Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5930 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5930 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Mileto il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 13/06/2023 del Tribunale di Catanzaro lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichia
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro accogli parzialmente la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avvers l’ordinanza del primo giugno 2023 del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Catanzaro, che gli aveva applicato la misura COGNOME custodia caute in carcere, confermandola solo in ordine al reato di cui al capo 1) COGNOME ru provvisoria e sostituendo la misura con quella degli arresti domiciliari.
L’indagato era ritenuto dal Tribunale gravemente indiziato COGNOME partecipazione, con condotta perdurante e in posizione apicale, alla cosca ‘ndranghetista, articolazione ‘ndrina di COGNOME.
Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’indagato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 309 cod. proc. pen.
Il Tribunale con riferimento al reato associativo di cui al capo 1) ha fatto mal governo delle regole per la valutazione dei gravi indizi e non ha vagliato correttamente alcune risultanze investigative, rispetto sia al tenore delle stesse sia alle doglianze difensive.
Il Tribunale non ha tenuto conto che il ricorrente non è mai stato condannato per il reato associativo mafioso: pertanto nessuna rilevanza avevano i richiami fatti a precedenti sentenze irrevocabili emesse con riferimento alla esistenza COGNOME struttura associativa operante nel territorio di Mileto.
L’unico collaboratore, che aveva parlato del ricorrente (COGNOMECOGNOMECOGNOME COGNOME rlasciato dichiarazioni neutrali, in quanto prive di riscontri nelle plurime propalazioni di alt collaboratori compulsati sul tema. In ogni caso, il Tribunale, per utilizzare le dichiarazioni del COGNOME COGNOME correlazione alle intercettazioni, avrebbe dovuto procedere alla preliminare verifica COGNOME sua credibilità alla luce dei principi fissa dalle Sezioni Unite Aquilina del 2012.
La difesa aveva infatti eccepito la genericità e la mancanza di spontaneità delle sue dichiarazioni (in quanto limitate ai soli rapporti parentali del ricorrente ottenute solo a fronte del riconoscimento fotografico del ricorrente), la assenza di riscontri da parte di altri collaboratori e le indicazioni di segno contrario venute dal collaboratore COGNOME (che aveva ricostruito gli accoliti COGNOME ‘ndrina di COGNOME non indicando il ricorrente) e su tali deduzioni nulla il Tribunale ha motivato.
In ogni caso il restante compendio investigativo – costituto dalle captazioni risulta illogicamente utilizzato per dimostrare la gravità indiziaria dell partecipazione del ricorrente in posizione apicale al sodalizio mafioso, in base agli insegnamenti delle Sezioni Unite.
Così per l’indiretto coinvolgimento del ricorrente in una diatriba tra NOME COGNOME e il suo genero NOME sia per la messa a conoscenza di un furto patito da un compaesano (per quest’ultimo episodio la difesa aveva evidenziato come lo stesso venisse ridimensionato da un’altra captazione, cge il Tribunale non ha esaminato) sia per la gestione del ristorante (la difesa aveva rilevato che questa vicenda venisse in realtà a smentire la ipotesi accusatoria) sia per il riferimento
alla “bacinella comune” (la intercettazione non riguardava il ricorrente e d stessa emergeva piuttosto il ruolo verticistico di NOME COGNOME).
Il Tribunale non ha considerato la totale estraneità del ricorrente dai pro interni, alla ‘ndrina, la totale assenza di contatti con altri ,indagati, l indicazione del ricorrente da parte dei collaboratori di giustizia (salvo COGNOME mancata dimostrazione che abbia ottenuto la dote di ‘ndrangheta, il mer coinvolgimento indiretto in conversazioni neppure riferite a specifiche imputazio avvenute tra agosto e ottobre 2008.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione o il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indic
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
In ordine alle propalazioni di NOME COGNOME, è sufficiente rilevare che valutazione COGNOME sua attendibilità risulta affrontata dall’ordinanza genetica 22) e su tale verifica non risulta (non avendolo allegato) che la difesa a avanzato specifiche critiche.
Pertanto, su tale punto deve ritenersi legittimo il rinvio “per relati effettuato dal Tribunale all’ordinanza genetica quanto al vaglio del mater indiziario utilizzato.
In ogni caso, come hanno spiegato le Sezioni Unite, nella valutazione del chiamata in correità o in reità, il percorso valutativo attraverso il quale il deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità d dichiarazioni, non deve muoversi attraverso passaggi “rigidamente separati”, quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comm 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145).
In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l’atten oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di qua accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamen così che devono essere superate eventuali riserve circa l’attendibilità del na vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri eleme informazione legittimamente acquisiti.
Le censure mosse dalla difesa alle dichiarazioni del COGNOME riguardano invero più che la sua credibilità soggettiva la valenza dimostrativa delle sue propalazioni, di cui si dirà di seguito.
Quanto alle captazioni, che costituivano la base indiziaria per il reato associativo, oltre che il riscontro delle propalazioni del COGNOME, il ricorrente cerca di svilirne – in modo, tra l’altro, generico – il significato probatorio.
Significato che il Tribunale ben spiega in motivazione. In tal modo le critiche finiscono per essere anche di precluso merito.
In particolare, quello che il ricorrente definisce una mera “diatriba” tra NOME COGNOME e il genero del ricorrente, COGNOME, è invece una vicenda che riguardava il controllo del territorio di Mileto da parte delle cosche dopo il vuoto lasciato dal capo NOME COGNOME per la sua lunga detenzione in carcere e che vedevano contrapporsi la ‘ndrina di COGNOME, capeggiata da NOME COGNOME, e quella di COGNOME, secondo l’ipotesi accusatoria guidata dal ricorrente e dal genero NOME COGNOME.
Per arginare le ambizioni espansive del NOME, vi era stato un incontro tra il COGNOME e il ricorrente, nel quale era stato informato il secondo del comportamento del genero che non aveva alcun titolo a COGNOMEentarsi come riferimento su Mileto e era stato ventilato un loro isolamento nel caso di eventuale contrasto tra le fazioni, con lo schieramento a favore dei COGNOME di COGNOME anche di NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
Come ha evidenziato il Tribunale, questo incontro pone in luce non solo l’intraneità del ricorrente, ma il suo ruolo di vertice sovraordinato al genero COGNOME, tanto da essere colui che doveva risolvere la questione nel suo territorio.
Quanto alla vicenda del furto, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che il ricorrente ed altri appartenenti alla ‘ndrina di COGNOME fossero stati interessati per il ritrovamento COGNOME refurtiva, dimostrando come lui fosse il punto di riferimento del controllo del territorio locale (una sorta di parastato). In quest prospettiva, la captazione citata dal ricorrente non veniva a scardinare affatto questa ricostruzione (il ricorrente avrebbe infatti suggerito di rivolgersi ad altr territorio).
In ordine alla vicenda del ristorante, il dato emergente dalle captazioni è che ancora una volta il ricorrente era investito dai vertici COGNOME ‘ndrina di Paravit (NOME COGNOME) COGNOME gestione e soluzione di questioni a lui neppure note ma relative a problematiche del territorio di COGNOME (nella specie il mancato pagamento dello stipendio da parte di NOME COGNOME, gestore del ristorante, di NOME COGNOME, dipendente del ristorante).
Quanto infine alla “bacinella”, la captazione è riportata dal Tribunale dimostrare come la ‘ndrina di COGNOME facesse parte già all’epoca COGNOME gestio di NOME COGNOME del territorio COGNOME locale di Mileto.
In definitiva, così sintetizzate le evidenze indiziarie, risultano aspecifi doglianze difensive in ordine alla dimostrazione del ruolo partecipativo, avendo Tribunale valorizzato elementi sintomatici COGNOME intraneità del ricorrente, che, ha spiegato la giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente (Sez. U, n. 36958 27/05/202,; COGNOME), deve consistere nel “fattivo inserimento” dell’associ nell’organizzazione criminale, che può essere dimostrato attraverso “indi rivelatori”, tra i quali in particolare assume particolare rilevanza per la dell’organicità del singolo il compimento di attività causalmente orientate a fa dell’associazione.
Il Tribunale, al di là COGNOME indicazione del COGNOME, ha tratto dalle capt la dimostrazione del ruolo svolto dal ricorrente nel sodalizio. Ruolo, che ven riconosciuto sia all’interno che all’esterno COGNOME cosca, di referente apical ‘ndrina di COGNOME, tanto sia da confrontarsi direttamente con NOME COGNOME capocosca di altra fazione, per sistemare le frizioni nate all’interno di Mileto controllo del territorio; sia da controllare qualunque attività (anche illeci territorio di riferimento (come dimostrava il suo coinvolgimento nel recupero refurtiva o per sistemare le pretese economiche di uno zio di NOME COGNOME COGNOME il sodale NOME COGNOME COGNOME ‘ndrina di COGNOME).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibi
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato COGNOMEen senza “versare in colpa nella determinazione COGNOME causa di inammissibilità”, de altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitat tremila euro, in favore COGNOME Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e COGNOME somma di euro 3.000 in favore COGNOME Cassa del ammende.
Così deciso il 22/12/2023.