Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3861 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3861 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari
nel procedimento a carico di :
COGNOME NOME nato a Nuoro il 17/7/1975
avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Cagliari in data 2/8/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chi rigetto del ricorso;
“(– letta la memoria difensiva dell’avv. NOME COGNOME per COGNOME NOME*
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 2/8/2024 il Tribunale del riesame di Cagliari ha annullato l’ordinanza d Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari che aveva applicato nei confron COGNOME NOME, indagato per i delitti di cui agli artt. 56 e 640 bis c.p. (capo K) e 640 (capi L), T), BB), FF), KK), la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Il Tribunale riteneva non provata a livello di gravità indiziaria, la consapevolezza (e qu volontà anche nella forma del dolo eventuale) del COGNOME, operatore del Centro di RAGIONE_SOCIALE Agricola (CAA) di Macomer, di contribuire con la propria condotta – consistita nell’attesta regolarità formale delle pratiche per l’erogazione dei premi comunitari – all’induzione in err Argea (ente erogatore), circa il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per otte premi comunitari.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Pubblico Ministero il quale con un uni articolato motivo denuncia il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
Il Tribunale del riesame avrebbe, innanzi tutto, effettuato una lettura superficiale e parzia capo di incolpazione e poi avrebbe valutato in maniera parcellizzata il materiale indizi svalorizzando elementi positivamente valutati dal Giudice per le indagini preliminari ai fini sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
In particolare i contatti telefonici intercorsi tra COGNOME (il dipendente della ASL di Cagliari c ordito la truffa) e COGNOME, asseritamente “neutri” dimostrerebbero, secondo il Pubblico Mini impugnante, che l’indagato aveva necessità di trasmettere a COGNOME alcune informazioni da inserire nelle domande da presentare; il mancato rinvenimento della documentazione cartacea relativa alle domande di contributo presso il CCA di Macomer che avrebbe dovuto custodirla per un certo numero di anni e la falsità delle sottoscrizioni apposte sulle domande, sarebbero indicative solo delle gravi negligenze del COGNOME, ma della sua consapevole partecipazione alla truffa.
Non sarebbe corretta, secondo il ricorrente, la lettura delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME ci l’individuazione dell’operatore del CCAA che aveva partecipato alla truffa in NOME COGNOME piutto che nel Bissiri le cui fattezze fisiche, secondo la descrizione del teste, corrisponderebbero pr all’indagato.
In data 25/11/2024 l’avv. NOME COGNOME difensore di Bissiri NOME ha depositato un memoria con la quale ha rilevato che il ricorso del P.M. non era stato comunicato o notificato a parte chiedendo che lo stesso venga dichiarato inammissibile o rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Va preliminarmente osservato che la doglianza con la quale la difesa lamenta la mancata comunicazione del ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che ha annullato il provvedimento applicativo della misura cautelare deg arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME, è infondata.
L’art. 311 c.p.p. che regola specificamente il ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse norma dell’art. 309 e 310 c.p.p.(Riesame e Appello), prevede, al comma 3, “il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, ovvero nel caso previsto dal comma 2, i quella del giudice che ha emesso l’ordinanza. Si osservano le forme previste dall’art. 582 giudice cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il gi successivo, trasmette gli atti alla Corte di cassazione”.
A margine di quanto detto osserva il collegio che la Riforma Cartabia avendo abrogato l’art. 5 c.p.p., ha eliminato il riferimento a detto articolo in precedenza previsto.
La norma, quindi, nel richiamare espressamente solo l’art. 582 c.p.p. che disciplina presentazione dell’impugnazione e non anche l’art. 584 c.p.p. che prevede che la cancelleria de giudice che ha emesso il provvedimento impugnato comunichi al P.M. e notifichi alle parti priva l’atto di impugnazione senza ritardo, consente di escludere che, nell’ambito del procediment cautelare, sia dovuta alla parte privata la comunicazione o notifica del ricorso del Pubb Ministero come invece previsto nel caso di impugnazioni ordinarie e ciò non solo in ragione d chiaro tenore letterale della norma, ma anche in considerazione dei tempi ristretti entro i qu Corte di cassazione deve decidere: dieci giorni dalla ricezione degli atti (art. 311, co. 5, c.p.
Venendo ora al merito del ricorso, ritiene il collegio che esso sia fondato.
Premesso che in tema di misure cautelari, in caso di ribaltamento della precedente decisione de primo giudice, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso “stand cognitivo” che governa il procedimento incidentale, rispetto a quello di cognizione, deve riten comunque necessario che il provvedimento si confronti in modo critico con il contenuto dell pronunzia riformata le cui argomentazioni devono essere vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili tratte dall’intero compendio processuale configurandosi altrimenti un vizio di motivazione (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982; Sez.5, n. 28580 del 22/09/2020, Rv. 2795932).
Siffatto obbligo di riconsiderazione non è stato adeguatamente soddisfatto dal Tribunale d riesame che si è limitato a validare una lettura alternativa e parcellizzata del materiale ind non suffragata da elementi oggettivi, basata solo su dati congetturali.
Al fine di giustificare la propria decisione il collegio cautelare ha passato in rassegna una pl di elementi la cui disamina, tuttavia, non è stata condotta in modo organico, tanto da giustif il ripudio della interpretazione che ne aveva dato il GIP. L’esame dei singoli elementi indiz stato compiuto, infatti, senza una convincente analisi critica e senza una prospettiva global
unitaria dovendosi ricordare che in tema di applicazione delle misure cautelari personali, la gra degli indizi di colpevolezza con riguardo alla consistenza generica e specifica dell’ip accusatoria, pur integrando l’unico requisito richiesto dall’art. 273, comma 1, c.p.p., ch richiama gli altri connotati di precisione e concordanza degli indizi indicati nell’art. 192, co. stesso codice in tema di prova, postula tuttavia una considerazione non sminuzzata ma coordinata dei medesimi indizi, da ritenersi funzionale e non ultronea rispetto al giudizio sulla loro g poiché consente di verificare se la valutazione sinottica di essi sia o meno idonea a scioglie eventuali incertezze o ambiguità discendenti dall’esame parcellizzato dei singoli elementi di pro e ad apprezzare, quindi, la loro effettiva portata dimostrativa e congruenza rispetto al d’indagine prospettato nel capo di imputazione provvisoria (Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012, Rv 254871; Sez. 1, n. 16548 del 14/03/2010, Rv. 246935; Sez. U, n.33748 del 12/07/2005, Rv. 231678; Sez. 1, n. 5894 del 07/12/1994, Rv. 200653).
Nel caso in esame, non solo è mancata un’adeguata valutazione dei singoli indizi, ma è stata omessa anche la valutazione unitaria del compendio indiziario e, in particolare, il raccordo tra gli elementi sopra indicati.
In particolare il Tribunale del riesame ha escluso la decisività del materiale indiziario valo dal GIP ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, limitandosi a valutare “n contatti telefonici tra Frau e Bissiri affermando che ” lo scambio di comunicazioni poteva ben giustificarsi con la necessità di trasmettere informazioni sulle domande già presentate e s pratiche ancora da presenta avviare”. Ed invero, tale asserzione, come segnalato dal P.M., risulta palesemente illogica perché non assegna alcun ruolo alle parti coinvolte nella istruttoria volta erogazione dei premi comunitari. COGNOME, infatti, non avrebbe dovuto comunicare alcunchè a COGNOME quale non rivestiva alcun ruolo nel procedimento, né a livello professionale, né a livello person
Inoltre, ad avviso del Riesame, il mancato rinvenimento della documentazione relativa all richieste di contributo era giustificato dal fatto che i fascicoli potevano essere stati re produttori che ne avevano fatto richiesta ed invero tale ipotesi è rimasta nient’altro che un’i posto che la restituzione di un fascicolo della Pubblica amministrazione, quand’anche richies deve essere documentata con la redazione di apposito verbale.
Ancora, il Tribunale assume non vi sarebbe la prova della attività di contraffazione posta in ess dal COGNOME avuto riguardo alla pratica di NOME COGNOME ma omette di considerare nell’informativa dei NAS risultava che COGNOME aveva provveduto a falsificare la documentazio allegata ad altre pratiche di contributo procedendo alla apposizione della firma falsa richiedente con riferimento a NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale cautelare ha poi valorizzato quale elemento decisivo per escludere i gravi indi colpevolezza, le dichiarazioni di NOME COGNOME asserendo che questi aveva indicato in NOME COGNOME
non nel Bissiri) il soggetto che gli fece sottoscrivere la documentazione necessaria per ottene contributi, ivi compreso il contratto di affitto evidentemente falso (pag. 25 dell’ordinanza).
Orbene, in disparte ogni considerazione circa la ritenuta attendibilità del COGNOME le cui dichiara non potevano assumere valenza decisiva trattandosi di soggetto che pur non essendo ancora formalmente indagato, risultava comunque coinvolto nella vicenda ed aveva interesse a non accusare COGNOME posto che anche COGNOME aveva formulato una richiesta di contributi in relazione terreni che l’operatore del CAA aveva reperito e che gli aveva comunicato di dover prendere in affitto, rileva il collegio che diversamente da quanto affermato dal Tribunale, il dichiarante descritto fisicamente l’operatore di CAA riferendo fattezze fisiche corrispondenti a quelle del Bi e non del Perino.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio apparendo gravemente deficitaria quanto alla valutazione del compendio indiziario dovendo seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esam ed unitario, che ne chiarisca l’effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza risp tema di indagine.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari competent ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p.
Così deciso il 27//11/2024