNOME avesse fatto circolare un video in cui profferiva minacce e che documentava i festeggiamenti effettuati nei pressi della tomba della vittima (condotta che aveva determinato l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari applicatagli per il capo b), nella più grave misura della custodia in carcere).
Stante il limite imposto dalla domanda cautelare formulata dal Pubblico Ministero, applicava quindi a NOME COGNOME, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte pubblica, la misura degli arresti domiciliari in relazione al capo a) dell’imputazione.
GLYPH Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, articolando i seguenti motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 e 575 cod. pen.
Premesso che nelle conversazioni captate oggetto di attività intercettive non vi è alcun riferimento alla partecipazione all’azione delittuosa di NOME NOME, osserva il ricorrente che le lacune investigative non consentano una ricostruzione accurata dei fatti, nemmeno sotto il profilo indiziario. Due dei soggetti presenti sicuramente nell’auto, COGNOME NOME e COGNOME NOME non sono mai stati nemmeno escussi come persone informate sui fatti; la relazione del perito NOME COGNOME, nominato in incidente probatorio per effettuare accertamenti balistici, traccia una traiettoria del proiettile che avrebbe attinto la vittima indicando un percorso da destra a sinistra del tutto incompatibile con la acclarata posizione di NOME COGNOME,
collocato sul sedile anteriore destro del veicolo; non vi è certezza se il foro evidenziato nel lunotto posteriore della Fiat Grande Punto su cui viaggiava la vittima, rappresenti un foro d’ingresso o di uscita di un proiettile; nessun esame è stato effettuato per accertare se il proiettile sia stato esploso dall’interno dell’auto.
Il ricorrente lamenta poi come nella ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale del riesame sia stata del tutto obliterata la deposizione resa da NOME COGNOME, fratello della vittima e alla guida dell’auto, il quale aveva dichiarato di aver visto almeno due persone di sesso maschile incappucciate con volto travisato da cappello.
Quanto poi alla specifica posizione di NOME COGNOME, le motivazioni poste a fondamento dell’ordinanza impugnata sono illogiche e non si confrontano con tutti gli elementi probatori emersi: innanzitutto non vi è alcuna certezza della sua presenza sul luogo dei fatti, ma quand’anche data per provata detta presenza, il Tribunale del riesame non considera il fatto che NOME COGNOME abitava proprio in quel luogo: egli quindi non accompagnava il fratello NOME ma era rimasto davanti al portone della propria abitazione, abitando lì. NOME COGNOME inoltre non era salito nell’appartamento dei coniugi NOME per dar man forte al fratello NOME, ma era rimasto in strada; l’indagato si teneva a distanza anche quando il fratello iniziava a interloquire con NOME e non interveniva quando gli animi tra i due si surriscaldavano, anzi si allontanava.
Osserva ancora il ricorrente come non vi sia alcuna evidenza della circostanza che NOME COGNOME fosse a conoscenza del fatto che il fratello era armato: il suo contributo all’azione delittuosa non può qualificarsi neppure come concorso anomalo.
3.2. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 577 n. 3 cod. pen.
Lamenta il ricorrente che l’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione della norma di cui all’art. 577 comma 1 n. 3 cod. pen., come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, incorrendo in vizio motivazionale. Quand’anche si volesse ipoteticamente collocare gli avvenimenti verificatisi il 29 settembre 2022 come forma di reazione agli spari indirizzati il giorno precedente verso l’abitazione degli indagati, non vi è alcuna evidenza di un’attività di programmazione o pianificazione di un’azione violenta architettata nei confronti di NOME COGNOME. La mancanza infatti di un’apprezzabile arco temporale tra l’insorgenza del proposito omicidiario e la sua consumazione impedisce di affermare che vi sia stato un effettivo radicamento della volontà omicida; né vi è prova di alcuna reale attività preparatoria. Osserva ancora il ricorrente come le stesse modalità esecutive non sono state particolarmente complesse o elaborate, tali da suggerire una sintomaticità di premeditazione; l’azione omicidiaria posta in essere
dal solo NOME COGNOME deve essere qualificata come frutto di decisione improvvisa e non premeditata.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La difesa ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Il ricorso è fondato e deve essere accolta la doglianza con cui sono state denunciate le carenze e l’illogicità manifesta della motivazione nel punto riguardante l’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione dell’indagato NOME COGNOME all’esecuzione dell’omicidio di NOME COGNOME.
Del pari fondato è il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la ritenuta sussistenza dell’aggravante della premeditazione, contestata al capo a).
1.1 Ed invero, va in premessa evidenziato che la delibazione richiesta al giudice in sede cautelare sui presupposti di tipo probatorio, ferme restando le caratteristiche correlate alla fase incidentale ed all’assenza di una cognizione piena, deve possedere caratteri di completezza argomentativa e di coerenza logica complessiva rispetto alla tipologia di giudizio richiesto dal legislatore.
E’ stato più volte precisato da questa Corte di legittimità, in sede di analisi della particolare disposizione di legge, che il legislatore nel prevedere – all’art. 273 cod. proc. pen. – che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi al significato dell’intera locuzione (indizi. .di colpevolezza), creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, valutata allo stato degli atti.
In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza altro non sono che gli elementi di prova – siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta sottoposti a valutazione incidentale nell’ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all’art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen..
La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l’applicazione della misura, sta dunque a significare che l’esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere – anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna – in rapporto alla specifica contestazione provvisoria – del soggetto destinatario della misura.
Da qui la necessità di identificare – da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare – in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente attribuzione di significato a detti elementi in chiave prognostica (esito di condanna con elevata probabilità).
In tale chiave, peraltro, il livello di persuasività richiesto dalla norma impone di realizzare, già in sede cautelare personale, una concreta “prova di resistenza” del contenuto rappresentativo degli elementi qualificati in termini di “gravi indizi” circa un loro possibile, diverso significato, in particolare lì dove la condotta sottoposta a valutazione – come nel caso in esame – sia una condotta rilevante sotto il profilo del concorso ex art. 110 c.p..
Ora, nel caso in esame, i dati storici posti a fondamento della ricostruzione risultano essenzialmente basati – per come argomentato dal Tribunale – su fonti dichiarative: ed infatti il Tribunale del riesame ha sul punto condiviso l’asserzione del GIP per cui dall’analisi dei, contenuti delle conversazioni intercettate nulla emergeva in merito alla specifica posizione di COGNOME NOME e NOME.
Il Tribunale muove, nella sua analisi critica del provvedimento del GIP, da presupposti probatoriamente provati, (la circostanza che NOME NOME si sia recato unitamente al fratello NOME presso l’abitazione dei coniugi NOME all’indomani dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco all’indirizzò dell’abitazione dei NOME; l’esistenza di dissapori tra i due gruppi antagonisti causati da interessi confliggenti nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti) per inferire conclusioni che appaiono meramente congetturali, ovvero che l’intento di NOME COGNOME, unitamente ai NOME, non fosse solo intimidatorio ma anche punitivo; tale conclusione deriva, nel ragionamento dei Giudici del riesame i dalla circostanza che si trattasse di , e che, significativamente, i fatti fossero avvenuti all’indomani della sparatoria (del 28/0972022) ai danni dell’abitazione di NOME COGNOME, ad opera, tra gli altri di NOME NOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale GLYPH ha ritenuto che l’azione punitiva posta in essere presupponesse una programmazione tra i tre NOME (), e nella consapevolezza che i coniugi NOME avrebbero richiesto aiuto ai famigliari.
Proprio quest’ultimo punto appare tuttavia apoditticamente affermato: non appare infatti sufficientemente ancorato a dati probatori consistenti la prevedibilità, data per assodata dal Tribunale, che sarebbero giunti i famigliari dei COGNOME a dare man forte ai coniugi COGNOME e COGNOME.
Nella valutazione complessiva effettuata dal Tribunale, anche le parole pronunciate da NOME COGNOME ( o ) vengono interpretate univocamente come incitamento ad agire, escludendo (in modo apodittico) la versione alternativa che si trattasse di un avvertimento di un pericolo.
Ciò posto, nel caso in esame è fondata la denunzia di ‘incompletezza’ della valutazione del Tribunale, in rapporto ad un andamento argomentativo che finisce con attribuire a singoli segmenti ricostruttivi un ‘peso dimostrativo’ univoco in riferimento all’oggetto della dimostrazione, inteso come condotta di concorso in omicidio, pure in presenza di obiettive incertezze del singolo dato istruttorio o incongruenze di tipo logico, su cui la decisione non si sofferma.
In particolare, lo sviluppo della motivazione dell’impugnata ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame è inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, dato che l’affermata gravità degli indizi non trova giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulta articolato attraverso passaggi logici dotati della indispensabile congruenza.
E’ invece condivisibile quanto osservato dal Giudice per le indagini preliminari, il quale, nel suo provvedimento, aveva osservato come l’essersi mossi i COGNOME in risposta alla sparatoria del giorno prima fosse ben compatibile anche con un’azione meramente intimidatoria: si consideri a tale proposito che tra gli autori dell’azione violenta del 28 settembre vi era NOME COGNOME, che è proprio il soggetto dal quale NOME COGNOME si reca; e che nei suoi confronti l’intento fosse solo minatorio è comprovato dalla circostanza che NOME COGNOME non ebbe a mostrare l’arma detenuta se non allorquando giunse (ma anche in questo caso, solo per discutere dei problemi comuni), NOME COGNOME.
Con valutazione condivisibile, in quanto rispondente alle risultanze probatorie allo stato acquisite, il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che gli indizi di colpevolezza a carico di NOME COGNOME, pur sussistenti, non raggiungessero quel grado di gravità necessario per l’applicazione della richiesta misura cautelare, nonché aveva, coerentemente, escluso l’aggravante della premeditazione, argomentando come:
i destinatari iniziali dell’azione di NOME e NOME COGNOME erano i coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME: a tale incontro i due NOME giungevano armati (l’arma era detenuta pacificamente da NOME COGNOME); all’arrivo di NOME COGNOME e di COGNOME NOME (genitori di NOME COGNOME) l’atteggiamento meramente intimidatorio di NOME COGNOME non mutava, dal momento che l’arma detenuta da NOME veniva da questi solo mostrata a scopo intimidatorio nel corso della discussione;
solo dopo che NOME COGNOME, dal balcone di casa sua, avvertiva i NOME dell’arrivo di altre persone, NOME COGNOME si dirigeva in strada ed esplodeva i colpi di arma da fuoco, cagionando in tal modo il decesso di NOME COGNOME.
Tali essendo i fatti, non appare illogico l’argomentare del GIP che ha concluso nel senso che:
non vi fosse alcuna evidenza di specifiche attività di programmazione e pianificazione dell’omicidio;
l’intervento di NOME COGNOME era “imprevisto”;
tale intervento fece precipitare gli eventi.
Dai precedenti rilievi deve inferirsi che lo sviluppo argomentativo della motivazione non è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti nè sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, onde deve negarsi che sia dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità e che gli indizi, indubbiamente esistenti, possano considerarsi conducenti all’affermazione, rispetto all’omicidio contestato, della qualificata probabilità di colpevolezza richiesta dall’art. 273 c.p.p., la cui valutazione deve tradursi in un «incisivo giudizio prognostico, tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo ad un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo, poiché condotto “allo stato degli atti” e non su prove ma su indizi», (Corte cost., 24 aprile 1996, n. 131).
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Salerno perché proceda, nella assoluta libertà delle proprie determinazioni di merito, a nuovo giudizio, nel rispetto dei richiamati principi giurisprudenziali e procedendo a sanare i rilevati vizi motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 14 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente